Arriva una boccata d’ossigeno fondamentale per il comparto primario italiano, duramente messo alla prova dall’escalation dei costi energetici e dai rincari delle materie prime scatenati dalle recenti crisi internazionali. Con la firma del Decreto Interministeriale 27 luglio 2026 n. 365846, emesso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), prende ufficialmente il via l’iter per la fruizione del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina destinati alle attività agricole.
La misura, attuativa dell’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, mette in campo una dotazione finanziaria complessiva di 89.800.000 euro per la campagna 2026. L’obiettivo è compensare le spese sostenute dalle imprese agricole per il rifornimento dei carburanti effettuato nel trimestre compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026, riconoscendo un credito d’imposta che può raggiungere fino al 20% della spesa complessiva.
Il tetto per impresa
In conformità alla Sezione 2.1 della suddetta comunicazione, volta a sostenere le imprese attive nella produzione primaria, l’importo nominale complessivo degli aiuti non potrà superare il tetto massimo di 50.000 euro per singola impresa beneficiaria. Tale limite garantisce l’equità nella distribuzione delle risorse ed evita distorsioni della concorrenza sul mercato unico.
Requisiti di accesso e perimetro dei mezzi ammessi
Possono accedere al beneficio tutte le imprese agricole, a prescindere dalla forma giuridica adottata e dal regime contabile applicato, purché rispettino due condizioni vincolanti:
- Qualifica di Agricoltore in Attività: essere riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 (attuativo del Regolamento UE 2021/2115 sui pagamenti diretti CAP/PAC).
- Assenza di ordini di recupero pendenti: non essere soggetti a ingiunzioni di recupero a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che abbiano dichiarato aiuti illegittimi o incompatibili. Dal punto di vista oggettivo, il credito d’imposta spetta unicamente per il carburante (gasolio e benzina) impiegato nella trazione di mezzi utilizzati direttamente nel ciclo produttivo primario. Rientrano nell’agevolazione trattori agricoli e forestali, macchine operatrici semoventi, macchinari per la lavorazione del terreno e per il raccolto, sollevatori telescopici ad uso agricolo, motopompe per l’irrigazione, gruppi elettrogeni, attrezzature leggere e impianti di riscaldamento delle serre adibite alle colture orticole.
Sono rigorosamente escluse dal beneficio le spese sostenute per l’alimentazione di autovetture private, mezzi di trasporto commerciale non agricolo e qualsiasi attrezzatura non direttamente connessa alle lavorazioni nei campi.
Procedura di domanda
In conformità alla Circolare AGEA n. 64702 del 31 luglio 2026, le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il portale istituzionale SIAN, direttamente dall’agricoltore o per il tramite del proprio Centro di Assistenza Agricola (CAA) mandatario, a partire dal 6 agosto 2026 e fino al 30 settembre 2026. Entro il medesimo termine è possibile inviare una nuova domanda (che sostituisce integralmente la precedente) o la rinuncia al credito.
L’impianto procedurale fa perno sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. I beneficiari potranno caricare i documenti in formato XML o PDF:
- Formato XML: l’acquisizione dei dati (numero, data, P.IVA emittente, imponibile) avviene in modo automatizzato.
- Formato PDF: i dati dovranno essere inseriti manualmente nel Quadro B del modello di domanda, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal richiedente o dall’intermediario (CAF, commercialista, consulente del lavoro).
Per le fatture prodotte in PDF, l’Organismo Pagatore AGEA utilizzerà avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale per condurre controlli automatici di congruità e qualità tra i dati contabili e quanto dichiarato.
Sono ammissibili anche le fatture emesse dopo il 31 maggio 2026 (entro il 15 del mese successivo ai sensi del T.U. IVA), purché la consegna sia avvenuta entro il 31 maggio: in tal caso farà fede il Documento di Trasporto (DDT) o la bolla di consegna, il cui numero dovrà essere obbligatoriamente indicato in domanda.
Meccanismo di riparto e liquidazione
L’aliquota del 20% indicata nella fase di richiesta ha valore teorico. Se la somma dei crediti richiesti a livello nazionale dovesse superare il plafond di 89,8 milioni di euro, AGEA applicherà un taglio lineare proporzionale per rientrare nel budget stanziato.
I controlli di ammissibilità (verifica del Fascicolo Aziendale aggiornato, iscrizione al Registro Imprese, coerenza con le assegnazioni regionali di carburante agevolato) si concluderanno con l’emissione del provvedimento di concessione entro il 20 ottobre 2026. Contestualmente, elenchi ed importi approvati saranno inviati all’Agenzia delle Entrate per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Entro il 26 ottobre 2026, infine, AGEA rendiconterà l’esito delle operazioni al Ministero dell’Agricoltura.
Per quanto riguarda il cumulo, il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis se supera le intensità massime del Reg. (UE) 2022/2472, mentre è cumulabile con altri aiuti di Stato o misure generali a condizione che non si coprano le medesime quote di costo e non si superi la spesa effettivamente sostenuta.



