Le opportunità della genetica per la viticoltura

La Commissione europea, con una proposta a Parlamento e Consiglio dell’UE dovrebbe farsi promotrice di una nuova definizione di ogm che tenga conto dei progressi scientifici, come quelli relativi alle tecniche Crispr/cas9 (Tecniche di evoluzione assistita – TEA).

Sulla base di una definizione giuridica che risale al 1990 le TEA sono equiparate agli ogm.

Le TEA si basano sull’uso delle tecniche Crispr/cas9. Con esse, la mutazione è mirata (perché operiamo su una precisa successione di basi, che forma un gene, per ottenere un effetto specifico: Crispr/cas9 funziona come una forbice molecolare in grado di tagliare il dna bersaglio in un punto preciso) ottenendo il patrimonio genetico di prima modificato in modo infinitesimale. Soprattutto, abbiamo modificazioni puntuali, realizzabili in tempi ristretti, verificabili rapidamente e prive delle caratteristiche negative dell’ibridazione.

Applicazioni in viticoltura

Prendiamo il caso della vite, per cui vogliamo la resistenza a oidio e peronospora: oggi, incrociamo una cultivar di Vitis vinifera con una vite americana o asiatica, per poi incrociare più volte l’ibrido ottenuto e le sue generazioni successive con la cultivar europea. Con le TEA possiamo puntare a viti che siano al 99,9999% come il Pinot Noir, di cui amiamo i vini, ma resistano alle malattie fungine.

Dunque, perché la tecnica Crispr/cas9 non può essere immediatamente preferita, implementata e usata su larga scala? Perché secondo una sentenza della Corte di Giustizia europea del 2018, questa tecnica rientra nella definizione del 1990.

Sono passati 30 anni e apparentemente nessuno in Europa vuole tornare sul tema, perché sugli ogm è tifo da stadio. Tuttavia approccio laico al tema è auspicabile e dovrebbe partire da alcuni presupposti:

  • le decisioni giuridiche non possono essere adottate in assenza di ogni riguardo per i progressi scientifici, pena il risultare immotivate o arbitrarie;
  • la Commissione europea, con una proposta a Parlamento e Consiglio dell’Unione europea deve essere promotrice di una nuova definizione di ogm che non può essere espressa dai tecnici di una Direzione Generale o dai giudici della Corte di Giustizia;
  • non si può fondare su nessun approccio scientifico la preferenza per la mutagenesi, indotta usando sostanze chimiche o radiazioni, rispetto alle mutazioni mirate indotte con il
    Crispr/cas9: al limite, sarebbe ragionevole l’esatto contrario;
  • le valutazioni sulla sicurezza degli alimenti dovrebbero sempre essere basate sul prodotto e non sulle tecniche di evoluzione o selezione;
  • anche applicando il principio di precauzione, rispetto a nuove varietà realizzate con il Crispr/cas9, per valutarne efficacemente la sicurezza per un tempo adeguato, questo non può comportare il divieto della sperimentazione anche in pieno campo. Diversamente, la prova diviene diabolica: non si ammettono per dubbi sulla sicurezza ma non si permette la sperimentazione che possa fugare tali dubbi;
  • la sostenibilità implica una valutazione multifattoriale che non può vedere la tradizionalità, lo status quo e l’abitudine a prevalere in ogni caso, addirittura sulla riduzione dell’uso di fitofarmaci.

 

Tratto dall’articolo pubblicato su Vite&Vino n. 1/2021
Le opportunità della genetica per la viticoltura
di M. A. Fino
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