Primo via libera alla legge sul biologico

biologico

La Commissione agricoltura del Senato ha approvato, con numerose modifiche, il disegno di legge su «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico». Il testo passa ora all’esame dell’aula ma non è ancora stata fissata la data. Il testo dovrà poi tornare alla Camera per il via libera definitivo.

Tra le novità normative – fa sapere il sottosegretario all’agricoltura Giuseppe L’Abbate – vi sono:

  • l’introduzione di un marchio per il bio italiano così da distinguere tutti i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate nel nostro Paese, un modo per garantire la massima trasparenza sull’origine e la filiera dei prodotti e per rendere maggiormente consapevoli i consumatori.
  • L’istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero delle politiche agricole che coinvolgerà esperti, ricercatori e rappresentanti del settore della produzione biologica al fine di individuare le criticità del settore e offrire le relative soluzioni.
  • Viene rafforzata, poi, la filiera biologica attraverso la promozione dell’aggregazione tra produttori.
  • È istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l’obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l’ambiente.
    Per questo (art. 9 comma 5) è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, «nella misura del 2% del fatturato realizzato nell’anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l’elenco dei prodotti di cui al presente comma».