Utilizzabile il credito d’imposta sul carburante agricolo

L’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo «6965» da riportare nel modello F24 per poter utilizzare in compensazione, entro il prossimo 31 dicembre, il credito d’imposta riservato alle aziende agricole per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2022, a parziale ristorno dell’aumento dei costi sostenuti a causa del conflitto bellico in Ucraina.

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa effettuata, comprovata dalle relative fatture di acquisto. La base di calcolo del credito d’imposta va riferita al costo al netto di Iva.

La misura, istituita con il cosiddetto «decreto Ucraina», fa riferimento al carburante utilizzato per la trazione dei mezzi, escludendo quindi quello utilizzato per il riscaldamento delle serre, o per gli impianti di irrigazione.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 21/2022
«Decreto Ucraina»: fruibile il credito sul carburante
di D. Hoffer
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