Dichiarazione per gli aiuti Covid entro il 30 giugno

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Gli operatori economici che hanno percepito aiuti per l’emergenza Covid entro il 30 giugno prossimo sono tenuti a presentare telematicamente all’Agenzia delle entrate, utilizzando l’apposito modello, una autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445/2000 (la quale ha dunque conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere), per attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti rispetta le condizioni del Temporary Framework, ovvero non supera i massimali previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19» e che vengono rispettate le altre condizioni previste dalla normativa. Nell’autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti che si intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già inoltrata unitamente al modello di comunicazione o istanza presentato per l’accesso agli aiuti, la presentazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In questo caso va presentata la dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti, nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione.

La dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver già compilato la dichiarazione, nonché quando il beneficiario sia tenuto a compilare il quadro D della dichiarazione stessa. Qualora si intenda sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentarne entro i termini una nuova; l’ultima trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

 

Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 18/2022
Dichiarazione per gli aiuti Covid, c’è tempo fino al 30 giugno
di D. Hoffer
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