«Prodotto di montagna», un marchio utile se impiegato bene

prodotto di montagnaL’indicazione «Prodotto di montagna», introdotta con un regolamento comunitario del 2012 (art. 31 del reg. UE 1151/2012) e divenuta operativa in Italia nel giugno 2017 (decreto del Ministero delle politiche agricole) può essere utile, ma affinché sia efficace dal punto di vista pratico sono necessarie alcune condizioni.

In primo luogo occorre avere una quantità sufficiente di prodotto. Per quanto la richiesta del marchio sia relativamente semplice (almeno per le consuetudini italiane), il suo utilizzo richiede tempo ed energie. Tempo ed energie che si ripagano solo se si ha a che fare con un’adeguata quantità di prodotto.

In secondo luogo sono da evitare situazioni in cui una stessa azienda per un medesimo prodotto pone il marchio su alcune partite di merce e non su altre e poi vende le une e le altre attraverso il medesimo canale commerciale.

I consumatori sono, a volte, solo relativamente attenti, ma in presenza di segni confusi tendono a screditare tutto il prodotto.

Infine è necessario ricordare che tutto il processo produttivo e di vendita deve essere coerente con il messaggio che si vuole veicolare.

L’importanza della formazione

È inutile investire sul marchio se non c’è un prodotto all’altezza, o una confezione adeguata, o un canale commerciale coerente.

L’indicazione «Prodotto di montagna» rappresenta pertanto un’opportunità, ma perché si trasformi in uno strumento utile è necessario inserirla in un contesto adeguato.

Questo vale soprattutto per le aree in cui l’agricoltura di montagna è meno sviluppata. In tali zone un’intensa opera di formazione e informazione è la premessa necessaria perché si possano avere risultati positivi.

 

Tratto dall’Opinione pubblicata su L’Informatore Agrario n. 32/2018
Il marchio «Prodotto di montagna», utile se impiegato bene
Di G. Gios
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