Aiuti alle filiere mais e proteiche: il Mipaaf chiarisce

granella di mais ibrido SY Brabus

Dopo settimane di petizioni, pressioni e proteste finalmente il Mipaaf si è deciso a mettere la parola fine alla questione relativa ai contratti di filiera triennali per mais e colture proteiche e alla possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal regime di aiuto varato lo scorso maggio.

Il problema è sorto a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative di Agea che hanno creato confusione e disorientamento, prevedendo il requisito che vi fosse necessariamente un contratto di filiera con l’ultimo anello della stessa, cioè l’industria di trasformazione finale (in pratica il mangimificio).

Il decreto Mipaaf del 3 aprile 2020 non giustifica l’inserimento di tale vincolo e per tale ragione si erano fatte sentire nelle scorse settimane alcune organizzazioni della filiera del mais e delle colture proteiche, a partire da quelle agricole e della cooperazione, per finire gli organismi che operano a tutela delle imprese attive nel segmento della essiccazione, stoccaggio e commercializzazione di tali materie prime agricole.

La mancanza di una interpretazione autentica stava condizionando le operazioni post raccolta e creando un clima di incertezza a danno di una parte consistente degli operatori economici.

Le spiegazioni (FAQ) del Ministero non lasciano più dubbi e consentono di superare una antipatica impasse.

Alla domanda se può essere sottoscritto un contratto di filiera tra impresa agricola e impresa di essiccazione, stoccaggio e commercializzazione il Mipaaf così risponde: «Si conferma che è corretta l’interpretazione che prevede la possibilità di sottoscrizione di un contratto di filiera triennale tra impresa agricola e impresa di commercializzazione e quindi anche impresa di essiccazione, stoccaggio e commercializzazione. Ai fini della presentazione della domanda di aiuto, infatti, il decreto ministeriale 3 aprile 2020 va interpretato nel senso più ampio del concetto di commercializzazione e pertanto rileva il passaggio effettivo di proprietà del mais, della soia o dei legumi a fronte di un contratto pluriennale di fornitura di almeno 3 anni».