Il Parlamento europeo ha dato voto positivo al regolamento europeo sulle New genomic techniques (NGTS), chiamate anche TEA (Tecniche di evoluzione assistita), approvando in via definitiva le norme che escludono alcune piante ottenute con biotecnologie, come la cisgenesi e la mutagenesi mirata, dalle restrizioni per la coltivazione e commercializzazione di prodotti ogm.
Un pacchetto di emendamenti che avrebbero vanificato il compromesso politico raggiunto dai parlamentari con i Paesi UE è stato respinto a larga maggioranza.
I deputati europei dei gruppi S&D, dei Verdi, della Sinistra e degli ultranazionalisti ESN, avevano presentato emendamenti volti principalmente a limitare la brevettabilità delle colture ottenute con le NGT e a imporre obblighi di etichettatura sui prodotti finali.
Gli emendamenti sono stati respinti da una schiacciante maggioranza di eurodeputati dei gruppi PPE, Patriots, ECR e Renew, e sono stati respinti anche da diversi socialisti, per lo più della delegazione spagnola e con l’astensione (che in questo caso valeva come voto contro) di diversi italiani.
L’associazione degli agricoltori dell’UE Copa-Cogeca si era mobilitata contro gli emendamenti – nonostante in precedenza avesse essa stessa chiesto limitazioni alla brevettabilità – per il timore che le modifiche potessero ritardare l’adozione della normativa.
Il regolamento sulle TEA in sintesi
Il testo suddivide le piante modificate tramite NGT in due categorie, soggette a obblighi diversi:
- Piante ngt 1. Questa categoria comprende le piante che presentano modifiche limitate, assimilabili a quelle ottenibili con l’ibridazione convenzionale. Una volta verificati i requisiti, queste varietà saranno equiparate alle piante tradizionali. Su richiesta del Parlamento europeo sono escluse da questa categoria le piante modificate per tollerare gli erbicidi o per produrre sostanze insetticide.
- Piante ngt 2. In questo gruppo rientrano le piante con modifiche genetiche più complesse.
Restano soggette alle severe norme vigenti sugli ogm, richiedendo una valutazione del rischio e una specifica autorizzazione prima della commercializzazione nell’Unione europea.
Come e quando si applicherà la normativa
La nuova normativa sulle NGT si applicherà sia alle colture dell’UE sia a quelle importate. Per le NGT 2 restano obbligatorie tracciabilità ed etichettatura, con facoltà per i singoli Paesi di vietarne la coltivazione. Le NGT 1 saranno invece registrate in una banca dati dell’Unione europea e indicate sulle sementi. L’uso delle NGT rimane vietato nel biologico, salvo tolleranze per presenze accidentali di NGT 1.
Sarà ammessa la brevettabilità (esclusi i caratteri già presenti in natura), tutelando comunque l’accesso alle sementi e il reimpiego in azienda. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e si applicherà tra due anni.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2026
L’UE da il via libera alle TEA
di A.D.M.
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