Il campo agricolo è una proprietà privata nella quale nessuno può entrare senza la preventiva autorizzazione del proprietario. Tuttavia, l’articolo 842 del Codice civile contiene un’importante eccezione a questo principio generale, affermando che «il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno».
Cosa si intende per fondo chiuso
Ai sensi della legge n. 157 del 1992 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), si considera «fondo chiuso» quello delimitato da:
- un muro;
- una rete metallica alta almeno 120 cm;
- un corso o uno specchio d’acqua perenne profondo almeno 150 cm e largo almeno 3 m.
L’istituzione del fondo chiuso, con relativa tabellazione, deve essere notificata al competente ufficio regionale e, dal momento della notifica, è da considerarsi vigente.
Colture danneggiabili
La stessa legge 157/1992 chiarisce quali siano le colture che potrebbero essere danneggiate dalla caccia:
- coltivazioni erbacee da seme;
- frutteti specializzati;
- vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto;
- terreni coltivati a soia e riso;
- terreni coltivati a mais destinato alla produzione di seme, sempre fino alla data del raccolto.
L’esercizio venatorio è inoltre vietato in quei terreni sui quali, dopo aver consultato le principali Organizzazioni professionali agricole, emerga la necessità di tutelare ulteriori colture specializzate o intensive. Il proprietario può sempre vietare l’accesso ai cacciatori privi di regolare licenza.
Distanze di sicurezza
La caccia è vietata entro 100 m da case e luoghi di lavoro e a meno di 50 m da strade e ferrovie.
Inoltre, non si può sparare verso edifici o vie di comunicazione da meno di 150 m con armi a canna liscia, distanza che aumenta di circa 10 volte con le armi a canna rigata.
Bossoli e carcasse
Nel caso in cui un cacciatore abbandoni sul terreno bossoli o carcasse di animali, il proprietario del fondo dovrà sporgere denuncia contro ignoti (a meno che il responsabile non sia già noto) per «abbandono di rifiuti non pericolosi». Ciò evita di essere considerati responsabili o corresponsabili dell’abbandono dei rifiuti; sarà poi il Comune, qualora il colpevole non venga individuato, a provvedere allo smaltimento.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 12/2026
Cacciatori in azienda tra diritti e divieti
di Giorgio Lo Surdo
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