La cassa integrazione per caldo eccessivo

Il 20 luglio scorso l’Inps ha chiarito che, nei casi in cui la temperatura esterna sia più alta di 35° C o venga comunque percepita in misura superiore a quella reale, il datore di lavoro può ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale «eventi meteo».

L’Istituto ricorda che la causale «eventi meteo» è invocabile se le temperature risultino superiori a 35° C, fermo restando che anche temperature inferiori a 35° C possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario, qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura cosiddetta «percepita», che è più elevata di quella reale.

L’Inps pone poi l’attenzione sul fatto che, oltre all’umidità, anche la particolare tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori incidono concretamente sulla percezione della temperatura, come nei casi in cui le attività sono svolte in luoghi completamente esposti al sole o comportano l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (Cisoa).

 

Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 25/2023
Se fa troppo caldo si può chiedere la cassa integrazione
di G. Del Vecchio
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