Esoneri contributivi, ecco le istruzioni dell’Inps

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Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 l’Inps ha emanato le istruzioni operative per accedere all’esonero straordinario dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

L’esonero riguarda i datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO indicati nei decreti ministeriali 15-9-2020 e 10-12-2020. Per questo provvedimento sono a disposizione circa 500 milioni di euro.

Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La circolare Inps precisa che, per ottenere l’esonero, è sufficiente che almeno una delle attività svolte, anche non in via principale, sia riconducibile a un codice ATECO indicato dai decreti ministeriali. In tal caso la misura viene riconosciuta per la contribuzione dell’intera posizione contributiva dell’azienda, non solo per quella che rientra nei codici.

Confagricoltura rileva con soddisfazione che l’Inps ha condiviso la tesi interpretativa dell’Organizzazione, prendendo atto che l’agricoltura moderna è sempre più caratterizzata dalla multifunzionalità e che in tale contesto diventa particolarmente difficile individuare quale sia l’attività principale esercitata dall’impresa agricola.

Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di emanazione della circolare.