Cambiano le regole della conversione dei seminativi in prati permanenti

Erba medica in fioritura

Con decreto n. 215653 del 7 marzo scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4-6-2026, il Masaf ha proceduto a modificare la definizione di prato
permanente, recependo così quanto previsto nel pacchetto omnibus III di semplificazione della Pac (regolamento 2025/2649).

Questo provvedimento comunitario consente agli Stati membri di decidere che una superficie agricola, occupata da colture foraggere temporanee, catalogata come seminativo al 1° gennaio 2026, mantenga tale classificazione anche quando, per 5 annualità consecutive, non è stata oggetto di aratura o di semina con specie differenti di erba e altre piante erbacee da foraggio.

Le norme comunitarie vigenti prima del pacchetto omnibus prevedevano la conversione automatica dei seminativi in prati permanenti dopo che, per 5 anni
di seguito, il terreno fosse rimasto escluso dalla rotazione e non arato.

In altre parole, da inizio anno tutti i prati temporanei che sono ancora classificati come seminativo mantengono tale classificazione e non diventano prato permanente anche se il periodo di 5 anni per la conversione automatica è decorso e il terreno non è stato arato, salvo che i beneficiari non dichiarino la superficie interessata come prato permanente.

Meno pressione per gli agricoltori

La nuova definizione consente agli agricoltori di gestire le proprie superfici agricolecoltivate a foraggere temporanee con meno pressione rispetto a quanto avvenuto in passato, quando erano costretti a cambiare coltura o a eseguire una lavorazione del terreno per evitare il cambio di classificazione.

Ci sarà pertanto maggiore flessibilità nella gestione agronomica, a meno che l’agricoltore decida volontariamente di applicare la regola della conversione dei seminativi in prato permanente per scelta personale, qualora ad esempio si opti per l’adesione a una Misura della politica dello sviluppo rurale.

Due obblighi legati al cambio di classificazione

Giova sottolineare che il cambio di classificazione comporta per l’agricoltore la necessità di rispettare le disposizioni in materia di condizionalità che, per i prati
e pascoli permanenti, prevedono due obblighi in termini di buone condizioni agronomiche e ambientali. Il primo è la BCAA 1 come misura di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli di tali colture, in modo da preservare il contenuto di arbonio organico nel terreno.

È necessario calcolare il valore di riferimento a livello nazionale in termini di rapporto percentuale tra i prati permanenti e l’interasuperficie agricola e monitorare tale indicatore, intervenendo qualora si riscontri una diminuzione massima del 10%.

Il secondo obbligo è contenuto nella BCAA 9 dove è previsto il divieto assoluto di conversione o aratura dei prati permanenti considerati sensibili sotto il profilo ambientale.

 

Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 16/2026
Cambiano le regole della conversione dei seminativi in prati permanentino
di S. Tu.
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