Rame: come calcolare le quantità da distribuire

peronospora rame
Con un comunicato del 19 febbraio scorso, il Ministero della salute ha fornito nuove e importanti indicazioni applicative riguardanti i prodotti fitosanitari a base di rame e le quantità da distribuire.
L’intervento si è reso necessario dopo l’entrata in vigore, il 28-7-2025, del regolamento (UE) 2025/1489. Tale regolamento ha modificato la data di scadenza dell’approvazione di diverse sostanze attive, tra cui i composti del rame, prorogandola al 30-6-2029.
La proroga, infatti, supera il limite dei primi 7 anni di applicazione successivi al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva «composti del rame» come candidata alla sostituzione, avvenuta l’1-1-2019 con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981.

Nuove indicazioni sulle quantità di rame impiegabili

Per questo motivo il Ministero ritiene necessario fornire chiarimenti sui quantitativi di sostanza attiva applicabili ai prodotti fitosanitari a partire dal 2026. Va ricordato che non si devono superare i 28 kg/ha di rame nell’arco di sette anni, corrispondenti, in media, a 4 kg/ha all’anno.

Calcolo annuale a ritroso: come cambia dal 2026

Fino alla nuova data di scadenza dell’approvazione – o fino a rinnovo anticipato rispetto al 30-6-2029 – il calcolo del quantitativo massimo di rame impiegabile nel 2026 e negli anni successivi dovrà considerare i quantitativi applicati negli ultimi 7 anni, con un conteggio a ritroso a partire dall’anno in corso.
Analogamente, per il 2027 il calcolo dovrà essere effettuato sottraendo alla soglia settennale i quantitativi già distribuiti nel periodo 2021-2026.
I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale salute.gov.it.

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