Motoseghe: requisiti dei Dispositivi di protezione individuale

DPI lavoratore motosega StihlIl Testo unico sulla tutela e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (dlgs 81/08 e s.m.i.) definisce i Dispositivi di protezione individuale (Dpi) come «qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo» (art. 74).

Dal 2016 è in vigore un regolamento europeo – il n. 2016/425 – che disciplina a livello comunitario le caratteristiche dei Dpi e il loro campo d’impiego. Il suddetto regolamento è stato recepito dalla normativa italiana con il decreto legislativo n. 17 del 19-2-2019.

Nell’Allegato 1 il regolamento definisce, come la normativa nazionale, tre categorie di Dpi, esplicitando inoltre che i dispositivi di protezione contro i «tagli da seghe a catena portatili» rientrano nella III categoria, che «comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili».

Quando sono necessari i Dpi

L’uso dei Dpi è necessario ogni volta che le attività di prevenzione, protezione collettiva e organizzazione del lavoro non garantiscono un livello di rischio sufficientemente ridotto (art. 75).

È fondamentale specificare che i Dpi non garantiscono una protezione totale del lavoratore, né tantomeno l’incolumità dello stesso in caso di incidente. Di conseguenza, l’uso dei Dpi non può prescindere da una condotta di lavoro attenta e sicura, oltre che da adeguati informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Requisiti fondamentali dei Dpi

L’articolo 76 del Testo unico stabilisce inoltre alcuni punti fondamentali riguardo i Dpi, che hanno effetti pratici molto importanti sull’organizzazione delle aziende, riportando alcuni requisiti fondamentali dei Dpi, che devono inoltre:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

I Dpi non devono quindi essere «eccessivi», nel senso che la scelta e la fornitura di questi dispositivi deve tenere conto del lavoro da svolgere, evitando il rischio che una protezione eccessiva diventi di per sé un rischio aggiuntivo per il lavoratore, ad esempio con dispositivi pesanti, che riducono la possibilità di movimento, che rendono il lavoro molto più faticoso del normale.

La scelta dei Dpi, obbligo del datore di lavoro (art. 77), deve essere effettuata in collaborazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, per trovare il migliore compromesso tra sicurezza, ergonomia e costi.

Il datore di lavoro deve quindi provvedere alla fornitura dei Dpi prescritti, alla formazione relativa e alla verifica e al controllo del corretto utilizzo da parte dei lavoratori.

Dall’altra parte, i lavoratori sono obbligati a utilizzare i Dpi quando prescritti e a provvedere al corretto mantenimento, alla manutenzione e alla conservazione dei dispositivi stessi.

Risulta quindi fondamentale che i lavoratori facciano riferimento alla nota informativa contenuta nella confezione del Dpi per tutte quelle che sono le corrette procedure di manutenzione e conservazione. In particolare, è la nota informativa che fa fede per quanto riguarda la scadenza del Dpi. A tale proposito, è importante sapere come il costruttore abbia definito il periodo di validità del dispositivo, in modo da provvedere alla sostituzione entro la data di scadenza.

Si sottolinea che, per i motivi sopra citati, Dpi simili ma di modello o marca diversi possono avere durate diverse ed è perciò importante verificare sempre questi aspetti sulla nota informativa.

 

Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2019
I Dpi da utilizzare per l’impiego della motosega
di F. Neri, A. Laschi, F. Fabiano, E. Marchi
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