Gli agricoltori sono talvolta alle prese con fenomeni imprevisti di natura eccezionale che danneggiano le produzioni e influenzano le scelte gestionali, magari mettendoli nella condizione di non poter rispettare gli obblighi e gli impegni assunti con le domande di accesso ai contributi pubblici, con particolare riferimento alla Pac.
Gli esempi sono numerosi.
Quest’anno gli allevatori del Piemonte hanno denunciato il fenomeno della scarsità di foraggio nei pascoli di montagna e la conseguente necessità di riportare gli animali in stalla, per poterli alimentare adeguatamente.
In tal modo però non riescono a soddisfare gli impegni di pascolamento rischiando così di perdere i contributi comunitari del I e del II pilastro Pac.
Un’analoga situazione si è verificata nelle regioni del Centro e Sud Italia, per effetto della diffusione della malattia della Blue Tongue che ha comportato la morte degli animali.
Anche in questo caso c’è il pericolo di perdere i fondi comunitari a causa del mancato rispetto delle regole del pascolamento (densità minima di bestiame) e della diminuzione del numero di capi per l’accesso alle misure del benessere degli animali.
Le dichiarazioni
Le regole europee prevedono che una causa di forza maggiore o un evento eccezionale possa esonerare un operatore dalle conseguenze giuridiche che deriverebbero dall’inosservanza di un obbligo assunto, il che comporta la non applicazione di eventuali sanzioni previste e il riconoscimento del sostegno pubblico per il quale è stata presentata una specifica domanda, anche quando uno o più impegni non siano stati soddisfatti.
La base giuridica è contenuta agli articoli 3 e 59 del regolamento 2021/2116.
La comunicazione della Commissione europea del 30 maggio 2024 n. 225 final ha fornito una serie di utili interpretazioni sull’argomento, per assicurare la coerente e piena attuazione del dispositivo.
In particolare, è stato chiarito che la deroga normalmente si applica a seguito di una valutazione caso per caso, a fronte di una specifica istanza presentata dal beneficiario.
Tuttavia, qualora le autorità territoriali competenti riconoscano ufficialmente un evento di natura eccezionale che ha interessato una determinata area geografica, si può prescindere dalla domanda di ciascun agricoltore e riconoscere la deroga a tutti coloro che hanno aziende localizzate nella zona delimitata.
Compensazione danni
La circolare n. 103 del 16 giugno 2025 diramata dall’Inps rappresenta un’utile guida di riferimento per attivare gli strumenti di sostegno previsti nel Fondo di solidarietà nazionale (decreto legislativo n. 102/2004), in applicazione del quale le autorità nazionali possono compensare i danni subiti dalle imprese agricole a seguito di calamità naturali, di eventi climatici assimilabili e di epizoozie e fitopatie.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 29/2025
Aiuti Pac in deroga a chi è colpito da eventi eccezionali
di C.Di.
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