Per evitare situazioni di incertezza e prevenire fenomeni di lavoro irregolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emesso la circolare n. 10 del 5 maggio scorso del chiarisce che nelle more dell’istruttoria amministrativa per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato, al lavoratore extracomunitario è consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Sulla base del «decreto flussi» (decreto-legge n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024), il lavoratore extracomunitario che abbia svolto regolare attività sul territorio italiano per almeno 3 mesi può richiedere in qualsiasi periodo dell’anno e senza limiti quantitativi prefissati, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in presenza di un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
Poiché però l’iter di approvazione della conversione potrebbe oltrepassare i tempi di validità del precedente permesso di soggiorno stagionale, si pone la questione – in assenza di una norma specifica – della regolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario.
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il previsto termine di sessanta giorni, «il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno».
Tratto dall’articolo in pubblicazione su L’Informatore Agrario n. 18/2025
Sì al lavoro in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno
di T. Pagano
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