Entro il 30 settembre è possibile aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb) per le annualità 2025 e 2026, trasmettendo la dichiarazione dei redditi o inviando separatamente l’apposito modello; sono interessati all’adempimento i contribuenti che, svolgendo attività a reddito d’impresa o di professione, applicano gli Isa (Indici sintetici di affidabilità) (vedi anche L’Informatore Agrario 24/2025 pag.26).
Inoltre, coloro che aderiscono al concordato, con il versamento di un’imposta sostitutiva, possono avvalersi − come lo scorso anno − del ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 (per le quali sono stati contestualmente prolungati i termini di accertamento fino al 2028).
Questa possibilità è stata introdotta di recente con il dl 84/2025, la cui legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto scorso.
Non si applica, invece, a coloro che già lo scorso anno hanno aderito al concordato per gli anni 2024 e 2025.
Il Cpb consente di accordarsi con il Fisco e definire anticipatamente il reddito biennale dell’attività d’impresa o professione da dichiarare per l’applicazione delle imposte sui redditi e dell’Irap.
L’adesione avviene compilando l’apposita sezione del modello Isa (Quadro-P, modello Cpb) allegata alla dichiarazione dei redditi, nel quale va indicato il possesso delle condizioni di accesso, i dati contabili/reddituali di riferimento per il calcolo, la proposta elaborata, e l’accettazione della stessa proposta.
I redditi concordati non possono in ogni caso essere inferiori a 2.000 euro.
Limiti Isa
Per il calcolo delle proposte di concordato nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (punteggio Isa), sono stati introdotti dei limiti massimi rispetto al corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce.
Tali limiti sono stabiliti a seconda del livello di affidabilità conseguito dal soggetto nel periodo d’imposta precedente:
- 10% in caso di livello di affidabilità pari a 10,
- 15% in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10,
- 25% in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Anche il calcolo dell’imposta sostitutiva (per la quale si può optare in luogo dell’Irpef, e applicare la stessa sul maggiore reddito concordato rispetto a quello dichiarato), varia in base al punteggio Isa.
Ravvedimento speciale
Relativamente al ravvedimento speciale, l’opzione per la sanatoria si esercita con la presentazione, per ogni annualità, del modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata dello stesso).
Il calcolo e i costi della sanatoria rispecchiano quelli del precedente ravvedimento speciale; i versamenti potranno essere effettuati dal 1° gennaio al 15 marzo 2026, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 10 mensilità.
Sono ravvedibili solo le annualità per le quali sono stati applicati gli Isa, oppure quelle per cui è stata dichiarata una causa di esclusione correlata all’emergenza Covid, o per la sussistenza di una condizione di non normale attività, o di multiattività.
L’Agenzia delle entrate nel cassetto fiscale mette a disposizione il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascuna annualità, calcolata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nell’anno e lo stesso aumentato di una percentuale che diminuisce all’aumentare del voto Isa.
Conversione in società semplici per società che gestiscono immobili
Il 30 settembre scade anche il termine ultimo per avvalersi della trasformazione agevolata in società semplice delle società che esercitano attività di gestione immobiliare, oppure per procedere all’assegnazione ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ovvero dei beni non utilizzati come beni strumentali.
Entro la stessa data deve essere versato il 60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap (il residuo deve essere versato entro novembre), calcolata in misura pari all’8% della differenza tra valore normale dei beni assegnati o posseduti al momento della trasformazione, e quello fiscalmente riconosciuto.
D.Hoffer