La tassa rifiuti (Tari) è spesso stata oggetto di contenzioso per gli agriturismi, in quanto i Comuni, non riconoscendo la peculiarità dell’attività agrituristica, applicano il conteggio dell’imposta dovuta con i parametri di alberghi o ristoranti commerciali, senza considerare la particolarità dell’attività agrituristica, per esempio in riferimento alla limitazione dei posti disponibili, oppure alla stagionalità dell’attività.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 549 del 9 gennaio 2026 ha in sintesi stabilito che i rifiuti prodotti dall’attività agrituristica non sono assimilabili ai rifiuti agricoli, bensì ai rifiuti di attività commerciali alberghiere o di ristorazione.
Tuttavia, rimane la possibilità da parte del contribuente di dimostrare che l’imposta non è proporzionata rispetto alle dimensioni dell’attività e alla natura dei rifiuti prodotti.
Tratto dall’articolo in pubblicazione su L’Informatore Agrario n. 14/2026
Imposta di soggiorno, via alla dichiarazione
di Daniele Hoffer
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