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Settembre 2010
1 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2010.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno
scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico
2010, che non hanno versato entro il 2-8-2010, in tutto o in
parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la
situazione pagando entro oggi gli importi dovuti
beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo
della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora dell’1% rapportati
ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel
mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it .
4 SABATO
PAC FORAGGI DA TRASFORMAZIONE
Presentazione domanda di modifica. I
produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione
che intendono stipulare contratti in data successiva alla
presentazione della domanda unica di pagamento (15-5-2010)
possono, entro oggi, presentare domanda di modifica, ai
sensi degli art. 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009,
delle superfici investite a foraggi da destinare alla
trasformazione, anche in aumento.
Si veda al riguardo, tra le altre, la circolare Agea n. 13
del 22-4-2010.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte da Unico 2010 per
contribuenti soggetti a studi di settore. I
contribuenti che esercitano attività economiche per le quali
sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o
compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per
ciascun studio di settore, hanno ottenuto una piccola
proroga dei termini per effettuare il versamento delle
imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in
acconto per l’anno d’imposta 2010.
Coloro che non hanno provveduto entro il 5 agosto scorso al
versamento delle somme dovute maggiorate dello 0,4% possono
regolarizzare la situazione pagando entro lunedì 6 settembre
(poiché il 4 cade di sabato) gli importi dovuti con la
sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del
30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai
giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche
eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente
dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi
codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate,
consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it .
La suddetta proroga dei versamenti si applica anche ai
soggetti che partecipano a società soggette agli studi di
settore, quali i soci di società di persone e i soci di
società di capitali che hanno optato per la trasparenza
fiscale ai sensi degli art. 115 e 116 del dpr 917/1986.
In caso di rateazione degli importi dovuti si devono
applicare gli interessi riportati nella tabella 2 pubblicata
su L’Informatore Agrario n. 24/2010 a pag. 65.
10 VENERDì
SETTORE VITIVINICOLO
Denuncia giacenze per la campagna 2009-2010. Scade il
termine per presentare la dichiarazione di giacenza dei vini
e/o dei mosti detenuti alla mezzanotte del 31-7-2010, come
previsto dal regolamento Ce del Consiglio n. 436/2009 del
26-5-2009.
I quantitativi di vini e/o di mosti viaggianti alle 24 del
31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario indicato
sul documento di trasporto; eventuali prodotti vinicoli
ottenuti con uve raccolte entro il 31 luglio non devono
essere indicati in questa dichiarazione ma in quella del
prossimo anno.
Sono esonerati da tale obbligo i consumatori privati, i
rivenditori al minuto che vendono direttamente al
consumatore finale quantitativi di vino non superiori, per
ciascuna vendita, a 60 L, i rivenditori al minuto dotati di
cantine attrezzate per immagazzinare e condizionare
quantitativi di vino non superiori a 10 hL.
Per informazioni più dettagliate sull’argomento è opportuno
fare riferimento al decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali n. 1205 del 25-5-2004 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18-6-2004) con il quale sono
state riformulate in un unico testo le disposizioni vigenti
in materia.
Per le modalità di compilazione e di presentazione della
dichiarazione di giacenza (telematica o con altri sistemi)
si veda la circolare Agea n. ACIU.2010.561 del 23-7-2010
reperibile sul sito Internet
www.agea.gov.it ; i soggetti che
hanno la residenza, se persone fisiche, o la sede legale, se
persone giuridiche, nel territorio della Regione Piemonte o
della Regione Toscana devono presentare la dichiarazione di
giacenza rispettivamente alla Regione Piemonte o all’Artea,
organismo pagatore della Regione Toscana, secondo modalità
direttamente stabilite dalle regioni stesse.
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive
da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di
produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle
operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione
delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai
soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e
la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
15 MERCOLEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di agosto. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di agosto; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di agosto, anziché al
mese di settembre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di agosto a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di agosto ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime
Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano
vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o
scontrino fiscale anziché fattura possono effettuare entro
oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel
registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese
precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
SETTORE VITIVINICOLO CAMPAGNA 2010-2011
Presentazione domande di premio di estirpazione vigneti.
Scade il termine per fare pervenire ad Agea o agli organismi
pagatori competenti per territorio le domande per
beneficiare di un premio per l’estirpazione dei vigneti. Il
regime di premio comunitario è stato istituito con i
regolamenti Ce n. 479/2008 del Consiglio, successivamente
abrogato dal n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione,
in particolare con gli articoli da 98 a 107 del regolamento
Ce n. 479/2008 e gli articoli da 85 sexdecies a 85
quinvicies del regolamento Ce n. 491/2009; l’applicazione di
tale regime è stata definita con decreto Mipaaf n. 176 del
23-7-2007.
Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la
superficie da estirpare soddisfa alcune condizioni, tra le
quali quella di non essere inferiore a 0,1 ha; tale
dimensione minima può essere di 0,3 ha in talune regioni in
cui la media della superficie vitata di un’azienda vinicola
sia superiore a 1 ha. Si veda la circolare Agea n. 25 del
7-7-2010 consultabile sul sito
www.agea.gov.it
16 GIOVEDì
TERMINI PROCESSUALI
Ripresa decorrenza. Da oggi riprendono a decorrere i termini
processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e
amministrative che sono di diritto sospesi dal 1° agosto al
15 settembre di ogni anno.
La sospensione dei termini si applica anche ai processi
tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento
tributi ricevuto l’1-7-2010, impugnabile avanti la
Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può
essere validamente proposto ricorso entro il 15 ottobre
prossimo anziché il 30 agosto in quanto non si computa il
periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.
A cura di
Paolo Martinelli
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