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agricoltura, coltivazione agricoltura biologica, rivista macchine agricole, mensile agricoltura, politica ambientale italiana, informazioni agricoltura, riviste agricole specializzate, potatura piante, lavori orto, coltivazione biologica, prodotti tipici agricoltura, turismo rurale, coltivazione vite, coltivazione olivo, coltivazione ortaggi, frutticoltura |
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Luglio 2008
25 VENERDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario,
oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca
Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008
consultabile sul sito
www.enpaia.it
28 LUNEDì
FABBRICATI EX RURALI
Termini per l’accatastamento. Scade il termine, salvo
ulteriore proroga, per censire al Catasto urbano i
fabbricati che hanno perso i requisiti fiscali per essere
considerati ancora rurali, e quindi non produttivi
autonomamente di reddito fondiario, i quali risultano
individuati negli elenchi pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28-12-2007.
Tali elenchi possono essere consultabili sul sito
www.agenziaterritorio.it
Si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 10/2008, a pag. 83.
30 MERCOLEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
maggio 2008, in esubero rispetto al quantitativo individuale
di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In
alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente. Sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
30 MERCOLEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di maggio 2008, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente. Sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dall’1-7-2008; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-7-2008. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8
giugno 2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento 3a rata imposta sostitutiva
per rivalutazione terreni e quote societarie possedute
all’1/1/2005 e rata imposte da Unico 2008. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso, in tutto o in parte, il pagamento della terza rata,
maggiorata del 6%, dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito
della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti
all’1-1-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso, in tutto o in parte, il pagamento della terza rata,
maggiorata del 6%, dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito
della rideterminazione dei valori delle partecipazioni
societarie possedute all’1-1-2005;
- i contribuenti persone fisiche non titolari di partita
Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, a partire da
16-6-2008, delle imposte derivanti da Unico 2008, che non
hanno versato entro il 30 giugno scorso, in tutto o in
parte, la seconda rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della
sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale
del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% annuo
rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al
termine di scadenza originario.
Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi
legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed
entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento
operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dal-l’1-6-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-6-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2007
la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-7-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2007
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-7-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
31 GIOVEDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i venti giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE
IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva. Le persone fisiche non titolari di
partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in
base al modello Unico 2008 devono versare l’eventuale rata
in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato
F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a
pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di maggio, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000
euro) devono presentare all’ufficio Iva competente
un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel
mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite
di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno
optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni
intracomunitarie. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni intracomunitarie (vale a dire con Paesi dell’Ue)
devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti
gli elenchi trimestrali, relativi alle operazioni registrate
o soggette a registrazione nel 2° trimestre 2008, se hanno
effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare
complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 250.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate
le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei
casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 5-8-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di
trasporto per lo svolgimento della loro attività devono
annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il
numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo
considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la
manodopera agricola. Scade il termine per presentare
telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG Unico),
con riferimento al 2° trimestre 2008, relative alle
retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli
operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce
trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i
termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese
solare successivo al trimestre di riferimento.
Si vedano, tra le altre, la circolare Inps n. 115 del
19-10-2006.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16-7-2008 i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto
dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113
e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti
d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i
compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente
in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di giugno, utili per il calcolo dei contributi e per
un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-7-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-7-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-7-2004 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-7-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-7-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a
pag. 129.
CANONE Rai-Tv
Scade il termine per effettuare il versamento
della terza rata trimestrale o della seconda rata semestrale
del canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2008.
La scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di
versare il canone annuo in quattro rate trimestrali o in due
rate semestrali.
TOSAP
Pagamento terza rata. Quanti soggetti al
pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l’eventuale
terza rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa
dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza
interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre.
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale. L’articolo
38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972 e successive
modificazioni e integrazioni detta le regole per chiedere il
rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva
maturato nei primi tre trimestri dell’anno. Il termine di
presentazione della richiesta di rimborso scade l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva
infrannuale per il credito maturato nel 2° trimestre 2008
devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di
rimborso infrannuale in via telematica, direttamente o
tramite gli intermediari abilitati.
In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati
possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di
compensare, già a partire dal primo giorno successivo al
trimestre di riferimento, tutto o parte del credito Iva
infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il
rimborso. La compensazione si effettua utilizzando il
modello F24 on line (per il 2° trimestre il codice è 6037).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del
20-3-2008, consultabile sui siti www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it, ha approvato il nuovo modello IVA TR, e
relative istruzioni, per la richiesta di rimborso o per
l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato,
deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi
recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dal
periodo precedente.
DIVIETO PARZIALE DI CUMULO PENSIONE E REDDITI DI LAVORO
AUTONOMO
Presentazione dichiarazione dei redditi da lavoro
autonomo. I pensionati soggetti al divieto di cumulo
parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo,
devono entro oggi presentare all’ente erogatore della
pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
conseguiti nel 2007 e di quelli presunti per l’anno 2008, al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al
lordo delle ritenute fiscali.
Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione
comporta l’applicazione della sanzione pari a un anno della
pensione.
A ogni buon conto, considerate le molteplici variabili
legate alla decorrenza della pensione e ad altre forme di
esclusione dal divieto di cumulo, si rimanda al sito
www.Inps.it
A cura di
Paolo Martinelli
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