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Ottobre 2009
10 SABATO
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive
da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione
delle olive da tavola devono trasmettere in forma
elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni
mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e
alla trasformazione delle olive da tavola del mese
precedente. La trasmissione deve essere effettuata
esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it)
direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i
Caa. Tra le informazioni assolutamente necessarie e
obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite
e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta,
delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono state definite le
modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le
campagne 2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I
distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario
relativo alla distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il
30-11-2008, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta
dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il
giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in
distilleria, al fine di verificare che il totale delle
quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) sia lo
stesso indicato nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Cen. 1493 del
17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come
integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007,
consultabili sui siti
www.agea.gov.it e
www.acciseonline.it
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici.
Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono
effettuare il versamento dei contributi previdenziali
relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2009 a mezzo
degli appositi bollettini di pagamento predisposti
dall’Inps; si ricorda che è possibile pagare anche on line
con la procedura illustrata sul sito
www.inps.it Per quanto
riguarda l’assunzione, la proroga, la trasformazione o la
cessazione dei rapporti di lavoro, si consiglia di
consultare le modalità specificate sempre sul sito
www.inps.it nel quale è
possibile trovare molte altre informazioni, compresa la
possibilità di simulare il calcolo dei contributi dovuti. Si
veda anche l’art. 16 bis, commi 11 e 12, del decreto legge
n. 185 del 29-11-2008, convertito con modificazioni dalla
legge n. 2 del 28-1-2009 (in Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28-1-2009), con i chiarimenti forniti dall’Inps nella
circolare n. 20 del 17-2-2009.
15 GIOVEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di settembre.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono
essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o
spedizioni dei beni effettuate nel mese di settembre; tali
fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione
relativa al mese di settembre, anziché al mese di ottobre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di settembre a uno stesso cliente, è possibile emettere
entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di settembre ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi
inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture
emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a
154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di
ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere
indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare
complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare
dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più
obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli
scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
VINI NOVELLI
Esportazione via mare. Primo giorno utile per
anticipare l’uscita dalle cantine dei vini novelli nei
limiti dei quantitativi destinati all’esportazione, con
trasporto via mare, in ambito intercontinentale; si veda
sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 213
del 10-9-1999.
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2009-2010.
Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono
beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n.
1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione
competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda
mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti
dall’impresa nel corso del mese di agosto 2009. Per la
tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è
ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il
ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. Si
veda sull’argomento la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009
reperibile sul sito
www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il
territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi
gli Organismi pagatori regionali riconosciuti. Trasmissione
elenchi campagna 2009-2010. Le imprese di trasformazione e
gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi
trasmettere, unicamente per via telematica tramite
l’apposito portale Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti stipulati e
delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del
mese precedente; gli stessi soggetti devono inoltre
comunicare, sempre tramite il portale Sian, il dettaglio
delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a
fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna
stipulato. Si veda al riguardo la circolare Agea n. 30 del
20-5-2009 reperibile sul sito
www.agea.gov.it , il
cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle
Regioni dove non sono operativi gli Organismi pagatori
regionali riconosciuti.
16 VENERDì
IVA
Versamento rateale saldo 2008. I contribuenti,
sia soggetti all’Unico 2009 sia alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2008, devono entro oggi effettuare il pagamento della
eventuale ottava rata maggiorando l’imposta dovuta del
2,31%; la nuova misura degli interessi è dovuta alla recente
riduzione del tasso annuale dal 6 al 4%. Il versamento si
effettua con il modello F24 esclusivamente per via
telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
16-11-2009) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento. Si ricorda inoltre che anche
quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata,
deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica,
direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il
30-9-2009. Il modello di dichiarazione Iva, con le relative
istruzioni, è disponibile gratuitamente sul sito
www.agenziaentrate.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES,
IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I
soggetti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare
il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo
per l’anno d’imposta 2008 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2009 in base al modello Unico 2009, devono
versare, con il modello di pagamento unificato F24 on line,
la rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle
tabelle pubblicate su L’Informatore Agrario n. 25/2009 e n.
26/2009, rispettivamente alle pagine 81 e 66.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione del modello Unico 2009 e al
Supplemento «Unico 2009 - Persone fisiche» pubblicato con
L’Informatore Agrario n. 19/2009.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
settembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di settembre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto
concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta
non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per
alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo
si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del
17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n.
1/E. Per quanto riguarda l’applicazione della cosiddetta
«Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su
L’Informatore Agrario n. 14/2009 e n. 21/2009 entrambi a
pag. 66. Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di settembre, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le
aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo,
in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene
di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio
specificato nella relativa scadenza. Trasmissione telematica
dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade
il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte
le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente,
rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di
acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si
considerano esportatori abituali. Si ricorda che chi omette
di inviare nei termini la comunicazione, o la invia con dati
incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il
soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata
all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta. Si
vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate
n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è
stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-10-2008 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
30-9-2008, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni
ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano
e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad
accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare
il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte
dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2008 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell’acconto
2009 dell’addizionale comunale all’Irpef. Il versamento
dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24
telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E,
rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il
modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per
i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni
ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno
2009 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps
n. 17 dell’11-2-2009. Versamento contributi lavoratori
dipendenti. Scade il termine per versare i contributi
previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la
denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve
essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di
questo mese. Contributo previdenziale per l’iscrizione alla
Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il
contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione. Il contributo
complessivamente dovuto va ripartito tra committente e
collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e
un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata
si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780
dell’8-11-2005. Per le nuove e più onerose misure delle
aliquote contributive da applicare nel 2008 e 2009,
introdotte con la legge n. 244 del 24-12-2007 (legge
finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento
ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del
28-12-2007), e per altre informazioni si consiglia di
visitare il sito www.inps.it
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali,
comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono
versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute sui
dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
(luglio-settembre) e deliberati dall’1-7-1998, nonché le
ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel
medesimo periodo.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue
tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
settembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
agosto;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
settembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di agosto sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
settembre scorso, in tutto o in parte, la settima rata
dell’Iva a saldo per il 2008 dovuta in base al piano di
rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti
che presentano il modello Unico 2009 di versare entro il
termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base
alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4%
per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto
il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello
Unico 2009, che non hanno versato entro il 16 settembre
scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora del 3% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute
a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo,
istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
20 MARTEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2008 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2009 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2008 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2009 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2009 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
6/2009 a pag. 79, tenendo presente che dal 2007 sono
cambiate le regole per determinare la periodicità degli
elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso
dell’anno. Coloro che inviano gli elenchi telematicamente
hanno tempo fino al 26-10-2009. Sulle ultime novità si veda
il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e
reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
25 DOMENICA (prorogato a lunedì 26)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il
versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i
bollettini di conto corrente postale prestampati che però
non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso
degli altri due strumenti di pagamento.
Per maggiori e altre informazioni si veda la circolare
Enpaia n. 2 del 22-12-2008 consultabile sul sito
www.enpaia.it
MODELLO 730/2009 REDDITI 2008
Integrazione del modello. I contribuenti, di
norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono
avvalsi del modello 730/2009 per dichiarare i redditi
relativi all’anno d’imposta 2008, rivolgendosi direttamente
al proprio sostituto d’imposta, ovvero tramite i Caf (Centri
di assistenza fiscale) o i professionisti abilitati
(consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o
periti commerciali), qualora abbiano riscontrato errori nel
modello 730/2009 la cui correzione comporta un rimborso o un
minor debito, possono presentare entro oggi un nuovo modello
730 con la relativa documentazione a un Caf, o a un
professionista abilitato, il quale provvederà alla verifica
e alla elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione.
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per anticipare l’uscita dalle cantine dei
vini novelli nei limiti dei quantitativi destinati alla
commercializzazione in Italia e nell’Unione Europea e
all’esportazione con trasporti in ambito internazionale per
via aerea; si veda sull’argomento il decreto Mipaf del
13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del
10-9-1999.
29 GIOVEDì
MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO E ORDINARIO
Tardiva presentazione telematica dichiarazioni dei
sostituti d’imposta. Coloro che nel corso del 2008
hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla
fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti
ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti
all’Inail, dovevano presentare, esclusivamente in via
telematica entro il 31-7-2009, la dichiarazione dei
sostituti d’imposta utilizzando le due versioni del modello
770/2009:
- il mod. 770/2009 Semplificato, nel quale sono di fatto
contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi
di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e
occasionali;
- il mod. 770/2009 Ordinario, riservato a particolari
categorie di sostituti d’imposta quali, ad esempio, i
soggetti che effettuano ritenute su dividendi.
Coloro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo possono
provvedervi entro 90 giorni dal termine originario, cioè
entro oggi; per la tardiva presentazione è dovuta la
sanzione ridotta di 21 euro, pari a un dodicesimo della
normale sanzione di 258 euro. Per maggiori informazioni si
rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi
modelli consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
30 VENERDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di agosto 2009, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare. Le
ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale). Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con
modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la
normativa in materia di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193
del 21-11-2003 e, sull’argomento, anche il decreto legge n.
5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n.
33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49
alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale
sono state inserite nuove disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui
pubblicati.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dal 1° ottobre; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° ottobre. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2010. Dal
28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente on line
collegandosi al sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it Tra le
altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal
4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità)
è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35
del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con
modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel
Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186
dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per fare uscire in modo ordinario dalle
cantine i vini novelli destinati ad essere consumati dal 6
novembre prossimo; si veda sull’argomento il decreto Mipaf
del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del
10-9-1999.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2009.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno
scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico
2009, che non hanno versato entro il 30 settembre scorso, in
tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare
la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti
beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo
della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli
interessi di mora del 3% rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali
interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod.
F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di appositi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari
di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2009, che
non hanno pagato il rinnovo entro il 30 settembre scorso,
possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la
tassa dovuta e la sanzione del 2,5% pari a un dodicesimo
della normale sanzione del 30%. Sono inoltre dovuti, sempre
entro oggi, gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai
giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario.
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed
entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento
operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
settembre scorso il versamento dell’imposta annuale
successiva alla prima per i contratti di locazione di
immobili già registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-9-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
settembre scorso la registrazione, e conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-9-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-10-2008 la registrazione, e conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili con decorrenza dall’1-10-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-10-2008 il versamento dell’imposta annuale successiva
alla prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-10-2008.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
A cura di
Paolo Martinelli
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