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agricoltura, coltivazione agricoltura biologica, rivista macchine agricole, mensile agricoltura, politica ambientale italiana, informazioni agricoltura, riviste agricole specializzate, potatura piante, lavori orto, coltivazione biologica, prodotti tipici agricoltura, turismo rurale, coltivazione vite, coltivazione olivo, coltivazione ortaggi, frutticoltura |
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Agosto 2009
1 SABATO
TERMINI PROCESSUALI
Inizio periodo sospensione. Con oggi inizia a decorrere il
periodo di sospensione feriale dei termini processuali
relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che
terminerà il prossimo 15 settembre.
La sospensione dei termini si applica anche ai processi
tributari. Ad esempio, contro un avviso di accertamento
tributi ricevuto il 30-6-2009, impugnabile avanti la
Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può
essere validamente proposto ricorso entro il 14 ottobre
prossimo anziché il prossimo 29 agosto in quanto non si
computa il periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.
5 MERCOLEDì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IVA, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti con maggiorazione per
contribuenti soggetti a studi di settore. I contribuenti che
esercitano attività economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi
dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascuno
studio di settore, hanno ottenuto una piccola proroga dei
termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a
saldo per l’anno d’imposta 2008 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2009; coloro che non hanno provveduto al pagamento
entro il 6 luglio scorso possono effettuarlo entro oggi
maggiorando le somme dovute dello 0,40%.
La suddetta proroga dei versamenti si applica anche ai
soggetti che partecipano a società soggette agli studi di
settore, quali i soci di società di persone e i soci di
società di capitali, che hanno optato per la trasparenza
fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del dpr 917/86.
In caso di rateazione degli importi dovuti si devono
applicare gli interessi riportati nella tabella pubblicata a
su L’Informatore Agrario n. 26/2006 a pag. 66.
10 LUNEDì
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive
da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di
produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle
operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione
delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian ( www.sian.it ) direttamente dai
soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola. Si veda, tra le
altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007,
emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del
4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la
tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I distillatori
che hanno richiesto l’aiuto comunitario relativo alla
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione,
presentando domanda all’Agea entro il 30-11-2008, devono
inviare ogni mese all’Agea la distinta dei quantitativi
distillati e dei prodotti ottenuti entro il giorno 10 del
mese successivo alla lavorazione in distilleria, al fine di
verificare che il totale delle quantità distillate (e i
relativi prodotti ottenuti) siano le stesse indicate nelle
domande di aiuto. Si veda sull’argomento il regolamento Ce
n. 1493 del 17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del
5-12-2006, come integrata dalla circolare Agea n. 28 del
26-10-2007, consultabili sui siti www.agea.gov.it e
www.acciseonline.it
15 SABATO(prorogati a lunedì 17 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Fatturazione differita per consegne di luglio. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto entro oggi devono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di luglio; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di luglio, anziché al
mese di agosto.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di luglio a uno stesso cliente è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di luglio ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime
Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano
vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o
scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro
oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel
registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese
precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio
allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini
riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
giugno;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di giugno sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, la quinta rata dell’Iva
a saldo per il 2008 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2009 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti non soggetti agli studi di settore, che
hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti
dal modello Unico 2009, che non hanno versato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora del 3% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
16 DOMENICA (prorogati a lunedì 17 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Versamento rateale saldo 2008. I contribuenti, sia soggetti
all’Unico 2009 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che
hanno scelto di versare in rate di uguale importo con
cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2008, devono
entro oggi effettuare il pagamento della eventuale sesta
rata maggiorando l’imposta dovuta dell’1,65%; la nuova
misura degli interessi è dovuta alla recente riduzione del
tasso annuale dal 6 al 4%.
Il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente
per via telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
16-11-2009) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si ricorda inoltre che anche quest’anno la dichiarazione
Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere
obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente
o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2009.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è disponibile gratuitamente sul sito
www.agenziaentrate.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti
titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il
pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per
l’anno d’imposta 2008 e/o in acconto per l’anno d’imposta
2009 in base al modello Unico 2009, devono versare, con il
modello di pagamento unificato F24 on line, la rata in
scadenza e gli interessi di dilazione dovuti.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle
tabelle pubblicate su L’Informatore Agrario n. 25/2009 e n.
26/2009, rispettivamente, alle pagine 81 e 66.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione del modello Unico 2009 e al
Supplemento «Unico 2009 - Persone fisiche» pubblicato con
L’Informatore Agrario n. 19/2009.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva
mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta
relativa alle operazioni fatturate nel mese di luglio,
nonché alle fatture differite emesse entro il 15 agosto per
consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di luglio o per
cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia
stato determinato nel mese di luglio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Per quanto riguarda l’applicazione della cosiddetta «Iva per
cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore
Agrario n. 14/2009 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66.
Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità
Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel secondo
trimestre (aprile-giugno) 2009, nonché alle fatture
differite emesse entro il 15 luglio per consegne o
spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni
di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di giugno (decreto
ministeriale del 15-11-1975).
Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro
delle vendite la liquidazione effettuata.
Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta
dovuta a seguito della liquidazione, si rimanda a quanto già
ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla
liquidazione Iva del mese di luglio sopra riportata.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le
fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è
tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al
mese di luglio (contribuenti mensili) o al secondo trimestre
2009 (contribuenti trimestrali), salvo quanto previsto per
gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per
le aziende agricole che operano nel regime speciale
agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da
versare avviene di norma sulla base delle fatture di
vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare si segnala che con la suddetta circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 18-8-2008 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
31-7-2008, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
sanare la violazione entro il 18-8-2009 beneficiando di
sanzioni ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in
consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio
gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con
il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti
immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il
versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese
precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e
a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e
comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2008
ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese
precedente, nonché la rata dell’acconto 2009
dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E,
rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I
pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti
titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute
dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2009 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 17
dell’11-2-2009.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione
separata. Scade il termine per versare all’Inps il
contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda,
tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per le nuove e più onerose misure delle aliquote
contributive da applicare nel 2008 e 2009, introdotte con la
legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno
2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007), e per altre
informazioni si consiglia di visitare il sito
www.inps.it
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche
colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue),
che hanno usufruito della sospensione dei termini di
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
25 MARTEDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il
versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i
bollettini di conto corrente postale prestampati che però
non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso
degli altri due strumenti di pagamento.
Per maggiori e altre informazioni si veda la circolare
Enpaia n. 2 del 22-12-2008 consultabile sul sito
www.enpaia.it
29 SABATO (prorogato a lunedì 31)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 luglio
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-7-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 luglio
scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-7-2009.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
30 DOMENICA (prorogati a lunedì 31 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
giugno 2009, in esubero rispetto al quantitativo individuale
di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In
alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente. Sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del
10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33
del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49
alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale
sono state inserite nuove disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, come anticipato su L’Informatore Agrario
n. 14/2009 a pag. 9.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con versamento della relativa
imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili
che decorrono dal 1° agosto; per i contratti di locazione
già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° agosto. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2010.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente on line
collegandosi al sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato, si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2009. Le persone
fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2009, che
non hanno versato entro il 31-7-2009, in tutto o in parte,
la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della
sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo della sanzione
normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% rapportati
ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel
mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di appositi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
31 LUNEDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento
al mese precedente; tali dati possono essere rettificati
entro i venti giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del
10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33
del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49
alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale
sono state inserite nuove disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, come anticipato su L’Informatore Agrario
n. 14/2009 a pag. 9.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita
Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva che
hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle
imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2008 e/o in
acconto per l’anno d’imposta 2009 in base al modello Unico
2009 devono versare l’eventuale rata in scadenza utilizzando
il modello di pagamento unificato F24.
Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi per ogni mese
di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle
tabelle pubblicate su L’Informatore Agrario n. 25/2009 e n.
26/2009, rispettivamente, alle pagine 81 e 66.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione del modello Unico 2009 e al
Supplemento «Unico 2009 - Persone fisiche» pubblicato con
L’Informatore Agrario n. 19/2009.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture
relative agli acquisti intracomunitari devono essere
annotate nel registro delle vendite e nel registro degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di luglio le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di giugno, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati
(volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono
presentare all’ufficio Iva competente un’apposita
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari
registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente
(mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i
soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di
acquisti intracomunitari, o che hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto
per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella
scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero
complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive
DM10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il
17-8-2009 i contributi previdenziali e assistenziali
relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di
competenza del mese precedente sono obbligati a trasmettere
entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle
retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione
rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto
dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113
e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti d’imposta
obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati
devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via
telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di luglio, utili per il calcolo dei contributi e per
un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2005 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-8-2005;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-8-2007;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-8-2005 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-8-2005 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-8-2007.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2009 a
pag. 80.
A cura di
Paolo Martinelli
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