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agricoltura, coltivazione agricoltura biologica, rivista macchine agricole, mensile agricoltura, politica ambientale italiana, informazioni agricoltura, riviste agricole specializzate, potatura piante, lavori orto, coltivazione biologica, prodotti tipici agricoltura, turismo rurale, coltivazione vite, coltivazione olivo, coltivazione ortaggi, frutticoltura |
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Dicembre 2010
2 GIOVEDI'
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento 3ª rata imposta sostitutiva per
rivalutazione terreni e partecipazioni. Possono
avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che, avendo rideterminato i valori di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti all’1-1-2008, non hanno versato entro il 2
novembre scorso l’eventuale terza rata dell’imposta
sostitutiva maggiorata del 6%;
- i contribuenti che, avendo rideterminato i valori delle
partecipazioni societarie detenute all’1-1-2008, non hanno
versato entro il 2 novembre scorso l’eventuale terza rata
dell’imposta sostitutiva maggiorata del 6%.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario. Tardivo versamento rata imposte da Unico 2010.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno
scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico
2010, che non hanno versato entro il 2 novembre scorso, in
tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare
la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti
beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo
della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli
interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali
interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod.
F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet
www.agenziaentrate.it.
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2
novembre scorso il versamento dell’imposta annuale
successiva alla prima per i contratti di locazione di
immobili già registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-10-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2
novembre scorso la registrazione, e il conseguente
versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e
affitto di immobili che decorrono dall’1-10-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
10 VENERDI'
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle
olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i
dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con
riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla
trasformazione delle olive da tavola del mese precedente. La
trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite
il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti
interessati ovvero tramite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative o i Caa. Tra le informazioni
assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono
i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio
ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o
di olive da tavola. Si veda, tra le altre, la circolare Agea
ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del
decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono
definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei
dati per le campagne 2007-2008 e successive. Si ricorda che
dal 15-10-2010 tutti i soggetti interessati a questo
adempimento, con esclusione degli olivicoltori che
commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato
ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti
della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o
di terzi, possono adottare i registri telematici di cui
all’art. 7 del decreto Mipaf n. 8077 del 10-11-2009; in tal
caso le registrazioni possono essere effettuate entro il 10°
giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La tenuta dei registri telematici diverrà obbligatoria a
partire dall’1-7-2011.
SETTORE VITIVINICOLO
Termini per presentare le dichiarazioni di vendemmia e
produzione vino per la campagna 2010-2011. Anche per la
campagna 2010-2011 il termine per presentare le
dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti è
stato posticipato al 15-1-2011; tuttavia, le aziende che
hanno effettuato cessioni di uve o di prodotti a monte del
vino dovranno, entro il prossimo 10 dicembre, aver inserito
nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) le
informazioni relative ai prodotti ceduti in modo da renderle
disponibili alle aziende acquirenti che devono compilare la
propria dichiarazione entro il 15-1-2011. Sono esclusi da
tale obbligo i produttori che consegnano tutta la loro
produzione a un organismo associativo.
15 MERCOLEDI'
IVA
Fatturazione differita per consegne di novembre. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono
essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o
spedizioni dei beni effettuate nel mese di novembre; tali
fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione
relativa al mese di novembre, anziché al mese di dicembre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di novembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di novembre ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi
inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture
emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a
154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di
ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere
indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare
complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare
dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime
Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano
vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o
scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro
oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel
registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese
precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio
allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini
riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2010-2011. Le
imprese di trasformazione di foraggi che intendono
beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n.
1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione
competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda
mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti
dall’impresa nel corso del mese di ottobre 2010. Per la
tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è
ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il
ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. Si
veda sull’argomento la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010
reperibile sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di
applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove
non sono operativi gli organismi pagatori regionali
riconosciuti. Trasmissione elenchi campagna 2010-2011. Le
imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di
foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via
telematica tramite l’apposito portale Sian (Sistema
informativo agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei
contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna
presentate nel corso del mese precedente; gli stessi
soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il
portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto
ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun
contratto/dichiarazione di consegna stipulato. Si veda al
riguardo la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010 reperibile sul
sito www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il
territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi
gli organismi pagatori regionali riconosciuti.
16 GIOVEDI'
ICI
Versamento saldo per l’anno 2010. Scade il termine per
versare il saldo dell’Ici dovuta per l’anno 2010, al netto
dell’eventuale acconto pagato. Si ricorda che la prima rata
doveva essere calcolata in misura pari al 50% dell’imposta
dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei
dodici mesi dell’anno precedente, mentre la seconda rata (da
pagare entro oggi) deve risultare pari al saldo dell’Ici
dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote
e delle detrazioni vigenti per l’anno in corso, comprendendo
l’eventuale conguaglio sulla prima rata. Ovviamente, era
possibile pagare l’imposta complessivamente dovuta in
un’unica soluzione entro il 16-6-2010. Coloro che risiedono
all’estero possono effettuare un unico versamento entro
oggi; in tal caso devono anche versare gli interessi del 3%
calcolati sull’importo dovuto in acconto e non pagato alla
scadenza del 16-6-2010. L’imposta non va versata se non è
superiore a 12 euro, fatta salva la possibilità per ogni
Comune di deliberare un importo minimo diverso. Si ricorda
che dal 2008, salvo qualche particolare eccezione per le
pertinenze, le abitazioni principali e relative pertinenze,
a esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso, non
sono più soggette al pagamento dell’Ici. Si rammenta inoltre
che tutti i contribuenti possono effettuare il pagamento
anche con il modello F24, indipendentemente dal fatto che
alcuni Comuni abbiano istituito un apposito conto corrente
postale; chi paga con il modello F24 può quindi compensare
il debito Ici con eventuali altri crediti (Irpef, Ires,
Irap, ecc.), con esclusione dei crediti relativi ai tributi
locali e alle altre entrate degli enti locali, a eccezione
delle addizionali Irpef. Per altre informazioni sull’Ici si
rimanda all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n.
21/2010 a pag. 65, ai vari articoli che riguardano
l’imposizione o l’esenzione dei fabbricati rurali e anche a
quanto riportato a pag. 28 di questo stesso numero del
giornale.
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-3-2010
Versamento imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione
modello Unico 2010. Per le persone decedute successivamente
al 28-2-2010 gli eredi possono effettuare il versamento
delle imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a saldo per
l’anno 2009 e presentare la relativa dichiarazione dei
redditi entro 6 mesi dalle normali scadenze. Pertanto gli
eredi devono provvedere al versamento delle imposte entro
oggi, mentre hanno tempo fino al 31-12-2010 per presentare
la relativa dichiarazione con il modello Unico 2010 tramite
gli uffici postali, ovvero fino al 31-1-2011 se il
contribuente deceduto era obbligato all’invio telematico per
il quale ci si può avvalere degli intermediari abilitati.
Ovviamente non sono dovuti acconti d’imposta per l’anno
d’imposta 2010. Si ricorda che se la persona deceduta aveva
presentato nel 2009 il modello 730 per l’anno d’imposta 2008
dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto
d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi
possono recuperare tale credito nel modello Unico 2010
presentato per conto del de cuius.
IVA
Liquidazione mensile di novembre. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
novembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
dicembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
novembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11- 1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di novembre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto
concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta
non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per
alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo
si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del
17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n.
1/E. Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si
rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n.
14/2009 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66. Per quanto riguarda
le novità in merito alla compensazione dell’Iva a credito si
veda, tra gli altri, l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del
15-1-2010.
Registrazione acquisti
Scade il termine per registrare le fatture e le bollette
doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto
dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di
novembre, salvo quanto previsto per gli acquisti
intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende
agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto
la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specifi
cato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso.
Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a
tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese
precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della
facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto
si considerano esportatori abituali. Si ricorda che chi
omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia
con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con
il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata
all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta. Si
vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate
n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16 marzo e del 26
settembre 2005. In particolare, si segnala che con la
circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di
avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata
comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento;
pertanto coloro che entro il 16-12-2009 non hanno inviato la
comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute
entro il 30-11-2009, o l’hanno inviata con dati non esatti,
possono entro oggi sanare la violazione benefi ciando di
sanzioni ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e
immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa
(ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il
versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte
dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il
versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese
precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e
a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e
comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009
ovvero i conguagli di fi ne rapporto eff ettuati nel mese
precedente. Il versamento dell’imposta dovuta si deve
effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno
consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16
marzo 2005.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Versamento acconto sulle rivalutazioni. I datori di
lavoro versano entro oggi un acconto dell’imposta
sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fi
ne rapporto (tfr). L’acconto è pari al 90% delle
rivalutazioni complessivamente maturate da tutti i
dipendenti nell’anno solare precedente, comprese anche
quelle relative ai rapporti di lavoro cessati nell’anno. È
tuttavia possibile calcolare l’acconto sulle rivalutazioni
del tfr che si presume matureranno nell’anno in corso. Il
saldo dell’imposta sostitutiva deve essere versato entro il
16-2-2011. Il versamento si eff ettua con il modello di
pagamento F24 on line utilizzando il codice tributo 1712. Si
veda anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 50/E
del 12-6-2002.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola. Scade il
termine per effettuare il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli
con riferimento al secondo trimestre 2010, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune
categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Per il
pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on
line riportando i dati inviati dall’Inps.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I
pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Uffi ciale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il
modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per
i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni
ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno
2010 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps
n. 20 del 15-2-2010. Versamento contributi lavoratori
dipendenti. Scade il termine per versare i contributi
previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente;
entro fi - ne mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via
telematica la nuova denuncia Uniemens nella quale confl
uiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni
(ex modelli DM10 ed Emens). Contributo previdenziale per
l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per
versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario
trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a
collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano
attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a
domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività
Le fatture e le bollette doganali di acquisto riferite alla
liquidazione Iva di novembre devono essere registrate entro
il 16 dicembre 32 L’Informatore Agrario • 46/2010 LEGGI
TRIBUTI © 2010 Copyright Edizioni L’Informatore Agrario
S.r.l. supera 5.000 euro, nonché agli associati in
partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va
ripartito tra committente e collaboratore nella misura,
rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di
iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il
messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005. Dall’1-1-2010 le
aliquote contributive dovute alla gestione separata sono
complessivamente stabilite nelle misure seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di
pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria. Per le aliquote da applicare nel 2010 si veda
la circolare Inps n. 13 del 2-2-2010 reperibile sul sito
www.inps.it dove è possibile trovare molte altre
informazioni sull’argomento.
CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il
versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata
dai condomìni, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, eff ettuate nell’esercizio
di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda
la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del
5-2-2007. I condomìni che intendono avvalersi della
detrazione d’imposta del 36% per le ristrutturazioni
edilizie, o della detrazione d’imposta del 55% per gli
interventi di risparmio energetico, non devono operare la
ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’infl uenza catarrale dei ruminanti
(blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei
termini di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro
oggi la rata in scadenza.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
novembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
ottobre (contribuenti mensili) o al 3° trimestre 2010
(contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
novembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di ottobre sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
novembre scorso, in tutto o in parte, l’eventuale nona e
ultima rata dell’Iva a saldo per il 2009 dovuta in base al
piano di rateazione prescelto;
- i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il
versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico
2010 e che non hanno versato entro il 16 novembre scorso, in
tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a
seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.it.
18 SABATO
COOPERATIVE
Presentazione progetti per assegnazione contributi. Le
società cooperative, comprese quelle agricole, possono
chiedere contributi per iniziative di promozione e sviluppo
della cooperazione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della
legge 31-1-1992 n. 59, presentando entro oggi al Ministero
dello sviluppo economico dei progetti fi nanziabili. Le
richieste di fi nanziamento con relativa documentazione
devono essere infatti presentate improrogabilmente entro e
non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Uffi ciale – 5ª Serie speciale - n. 127 del
3-11-2010. Nel bando sono elencati i soggetti benefi ciari,
le caratteristiche dei progetti e la loro durata, i criteri
di priorità per l’assegnazione dei contributi, i criteri di
esclusione, i costi ammissibili e non, le modalità e i tempi
per l’erogazione dei contributi, le modalità di
presentazione delle domande e altre informazioni.
25 SABATO (prorogato a lunedì 27)
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. Scade il termine per trasmettere
esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat
relativi al mese di novembre. Si ricorda che dal 2010 i
contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti
intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con
riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di
norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi
Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a
registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile
quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata
comunque prevista la presentazione con periodicità
trimestrale per i soggetti che hanno realizzato nei quattro
trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno,
luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna
categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di
servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi
ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a
50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei
modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi
rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi
ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di
riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i
relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere
presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa
periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra- 1
rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si
supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere
presentati con periodicità mensile a partire dal mese
successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno
di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat
trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti
rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo
trimestrale possono comunque optare per la presentazione
degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però
vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono
essere presentati all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia
delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il
giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
(mese o trimestre). Si vedano sull’argomento gli articoli
pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010,
rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda, da ultima, anche la
circolare n. 43/E dell’Agenzia delle entrate del 6-8-2010.
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – codice Iban
IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il
versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i
bollettini di conto corrente postale prestampati che però
non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso
degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n.
2 del 25-1-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it.
27 LUNEDI'
IVA
Acconto per l’anno 2010. Scade il termine per l’eventuale
versamento dell’acconto Iva da parte dei soggetti tenuti a
tale obbligo. Il versamento si effettua con il modello di
pagamento unificato F24 on line utilizzando il codice 6013
(contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti
trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono
maggiorare l’acconto dell’1% a titolo di interessi.
Tra le diverse cause che determinano l’esonero dall’obbligo
del versamento si segnalano:
- la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2010
(contribuenti mensili) o entro il 30 settembre 2010
(contribuenti trimestrali);
- l’inizio dell’attività nel corso del 2010;
- il versamento dell’acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell’ultimo periodo del 2010 (dicembre per i mensili e 4°
trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure
un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al
minimo dovuto (103,29 euro);
- la previsione di chiudere l’ultimo periodo del 2010
(dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali)
con un credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto
inferiore a 103,29 euro;
- la registrazione nell’anno 2010 soltanto di operazioni
esenti o non imponibili;
essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6,
del dpr 633/72. Data la complessità del calcolo
dell’acconto, si consiglia di rivolgersi al proprio
consulente di fiducia.
29 MERCOLEDI'
DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLI UNICO 2010, IRAP 2010 E
IVA 2010
Tardiva presentazione telematica. Scade il termine per
presentare tardivamente in via telematica (entro 90 giorni
dal termine scaduto il 30-9-2010) le dichiarazioni relative
all’anno d’imposta 2009 modello Unico 2010, modello Irap
2010 (dallo scorso anno non più compreso in Unico) e modello
Iva 2010 (per i contribuenti non obbligati a presentarlo con
il modello Unico 2010). La presentazione con ritardo
superiore a 90 giorni viene considerata omessa a tutti gli
effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle
imposte indicate. L’inoltro telematico potrà avvenire
direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata
dall’Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli
intermediari abilitati (professionisti, associazioni di
categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di
svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici
periferici dell’Agenzia delle entrate. Si ricorda che la
dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti,
quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti
Ires il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare
(cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.). Inoltre
da quest’anno potevano presentare la dichiarazione in via
autonoma i soggetti che intendevano utilizzare in
compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito
d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Per quanto
riguarda le novità in merito alla compensazione dell’Iva a
credito si veda, tra gli altri, l’articolo pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni
fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E
del 15-1-2010. La tardiva presentazione dei modelli Unico
2010, Irap 2010 e Iva 2010 comporta l’applicazione della
sanzione ridotta pari a 21 euro (un dodicesimo della normale
sanzione di 258 euro) per ogni tipo di dichiarazione
contenuta nell’Unico 2010 (redditi, Iva, ecc.) e per i
modelli Irap 2010 e Iva 2010. Per altre informazioni si
rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei
rispettivi modelli predisposti con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 15-1-2010 e disponibili sul
sito www.agenziaentrate.it.
ICI
Tardiva presentazione dichiarazione per le variazioni
avvenute nel 2009. La dichiarazione Ici per alcune
variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2009
doveva essere presentata entro la scadenza per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al
2009, vale a dire entro il 30 settembre scorso per i
contribuenti che compilano la dichiarazione modello Unico
2010 in via telematica.
Coloro che non vi hanno adempiuto possono regolarizzare
l’omissione presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal
termine originario, vale a dire entro oggi, beneficiando
della sanzione ridotta pari all’8,33% dell’imposta dovuta
(un dodicesimo della normale sanzione del 100%) con un
minimo di 4 euro. Il modello di dichiarazione Ici, e
relative istruzioni, è stato approvato con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 12-5-2009 ed è
disponibile sul sito Internet www.finanze.it. Per altre
informazioni sull’argomento si rimanda all’articolo
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 29/2010 a pag. 63.
30 GIOVEDI'
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
ottobre 2010, in esubero rispetto al quantitativo
individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.
In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero
la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi
all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro
oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della
fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema
informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli
articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del
decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge
n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari; per le aziende che
nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è
stata ridotta al 10% come meglio chiarito negli articoli
pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e n. 45/2009,
rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare
Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il
decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85
dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,
oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con versamento della relativa
imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili
che decorrono dal 1° dicembre; per i contratti di locazione
già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° dicembre. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2011. Dal
28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente online
collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Tra le altre, si ricorda che: l’aliquota per le locazioni
urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per
gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali
fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto
per l’intera durata del contratto; per le locazioni di
fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire
dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di
imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta
con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006,
convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006
(in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n.
186 dell’11-8-2006); l’imposta dovuta non può essere
inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le
annualità successive alla prima; dall’1-7-2010 la richiesta
di registrazione (MOD. 69) dei contratti di locazione o
affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve
contenere l’indicazione dei dati catastali degli immobili;
per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di
locazione o affitto già registrati all’1-7-2010 si deve
presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20
giorni dalla data di versamento dell’imposta dovuta, il
nuovo modello CDC per comunicare i dati catastali dei beni
immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga. Per
quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/5/2006) in vigore
dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti (titolari e non di partita Iva) che non
hanno pagato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in
parte, il secondo o unico acconto delle imposte e dei
tributi dovuti per l’anno d’imposta 2010;
- i contribuenti persone fisiche non titolari di partita
Iva, che hanno scelto il versamento rateale delle imposte
derivanti dal modello Unico 2010, che non hanno versato
entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, l’ultima
rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a
seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.it. Tardivo versamento imposta di
registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
novembre scorso il versamento dell’imposta annuale
successiva alla prima per i contratti di locazione di
immobili già registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-11-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
novembre scorso la registrazione, e conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-11-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-12-2009 la registrazione, e conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili con decorrenza dall’1-12-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-12-2009 il versamento dell’imposta annuale successiva
alla prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-12-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
31 VENERDI'
FABBRICATI NON DICHIARATI AL CATASTO ED EX RURALI
Termine per l’accatastamento. Scade il termine per censire
al Catasto urbano i fabbricati che hanno perso i requisiti
fiscali per essere considerati ancora rurali, e quindi non
produttivi autonomamente di reddito fondiario, i quali
risultano individuati negli elenchi consultabili presso i
Comuni e l’Agenzia del territorio direttamente o tramite il
sito www.agenziaterritorio.it Entro oggi devono essere
censiti anche i fabbricati che risultano non dichiarati al
Catasto o che hanno subito interventi edilizi che ne hanno
variato la consistenza e/o la destinazione con conseguente
modifica della rendita catastale. Data la complessità
dell’argomento si rinvia all’articolo pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 39/2010 a pag. 29.
A cura di
Paolo Martinelli
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