Aprile 2010
16 VENERDI'
INPS
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione
separata. Scade il termine per versare all’Inps il
contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione. Il contributo
complessivamente dovuto va ripartito tra committente e
collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e
un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata
si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780
dell’8-11-2005. Dall’1-1-2010 le aliquote contributive
dovute alla gestione separata sono complessivamente
stabilite nelle misure seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di
pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria.
Per altre informazioni si consiglia di visitare il sito
www.inps.it
CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il
versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata
dai condomini, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio
di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda
la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del
5-2-2007.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue
tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
20 MARTEDI'
IVA
Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o
acquisti intracomunitari. Dal 2010 i contribuenti Iva che
effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a
dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a
determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a
presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat
relativi alle operazioni registrate o soggette a
registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile
quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata
comunque prevista la presentazione con periodicità
trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro
trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno,
luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna
categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di
servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi
ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a
50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei
modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi
rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi
ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di
riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata i
relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere
presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa
periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1
rispetto ai modelli INTRA-2. Se nel corso di un trimestre si
supera la suddetta soglia i modelli Intrastat devono essere
presentati con periodicità mensile a partire dal mese
successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno
di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat
trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti
rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo
trimestrale possono comunque optare per la presentazione
degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però
vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono
essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via
telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al
periodo di riferimento (mese o trimestre). In via
transitoria, fino al 30-4-2010, i modelli Intrastat possono
essere presentati entro il giorno 20 del mese successivo al
periodo di riferimento (mese o trimestre) direttamente agli
Uffici doganali competenti per territorio su supporto
elettronico (dischetto, cd, chiavetta USB, ecc.) allegando
il frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal
suo delegato. La presentazione telematica diventa
obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di
aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010
(aprile-giugno). Considerate le obiettive condizioni di
incertezza, gli eventuali errori di compilazione dei “primi”
modelli Intrastat non saranno sanzionati, purché i soggetti
tenuti alla presentazione provvedano a inviare gli elenchi
integrativi entro il 20-7-2010. Si veda sull’argomento gli
articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e
10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80. Si veda, da ultima,
anche la circolare n. 14/E dell’Agenzia delle entrate del
18-3-2010 nella quale viene affermato che, in ossequio allo
Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27-7-2000), gli
elenchi relativi a gennaio 2010 possono ancora essere
presentati entro il 4-5-2010, vale a dire entro il 60°
giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del decreto ministeriale 22-2-2010 contenente le nuove norme
di attuazione. La tabella riepilogativa con le scadenze di
presentazione relative al primo semestre 2010 è disponibile
presso
www.ediagroup.it/ita/scadenzario ; i termini
che cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno
feriale successivo.
BONUS ASSUNZIONI
Rinnovo istanza. I datori di lavoro che, per esaurimento dei
fondi stanziati, non hanno ottenuto l’accoglimento, anche in
parte, dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta
per le nuove assunzioni effettuate nel 2008 e/o nel 2009
nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise), possono
entro oggi trasmettere in via telematica all’Agenzia delle
entrate una nuova istanza (modello R/IAL) rinnovando la
richiesta di attribuzione del credito. Per quanto riguarda
la modulistica e altre informazioni si rimanda al sito
www.agenziaentrate.gov.it.
25 DOMENICA (prorogati a lunedì 26 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite MAv bancario, oppure tramite bonifico
bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio –
sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17;
qualora non fosse possibile il versamento con MAv o bonifico
bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente
postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia
per incentivare l’uso degli altri due strumenti di
pagamento. Per altre informazioni si veda anche la circolare
Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile sul sito
www.enpaia.it .
29 GIOVEDI'
VARIAZIONE RENDITE TERRENI
Presentazione ricorsi. Scade il termine per l’eventuale
presentazione dei ricorsi in Commissione tributaria avverso
le variazioni delle rendite catastali (dominicale e agrario)
effettuate dall’Agenzia del territorio sulla base dei dati
contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2009 agli
organismi pagatori per la richiesta dei contributi pac; le
particelle interessate dalle variazioni sono consultabili
sul sito www.agenziaterritorio.it .
I soggetti titolari di diritti reali sui mappali interessati
dalle variazioni possono comunque richiederne il riesame con
apposita istanza di autotutela, anche in via telematica,
accedendo al sito sopra menzionato, nel quale si trovano
altre informazioni al riguardo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 marzo
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-3-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 marzo
scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-3-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
30 VENERDI'
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.
I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
febbraio 2010, in esubero rispetto al quantitativo
individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.
In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero
la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi
all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro
oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della
fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema
informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli
articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del
decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; per le aziende che nel periodo 2009-2010
non superano il livello produttivo conseguito nel periodo
2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 5%
come meglio chiarito negli articoli pubblicati su
L’Informatore Agrario n. 39/2009 e n. 45/2009
rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare
Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il
decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85
dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,
oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con versamento della relativa
imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili
che decorrono dal 1° aprile; per i contratti di locazione
già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° aprile. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro febbraio 2011.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente on-line
collegandosi al sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
MOD. 730/2010
Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I
lavoratori dipendenti e i pensionati, il cui datore di
lavoro o ente pensionistico intende prestare l’assistenza
fiscale diretta, devono presentare al sostituto d’imposta il
modello 730/2010 già compilato insieme alla busta chiusa
contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione
dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef anche se non
viene espressa alcuna scelta; in caso di dichiarazione
congiunta le schede per la destinazione dell’otto e il
cinque per mille devono essere inserite in un’unica busta a
nome del dichiarante. Al sostituto d’imposta non deve essere
esibita la documentazione relativa ai dati indicati nel
modello 730/2010; tale documentazione deve essere conservata
dai contribuenti fino al 31-12-2014. Si ricorda che il
termine per presentare il modello 730/2010 tramite i centri
di assistenza fiscale (Caf) ovvero un professionista
abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista,
ragioniere o perito commerciale) è fissato al 31-5-2010. Si
veda sull’argomento anche la circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 16/E del 27 marzo scorso collegandosi al sito
Internet
www.agenziaentrate.gov.it.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento
al mese precedente; tali dati possono essere rettificati
entro i venti giorni successivi. Si vedano al riguardo i due
decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni
di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda
sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state
inserite nuove disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui
pubblicati.
SOCIETA' DI CAPITALI
Approvazione bilancio al 31-12-2009. Le società di
capitali devono approvare il bilancio entro il 120° giorno
successivo alla chiusura dell’esercizio sociale; pertanto le
società con esercizio coincidente con l’anno solare devono
entro oggi approvare il bilancio chiuso al 31-12-2009. Il
bilancio può essere approvato entro 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale qualora sia previsto dallo
statuto e ricorrano particolari esigenze connesse alla
struttura e all’oggetto della società.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto
per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella
scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero
complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le
fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere
annotate nel registro delle vendite e nel registro degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano
pervenute entro il mese di marzo le fatture relative ad
acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio,
entro oggi si deve emettere apposita autofattura da
registrare sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie. I
produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore
a 7.000 euro) devono presentare all’ufficio Iva competente
un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel
mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite
di 10.000 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno
optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
SCUDO FISCALE
Riaperti i termini per presentare la dichiarazione e pagare
l’imposta straordinaria. Coloro che, pur essendo
interessati a regolarizzare tutte le attività patrimoniali e
finanziarie detenute all’estero alla data del 31-12-2008 per
le quali sono state violate le norme sul monitoraggio
fiscale (omessa compilazione del quadro RW del modello
Unico), non hanno provveduto entro il 28-2-2010, possono
entro oggi presentare ancora agli intermediari abilitati la
dichiarazione di emersione ed effettuare il versamento
dell’imposta straordinaria nella nuova misura del 7%. La
riapertura dei termini è stata introdotta con l’articolo 1,
commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 194 del 30-12-2009
(pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n.
302) in corso di conversione in legge. Per maggiori
informazioni si vedano le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 43/E, n. 48/E e n. 3/E, rispettivamente del
10-10-2009, 17-11-2009 e 29-1-2010.
Canone Rai-Tv
Scade il termine per effettuare il versamento della seconda
rata trimestrale del canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2010.
La scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di
versare in quattro rate il canone annuo.
TOSAP
Pagamento seconda rata. Quanti sono soggetti al
pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l’eventuale
seconda rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa
dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza
interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 30-4-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-4-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-4-2006 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 30-4-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 30-4-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a
pag. 116.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la
manodopera agricola. Scade il termine per presentare
telematicamente le denunce trimestrali (mod. Dmag Unico),
con riferimento al 1° trimestre 2010, relative alle
retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli
operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce
trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i
termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese
solare successivo al trimestre di riferimento. Si vedano,
tra le altre, la circolare Inps n. 115 del 19-10-2006.
INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di
lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo
modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia
contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod.
EMens) relative al mese di marzo; si vedano al riguardo il
messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385,
rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito
www.inps.it. In particolare
l’Inps ha precisato che rimane comunque disponibile l’invio
dei tradizionali modelli Emens e DM10 per la gestione di
flussi pregressi con la procedura denominata «UniEMens
aggregato»; con messaggio n. 3872 del 5 febbario scorso
l’Inps ha precisato che tale procedura aggregata potrà
essere ancora utilizzata per i mesi di competenza del primo
trimestre 2010 da parte delle aziende non ancora pronte
all’utilizzo del nuovo flusso UniEMens.
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale. L’articolo 38-bis del
dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazione e
integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva
infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi
tre trimestri dell’anno; il termine di presentazione della
richiesta di rimborso scade l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento. I contribuenti che
possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito
maturato nel 1° trimestre 2010 devono quindi presentare
entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale
esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli
intermediari abilitati. In alternativa al rimborso, i
contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo
stesso modello, di compensare tutto o parte del credito Iva
infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il
rimborso; si ricorda che per effettuare la compensazione con
il modello F24 (per il 1° trimestre il codice è 6036) dal
2010 bisogna osservare nuove regole. Il credito Iva
infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere
maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare
l’eventuale credito d’imposta risultante dai periodi
precedenti. Per altre informazioni sull’argomento si rimanda
all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 13/2010
a pag. 65.
DENUNCIA RIFIUTI
Presentazione modello unico di dichiarazione (MUD 2010).
Le imprese agricole con un volume d’affari annuo superiore a
8.000 euro devono presentare il modello unico di
dichiarazione (MUD) per quanto riguarda la gestione dei
rifiuti speciali pericolosi durante l’anno 2009. La
dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, va presentata alla Camera
di commercio competente per territorio in base alla
provincia nella quale ha sede l’unità locale cui si
riferisce il MUD. La dichiarazione può essere presentata,
oltre che su modello cartaceo, anche su supporto informatico
utilizzando il software distribuito gratuitamente dalle
Camere di commercio e disponibile, tra gli altri, nei siti
Internet di Unioncamere (www.unioncamere.it)
e di Ecocerved (www.ecocerved.it).
La tardiva presentazione della dichiarazione entro 60 giorni
dalla scadenza originaria comporta la sanzione da 26 a 160
euro; per il ritardo superiore a 60 giorni la sanzione varia
da 2.600 a 15.500 euro. Si fa presente che è all’esame del
Consiglio dei ministri un decreto legge che proroga il
termine al 30-6-2010 per consentire l’adozione di un modello
cartaceo aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in attesa
dell’entrata in funzione del nuovo Sistema elettronico di
tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-4-2009
la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-4-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-4-2009
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-4-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto
LAVORATORI TRANSFRONTALIERI
Tardiva presentazione quadro RW. I lavoratori dipendenti
fiscalmente residenti in Italia che svolgono attività
all’estero (lavoratori transfrontalieri) i quali,
relativamente all’entità delle disponibilità finanziarie
derivanti dal lavoro prestato all’estero e ivi detenute alla
data del 31-12-2008, hanno omesso di presentare il quadro RW
contenuto in Unico 2009 al fine di consentire il
monitoraggio fiscale dei flussi all’estero, possono entro
oggi presentare tardivamente il modello Unico 2009 con il
modulo RW beneficiando della sanzione ridotta di 21 euro da
versare sempre entro oggi. La dichiarazione deve essere
presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o
tramite intermediario abilitato. Per maggiori informazioni
si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E del
12-3-2010 reperibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
A cura di
Paolo Martinelli
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