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Maggio 2009
2 SABATO
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES,
IRAP, IVA, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti e presentazione
dichiarazioni. È in corso il periodo utile per
effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per
l’anno d’imposta 2008 e/o in acconto per l’anno d’imposta
2009 e per presentare le relative dichiarazioni dei redditi
che anche quest’anno devono essere presentate
obbligatoriamente in via telematica, salvo alcune eccezioni.
In particolare:
- le persone fisiche e le società di persone devono
effettuare i pagamenti dovuti entro il 16-6-2009, mentre
devono presentare la dichiarazione Unico 2009 entro il
30-9-2009 in via telematica direttamente o tramite gli
intermediari abilitati, ovvero, per le persone fisiche,
tramite un ufficio dell’Agenzia delle entrate; possono
ancora presentare il modello Unico 2009 cartaceo anche nella
versione «Mini», entro il 30-6-2009 tramite un ufficio
postale, i contribuenti persone fisiche che non possono
presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o
non pensionati, che devono dichiarare alcuni redditi o
comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT,
RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di
contribuenti deceduti;
- i contribuenti soggetti all’Ires (società di capitali ed
enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli
importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo
a quello di chiusura del periodo d’imposta; i soggetti che
per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono
effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio o del
rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato
entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il
versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del
settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. La
dichiarazione Unico 2009 va presentata esclusivamente in via
telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non
commerciali, entro la fine del nono mese successivo alla
chiusura dell’esercizio, direttamente o tramite gli
intermediari abilitati. Pertanto tutti i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare potranno
trasmettere il modello Unico 2009 entro il 30-9-2009.
Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con
la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16-7-2009 per i
soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il
trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i
soggetti di cui al secondo punto.
Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi
da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento
rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di
novembre.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50%
per ogni mese di rateazione; al riguardo si fa presente che
nei prossimi giorni dovrebbe essere emanato un decreto
ministeriale per la revisione dei tassi di interesse
applicati sulle rate o sui pagamenti tardivi delle imposte,
anche in considerazione dei significativi abbattimenti dei
tassi operati dalla Banca centrale europea.
Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di
scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata
scade quindi il 16 novembre 2009) ed entro la fine del mese
per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi il
30-11-2009).
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa
presente che tutti i contribuenti, siano essi persone
fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di
partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento
unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva
esclusivamente il modello on line), tenendo presente che non
è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo
possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica
soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e
versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è
possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna
somma dovuta.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2009 consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
3 DOMENICA (prorogato a lunedì 4)
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-3-2008
Tardiva presentazione telematica dichiarazione dei
redditi modello Unico 2008. Gli eredi delle persone
decedute successivamente al 29-2-2008, che non hanno
presentato in via telematica entro il 2-2-2009 la
dichiarazione dei redditi del de cuius per l’anno d’imposta
2007 con il modello Unico 2008, possono adempiere l’obbligo
con ritardo non superiore a 90 giorni beneficiando di una
sanzione amministrativa ridotta.
Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel
2007 il modello 730 per l’anno d’imposta 2006 dal quale
risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta
(datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono
recuperare tale credito nel modello Unico 2008 presentato
per conto del de cuius.
5 MARTEDì
SETTORE ZUCCHERO
Presentazione domande aiuto alla ristrutturazione.
Scade il termine per presentare ad Agea la domande per la
richiesta di aiuto alla ristrutturazione da parte delle
aziende agricole che hanno abbandonato o ridotto la
coltivazione delle barbabietole in seguito alla crisi del
settore. Sono interessati all’aiuto anche i fornitori di
macchinari specializzati che hanno effettuato lavorazioni
per conto dei bieticoltori.
Si vedano sull’argomento, tra le altre, le circolari Agea n.
299 del 27-2-2009 e n. 737 del 26-3-2009.
6 MERCOLEDì
BONUS RICERCA
Slitta alle ore 10.00 del 6 maggio il termine di
presentazione delle istanze. Le imprese che
intendono usufruire del credito d’imposta in relazione ai
costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo devono
presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate il
formulario (modello FRS) contenente i dati degli
investimenti per i quali si richiede l’agevolazione.
L’istanza può essere presentata a partire dalle ore 10.00
del 6-5-2009, utilizzando il software «Creditofrs»
disponibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it sia per i progetti avviati
entro il 28 novembre 2008, sia per quelli avviati
successivamente, con l’avvertenza che per i primi l’istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza dal contributo,
entro le ore 24.00 del 5-6-2009.
È opportuno ricordare che la tempestività nell’inoltro
dell’istanza è fondamentale per avere maggiori possibilità
di accedere al credito d’imposta, considerata la limitazione
dei fondi messi a disposizione.
Si veda anche la circolare ministeriale n. 17/E del
17-4-2009.
10 DOMENICA
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive
da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione
delle olive da tavola devono trasmettere in forma
elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni
mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e
alla trasformazione delle olive da tavola del mese
precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (
www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati
ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e
la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I
distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario
relativo alla distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il
30-11-2008, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta
dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il
giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in
distilleria, al fine di verificare che il totale delle
quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) siano
le stesse indicate nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del
17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come
integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007,
consultabili sui siti Internet
www.agea.gov.it e
www.acciseonline.it
15 VENERDì
PAC
Presentazione domanda unica di pagamento aiuti
comunitari e comunicazione trasferimento titoli. I
produttori agricoli devono entro oggi presentare la domanda
unica 2009 per accedere al pagamento dei premi comunitari
sulla base dei titoli posseduti; per la presentazione della
domanda unica è opportuno rivolgersi al Centro di assistenza
agricola (Caa) al quale è stato conferito apposito mandato
per la tenuta del fascicolo aziendale.
Entro oggi è possibile anche inserire la domanda di
trasferimento titoli nel Sian al fine di poterli utilizzare
già in questa domanda pac, salvo mancata validazione da
parte dell’Organismo di coordinamento; sono comunque fatti
salvi i casi di forza maggiore, le circostanze eccezionali e
le cessioni di aziende individuati agli articoli 72 e 74 del
regolamento Ce n. 796 del 21-4-2004.
I produttori agricoli che possono presentare richiesta per
l’assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono
farlo nell’ambito della domanda unica pac.
Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore
primario, rimandiamo i lettori allo speciale inserto «Guida
alle domande di aiuto 2009», pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 12/2009 a pag. 27 e seguenti, e all’articolo
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 13/2009 a pag. 12.
TABACCO
Trasmissione contratti di coltivazione. Entro
oggi vanno trasmessi all’Organismo pagatore competente i
contratti di coltivazione tabacco stipulati entro il
30-4-2009tra le imprese di prima trasformazione riconosciute
e le associazioni di produttori riconosciute o i singoli
tabacchicoltori.
Si veda sull’argomento la circolare Agea ACIU.2009.349 del
9-3-2009 e l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n.
12/2009 a pag. 14.
IVA
Fatturazione differita per consegne di aprile.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di aprile; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di aprile, anziché al
mese di maggio.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di aprile a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di aprile ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale
agricolo), che effettuano vendite a privati consumatori con
emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura,
possono effettuare entro oggi, anche con un’unica
annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi
dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
16 SABATO (prorogati a lunedì 18 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Versamento rateale saldo 2008. I contribuenti,
sia soggetti all’Unico 2009 sia alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2008, devono entro oggi effettuare il pagamento della
eventuale terza rata maggiorando l’imposta dovuta dell’1%;
al riguardo si fa presente che a breve dovrebbe essere
emanato un decreto ministeriale per la revisione dei tassi
di interesse applicati sulle rate o sui pagamenti tardivi
delle imposte, anche in considerazione dei significativi
abbattimenti dei tassi operati dalla Banca centrale europea.
Il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente
per via telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
16-11-2009) e che la maggiorazione dello 0,50% (o quella
eventualmente ridotta) è dovuta per ogni mese o frazione di
mese di differimento, a prescindere dal giorno di
versamento.
Si ricorda inoltre che anche quest’anno la dichiarazione
Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere
obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente
o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2009.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.it.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva
mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta
relativa alle operazioni fatturate nel mese di aprile,
nonché alle fatture differite emesse entro il 15 maggio per
consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di aprile o per
cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia
stato determinato nel mese di aprile.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole
in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la
liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate
nel primo trimestre 2009 (gennaio-marzo) , nonché alle
fatture differite emesse entro il 15 aprile per consegne o
spedizioni di beni fatte nel mese di marzo o per cessioni di
prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di marzo (decreto
ministeriale del 15-11-1975).
Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro
delle vendite la liquidazione effettuata.
Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta
dovuta a seguito della liquidazione, si rimanda a quanto già
ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla
liquidazione Iva del mese di aprile sopra riportata.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al primo
trimestre 2009 (contribuenti trimestrali), salvo quanto
previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è
tassativo per le aziende agricole che operano nel regime
speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta
da versare avviene di norma sulla base delle fatture di
vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16 marzo e
del 26 settembre 2005.
In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è
stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-5-2008 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
30-4-2008, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni
ridotte.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2008 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché la terza rata
dell’acconto 2009 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente
del 3 gennaio e 16 marzo 2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti
titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute
dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2009 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 17
dell’11-2-2009.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM 10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla
Gestione separata. Scade il termine per versare
all’Inps il contributo previdenziale straordinario
trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a
collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano
attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a
domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività
supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda,
tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per le nuove e più onerose misure delle aliquote
contributive da applicare nel 2008 e 2009, introdotte con la
legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno
2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007), e per altre
informazioni si consiglia di visitare il sito
www.inps.it .
A cura di
Paolo Martinelli
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