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agricoltura, coltivazione agricoltura biologica, rivista macchine agricole, mensile agricoltura, politica ambientale italiana, informazioni agricoltura, riviste agricole specializzate, potatura piante, lavori orto, coltivazione biologica, prodotti tipici agricoltura, turismo rurale, coltivazione vite, coltivazione olivo, coltivazione ortaggi, frutticoltura |
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Settembre 2008
4 GIOVEDì
PAC FORAGGI DA TRASFORMAZIONE
Presentazione domanda di modifica. I
produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione
che intendono stipulare contratti in data successiva alla
presentazione della domanda di pagamento per superfici
(15-5-2008) possono, entro oggi, presentare domanda di
modifica, ai sensi degli articoli 15 e 22 del regolamento Ce
n. 796/2004, delle superfici investite a foraggi da
destinare alla trasformazione, anche in aumento.
6 SABATO (prorogato a lunedì 8)
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese di
luglio, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2008 a pag. 85 tenendo presente che, oltre allo
spostamento definitivo al 6 settembre del normale termine
del 20 agosto (dpr n. 190 del 14-7-2004 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31-7-2004), dal 2007 sono
cambiate le regole per determinare la periodicità degli
elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso
dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino all’11-9-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
10 MERCOLEDì
DENUNCIA GIACENZE PRODOTTI VITIVINICOLI
Scade il termine per presentare la dichiarazione di
giacenza dei vini e/o dei mosti detenuti alla
mezzanotte del 31-7-2008, come previsto dal regolamento Ce
n. 1282/2001 del 28-6-2001.
I quantitativi di vini e/o di mosti viaggianti alla
mezzanotte del 31 luglio devono essere dichiarati dal
destinatario; eventuali prodotti vinicoli ottenuti con uve
raccolte entro il 31 luglio non devono essere indicati in
questa dichiarazione ma in quella del prossimo anno.
La denuncia deve essere presentata con riferimento al comune
nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti
i vini e/o i mosti.
Sono esonerati da tale obbligo i consumatori privati, i
rivenditori al minuto che vendono direttamente al
consumatore finale quantitativi di vino non superiori, per
ciascuna vendita, a 60 litri, i rivenditori al minuto dotati
di cantine attrezzate per immagazzinare e condizionare
quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
Per informazioni più dettagliate sull’argomento è opportuno
fare riferimento al decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali n. 1205 del 25-5-2004 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18-6-2004) con il quale sono
state riformulate in un unico testo le disposizioni vigenti
in materia.
Per le modalità di compilazione e di presentazione della
dichiarazione di giacenza (telematica o con altri sistemi)
si veda la circolare Agea n. ACIU.2008.1116 del 18-7-2008
reperibile sul sito Internet
www.agea.gov.it
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive
da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione
delle olive da tavola devono trasmettere in forma
elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni
mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e
alla trasformazione delle olive da tavola del mese
precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (
www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati
ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e
la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I
distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario
relativo alla distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il
30-11-2007, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta
dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il
giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in
distilleria, al fine di verificare che il totale delle
quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) siano
le stesse indicate nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del
17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come
integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007,
consultabili sui siti
www.agea.gov.it e
www.acciseonline.it
15 LUNEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di agosto.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di agosto; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di agosto, anziché al
mese di settembre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di agosto a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di agosto ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94
euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel
corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94
euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna,
un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati
i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo
imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta,
distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
16 MARTEDì
TERMINI PROCESSUALI
Ripresa decorrenza. Da oggi riprendono a
decorrere i termini processuali relativi alle giurisdizioni
ordinarie e amministrative che sono di diritto sospesi dal
1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
La sospensione dei termini si applica anche ai processi
tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento
tributi ricevuto il 30-6-2008, impugnabile avanti la
Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può
essere validamente proposto ricorso entro il 14 ottobre
prossimo anziché il 29 agosto in quanto non si computa il
periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp).
Scade il termine per effettuare il versamento della seconda
rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori
agricoli professionali, dovuti per l’anno 2008, utilizzando
il modello di pagamento unificato F24 inviato dall’Inps,
fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di
pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie
avversità.
Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo
professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n.
99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004)
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la
previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo
principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al
riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48,
rispettivamente del 24-5-2004, dell’1-7-2004 e del
24-3-2006.
Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere
gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a
favore delle organizzazioni agricole rappresentative a
livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è
obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la
delega alla riscossione a suo tempo accordata
all’organizzazione sindacale la quale provvederà a
segnalarlo all’Inps.
Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale
per mancanza dei presupposti, gli interessati possono
ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute
inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.
Per i contributi dovuti per l’anno 2008 si veda la circolare
Inps n. 71 dell’8-7-2008.
IVA
Versamento rateale saldo 2007. I contribuenti,
sia soggetti all’Unico 2008 che alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2007, devono entro oggi effettuare il pagamento
dell’eventuale settima rata maggiorando l’imposta dovuta del
3%; il versamento si effettua con il modello F24
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
17-11-2008) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si fa presente che anche quest’anno la dichiarazione Iva,
sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente
presentata in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, entro il 30-9-2008, termine
differito, rispetto a quello originario del 31-7-2008.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è disponibile gratuitamente sui siti Internet
www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES,
IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I
soggetti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare
il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo
per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2008 in base al modello Unico 2008, devono versare
la rata in scadenza con il modello F24 esclusivamente per
via telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a
pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
agosto, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
settembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese
di agosto o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di agosto.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di agosto, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le
aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo,
in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene
di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio
specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione, o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-9-2007 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
31-8-2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché la settima rata
dell’acconto 2008 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente
del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2008 e per le
modalità di calcolo si vedano le circolari Inps n. 11 e 28,
rispettivamente, dell’1-2 e del 7-3-2008.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla
Gestione separata. Scade il termine per versare
all’Inps il contributo previdenziale straordinario
trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a
collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano
attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a
domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività
supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote
contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la
legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno
2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre
informazioni si rinvia, da ultimo, alla circolare Inps n. 8
del 17-1-2008 consultabile sul sito
www.inps.it
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue
tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
19 VENERDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20
agosto scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
luglio (contribuenti mensili) o al 2° trimestre 2008
(contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 20
agosto scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di luglio sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20
agosto scorso, in tutto o in parte, la sesta rata dell’Iva a
saldo per il 2007 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2008 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto
il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello
Unico 2008, che non hanno versato entro il 20 agosto scorso,
in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si
ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi
legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it
20 SABATO
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate
le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei
casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 25-9-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
25 GIOVEDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario,
oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca
Popolare di Sondrio - sede di Roma - codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008
consultabile sul sito
www.enpaia.it
30 MARTEDì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE
IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva. Le persone fisiche non titolari di
partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in
base al modello Unico 2008 devono versare l’eventuale rata
in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato
F24. Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli
interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione. Poiché le
scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da
caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella
pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
MOD. 730/2008
Rettifica acconto Irpef. I contribuenti, di
norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono
avvalsi del modello 730/2008 per dichiarare i redditi
relativi all’anno d’imposta 2007, rivolgendosi direttamente
al proprio sostituto d’imposta ovvero tramite i Centri di
assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati
(consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o
periti commerciali), possono rettificare in tutto o in parte
la misura della seconda o unica rata di acconto Irpef quale
risulta dal prospetto di liquidazione del modello 730/2008.
La richiesta di voler versare un minore acconto Irpef (ad
esempio perché si sono avute maggiori spese detraibili e/o
deducibili nel corso del 2008), ovvero di non effettuarlo
affatto, deve essere comunicata per iscritto al sostituto
d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro oggi
indicando l’importo che si ritiene di versare.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di luglio 2008, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente. Sempre entro oggi i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i venti giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dall’1-9-2008; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-9-2008. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di agosto le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di luglio, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000
euro) devono presentare all’ufficio Iva competente
un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel
mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite
di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno
optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano
mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività
devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del
mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri
percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nelle relative scadenze.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Presentazione domande di aiuto e consegna alcol
prodotto. I distillatori riconosciuti possono
presentare entro oggi, su modello cartaceo o in via
telematica, domanda di aiuto comunitario per la
distillazione obbligatoria; inoltre devono consegnare ad
Agea, presso il magazzino di intervento, l’alcol ottenuto
nella campagna 2007-2008 dalle distillazioni obbligatorie,
per il quale hanno presentato l’offerta di vendita
all’intervento entro il 21-9-2008. Qualora il magazzino
d’intervento coincida con lo stesso impianto di produzione,
il momento della consegna fisica coincide con la data di
consegna del prodotto all’intervento indicato sul verbale
dell’Agenzia delle dogane.
Si vedano al riguardo il regolamento Ce n. 1623 del
25-7-2000 e le circolari Agea n. 32 del 5-12-2006 e n. 28
del 26-10-2007.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2008
Presentazione telematica. Scade il termine per
presentare in via telematica la dichiarazione modello Unico
2008 relativa all’anno d’imposta 2007.
L’inoltro telematico potrà avvenire direttamente via
Internet previa abilitazione rilasciata dall’amministrazione
finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati
(professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri
soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo
servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia
delle entrate.
Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute
nel 2007. La dichiarazione Ici per alcune variazioni
che riguardano gli immobili posseduti nel 2007 deve essere
presentata entro la scadenza per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi al 2007, vale a dire
entro oggi per i contribuenti che presentano la
dichiarazione Unico 2008 in via telematica.
Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è
stato approvato con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 23-4-2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 102
del 2-5-2008) ed è disponibile sul sito
www.finanze.gov.it
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda a quanto
pubblicato, tra le altre, su L’Informatore Agrario n.
22/2008 a pag. 77.
BONUS INCAPIENTI
Invio richiesta telematica. Scade il termine
per richiedere, esclusivamente in via telematica,
l’attribuzione del cosiddetto «bonus incapienti» da parte di
coloro che non sono obbligati alla presentazione del modello
730/2008 o Unico 2008 e che nel 2006 risultano:
- avere percepito uno o più redditi di lavoro dipendente, di
pensione, taluni assimilati a quello di lavoro dipendente,
di lavoro autonomo, d’impresa, diversi per attività
occasionali;
- avere avuto un’imposta netta pari a zero;
- avere realizzato un reddito complessivo non superiore a
50.000 euro;
- non avere già fruito del bonus tramite il sostituto
d’imposta;
- non essere stati fiscalmente a carico di altri soggetti.
Le suddette condizioni devono essere tutte soddisfatte.
Il bonus, che consiste nel riconoscimento di un importo pari
a 150 euro, maggiorato di un ulteriore importo pari a 150
euro per ciascun familiare a carico nell’anno 2006, è
previsto dall’art. 44 del decreto legge n. 159
dell’1-10-2007 convertito con modificazioni dalla legge n.
222 del 29-11-2007.
Per maggiori informazioni sui soggetti interessati e sulle
modalità applicative e di erogazione del bonus si rimanda al
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’8-11-2007 e alla circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 68 del 14-12-2007, reperibili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
IVA
Presentazione telematica dichiarazione annuale in
forma autonoma. Scade il termine per presentare,
esclusivamente in via telematica direttamente ovvero
avvalendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione Iva
annuale per i contribuenti che non sono obbligati a
presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2008.
Anche quest’anno la dichiarazione Iva annuale autonoma
riguarderà pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di
capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non
coincide con l’anno solare (cooperative ortofrutticole,
cantine sociali, ecc.).
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
Rimborso imposta a credito. I contribuenti che
intendono chiedere il rimborso del credito Iva relativo
all’anno d’imposta 2007 possono ancora provvedervi entro
oggi utilizzando il modello VR/2008 appositamente
predisposto; la richiesta di rimborso va presentata
direttamente all’agente della riscossione competente in base
al domicilio fiscale del contribuente, da parte dei soggetti
che trasmettono in via telematica, sempre entro oggi, la
dichiarazione Iva in forma autonoma o unificata nel modello
Unico 2008.
Si ricorda inoltre che il credito Iva poteva essere
compensato, già dal 16-1-2008, con altre imposte, contributi
e premi, utilizzando il modello di pagamento unificato F24
on line, anche se non era ancora stata presentata la
dichiarazione Iva annuale (sia autonoma sia unificata); è
ovvio che il credito Iva utilizzato dovrà essere quantomeno
pari a quello che risulterà dalla dichiarazione annuale.
I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo
d’imposta 2007, con le relative istruzioni, sono disponibili
anche sui siti Internet
www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it
Comunicazione opzioni e revoche per l’anno 2007.
I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro
oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa
all’anno d’imposta 2007, sia in forma autonoma sia
all’interno del modello Unico 2008, devono manifestare,
nell’apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con
decorrenza dall’1-1-2007, tra le quali si evidenziano:
- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello
speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta
pagata sugli acquisti;
- la revoca dell’opzione per il regime normale effettuata
negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima
dell’opzione;
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato
nell’anno 2006 il limite di 7.000 euro di volume d’affari;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio
dell’attività agrituristica con rinuncia del regime
forfettario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per
l’attività agrituristica effettuata negli anni precedenti,
il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2006;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio delle
altre attività agricole connesse con rinuncia del regime
forfettario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per
l’esercizio delle altre attività agricole connesse il cui
triennio è scaduto quantomeno nel 2006;
- l’opzione per la determinazione del reddito imponibile in
base al reddito agrario da parte dei soggetti, società di
persone (snc e sas), società a responsabilità limitata (srl)
e cooperative, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004.
È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di
comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi
adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento
concludente tenuto, fatta salva l’eventuale applicazione
delle sanzioni per la mancata comunicazione dell’opzione.
In pratica, se un imprenditore agricolo durante l’anno 2007
si è comportato come un contribuente in regime Iva normale,
l’eventuale credito d’imposta maturato nel corso del 2007 è
pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata
all’Amministrazione finanziaria l’opzione per la scelta del
regime normale.
PARAMETRI
Adeguamento Iva. I contribuenti che esercitano
arti e professioni soggette ai parametri e che si sono
adeguati alle risultanze degli stessi in sede di
predisposizione del modello Unico 2008, devono entro oggi
versare con il mod. F24 on line l’Iva relativa ai maggiori
ricavi indicati nel modello Unico 2008.
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
Versamento prima o unica rata. Gli
imprenditori individuali che alla data del 30-11-2007
utilizzavano beni immobili strumentali per l’esercizio
dell’attività, che hanno optato, entro il 30-4-2008, per
l’esclusione di tali beni dal patrimonio dell’impresa,
devono effettuare il versamento della prima o unica rata
dell’imposta sostitutiva, come previsto dall’art. 1, comma
37 della legge n. 244 del 24-12-2007 (pubblicata sul
Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300
del 28-12-2007).
L’esclusione ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla
data dell’1-1-2008; l’imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle
attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, pari
al 10% della differenza tra il valore normale (determinato
su base catastale) dei beni estromessi e il relativo valore
fiscalmente riconosciuto, va versata nella misura del 40%
entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta in corso alla data
dell’1-1-2007, vale a dire entro oggi, e la restante parte
in due rate di uguale importo entro il 16-12-2008 e il
16-3-2009 maggiorate degli interessi nella misura del 3%
annuo. Ovviamente, è possibile effettuare il versamento in
un’unica soluzione.
Per gli immobili la cui cessione è soggetta a Iva, l’imposta
sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30%
dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore
normale del bene.
L’estromissione agevolata degli immobili strumentali non può
ovviamente interessare gli imprenditori agricoli che
determinano il loro reddito d’impresa con il reddito
agrario.
MODELLO 770/2008 ORDINARIO
Presentazione telematica dichiarazioni dei sostituti
d’imposta. Scade il termine per presentare,
esclusivamente in via telematica, il modello 770/2008
Ordinario da parte dei sostituti d’imposta, degli
intermediari e degli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti, per comunicare i dati
relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da
partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2007 od
operazioni di natura finanziaria effettuate nel 2007, nonché
i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e
quelle che riguardano i versamenti effettuati, le
compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.
Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la
compilazione del modello consultabili sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it
PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
Presentazione comunicazione di adesione. I
soggetti ai quali sono stati consegnati dal 25-6 al
22-8-2008 processi verbali di constatazione in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, che
intendono aderire beneficiando di sanzioni ridotte e della
rateazione senza prestazione di garanzia fideiussoria,
devono comunicarlo entro oggi al competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate e all’organo che ha redatto il
verbale. La nuova disposizione risulta dall’art. 5-bis del
decreto legislativo n. 218 del 19-6-1997 inserito con l’art.
83 del decreto legge n. 112 del 25-6-2008 convertito con
modificazioni dalla legge n. 133 del 6-8-2008 pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195
del 21-8-2008. Per le modalità di effettuazione della
comunicazione si rinvia al provvedimento del 10-9-2008 del
direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è stato
approvato il modello di comunicazione con le relative
istruzioni, il tutto reperibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16-9-2008 i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto
dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113
e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti
d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i
compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente
in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di agosto, utili per il calcolo dei contributi e per
un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Contributi volontari. È in scadenza il termine
per versare la rata dei contributi previdenziali volontari
che si riferisce al 2° trimestre 2008, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune
categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.
Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a
seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di
lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si
consiglia di visitare il sito
www.inps.it
PUBBLICITà
Pagamento 4a rata trimestrale anticipata dell’imposta
comunale annuale. Scade il termine per effettuare il
pagamento dell’eventuale quarta e ultima rata trimestrale
anticipata dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità;
si ricorda che il pagamento rateale è possibile solo se
l’importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 30-9-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-9-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-9-2004 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 30-9-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 30-9-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a
pag. 129.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad
agosto 2008 devono effettuare il versamento della
tassa automobilistica (chiamata bollo di circolazione),
calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa
in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).
Per una panoramica completa sul bollo auto 2008 si consiglia
di consultare la rubrica «Bollo Auto» sul sito Internet
www.agenziaentrate.it
, dove è anche possibile calcolare l’importo dovuto
conoscendo la targa del veicolo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità.
Come ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non
hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la
presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto
ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione
beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative
tributarie.
In particolare, è prevista la riduzione della sanzione a un
quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia
già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni e verifiche.
Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento
operoso:
- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Unico
2008 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in
parte, il saldo delle imposte per l’anno 2006 e l’acconto
delle imposte per l’anno 2007 dovuti in base al modello
Unico 2007 ovvero hanno presentato il mod. Unico 2007 con
dati infedeli;
- i contribuenti, che presentano in via telematica la
dichiarazione Iva relativa al 2007 sia in forma autonoma sia
con Unico 2008, che non hanno versato durante l’anno 2007,
in tutto o in parte, l’Iva risultante a debito dalle
liquidazioni periodiche e per l’acconto di dicembre ovvero
hanno presentato la dichiarazione Iva con dati inesatti;
- i contribuenti che presentano il modello 770/2008
Ordinario, i quali non hanno versato, in tutto o in parte
entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel
corso del 2007 ovvero hanno presentato il mod. 770/2008
Ordinario con dati infedeli.
Questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando
entro oggi gli importi dovuti e la sanzione ridotta a un
quinto.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora rapportati ai
giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario.
Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi
legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
Ad ogni modo, i contribuenti tenuti a presentare entro oggi
le dichiarazioni in via telematica possono, sempre entro
oggi, presentare on line senza sanzioni le dichiarazioni
integrative a favore relative all’anno d’imposta 2006.
A cura di
Paolo Martinelli
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