Marzo 2008
1 SABATO (prorogati a lunedì 3 marzo i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
QUOTE LATTE
Affitto di quote. Le cessioni temporanee di
quote latte, mediante contratti di affitto della parte di
quota non utilizzata, devono essere stipulate e presentate
alla Regione competente entro e non oltre il 1° marzo del
periodo di commercializzazione cui la cessione si riferisce.
I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in
forma scritta e soggetti a registrazione; le firme possono
essere autenticate anche dai competenti uffici delle
Regioni.
Si veda al riguardo l’art. 19 del decreto Mipaf del
31-7-2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-2003.
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
dicembre 2007, in esubero rispetto al quantitativo
individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.
In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5
del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella
legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dal 1° febbraio; per i contratti
di locazione già registrati si deve versare l’imposta
relativa all’annualità successiva che decorre dal 1°
febbraio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati
verbalmente o con scrittura privata possono essere
registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
MODELLO 730/2007
Tardivo versamento a conguaglio. I sostituti
d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non
hanno potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati, entro
la fine dell’anno 2007, l’intero importo dovuto in base al
modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle
pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati,
nel mese di dicembre 2007, gli importi ancora dovuti. Ciò al
fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati
che hanno usufruito dell’assistenza fiscale diretta o
tramite Caf di versare entro il 31-1-2008 la parte residua,
maggiorata dell’interesse dello 0,4% mensile considerando
anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di
pagamento F24.
Coloro che non hanno effettuato il versamento entro il 31
gennaio scorso possono regolarizzare la situazione pagando
entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione
del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% annuo per i
giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni.
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a
dicembre 2007, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31
gennaio scorso, possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un
ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
2 DOMENICA (prorogato a lunedì 3 marzo)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2007
la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-2-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2007
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-2-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
10 LUNEDì
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive
da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione
delle olive da tavola devono trasmettere in forma
elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni
mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e
alla trasformazione delle olive da tavola del mese
precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai
soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative o i Caaf.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e
la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I
distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario
relativo alla distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il
30-11-2007, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta
dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il
giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in
distilleria, al fine di verificare che il totale delle
quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) siano
le stesse indicate nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del
17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come
integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007,
consultabili sui siti www.agea.gov.it e www.acciseonline.it
15 SABATO
IVA
Fatturazione differita per consegne di febbraio.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi, debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di febbraio; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di febbraio, anziché al
mese di marzo.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di febbraio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando questo è stato
determinato nel mese di febbraio ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale
agricolo), che effettuano vendite a privati consumatori con
emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura,
possono effettuare entro oggi, anche con un’unica
annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi
dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
Presentazione domande 2008. Entro oggi è possibile far
pervenire al Mipaaf le istanze per la richiesta di
contributi relativi all’attuazione nel 2008 delle seguenti
iniziative:
- partecipazione e realizzazione di interventi, fiere,
convegni e manifestazioni da parte di consorzi di tutela
incaricati dal Mipaaf, da organismi associativi e altri
organismi che operano per la salvaguardia, la tutela e la
valorizzazione dell’immagine e della qualità nonché per una
migliore produzione e una più estesa divulgazione,
conoscenza e informazione delle indicazioni geografiche
riguardanti le produzioni agroalimentari nazionali, in campo
nazionale e internazionale;
- interventi predisposti da consorzi di tutela, enti,
organismi e associazioni per la valorizzazione, la
salvaguardia dell’immagine e la tutela anche legale, sia in
campo nazionale che internazionale, della produzione
agroalimentare nazionale contraddistinta da riconoscimento
Ue ai sensi dei regolamenti 509/2006 e 510/2006 e della
legge n. 164/1992.
Si veda al riguardo il decreto Mipaaf del 25-1-2007
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6-2-2007.
16 DOMENICA (prorogati a lunedì 17 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2007-2008.
Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono
beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 4 del regolamento
Ce n. 1786/2003 devono entro oggi presentare all’Organismo
pagatore competente per territorio la domanda mensile di
aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa
nel corso del mese di gennaio 2008.
Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di
forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo
dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è
irricevibile.
Si vada sull’argomento la circolare Agea ACIU.2007.418
dell’11-6-2007 reperibile sul sito
www.agea.gov.it
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato alla misura del salario convenzionale per i
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola.
Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai
agricoli con riferimento al 3° trimestre 2007, fatte salve
le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune
categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento
F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
febbraio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
marzo per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
febbraio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di febbraio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di febbraio, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le
aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo,
in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene
di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio
specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la citata circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-3-2007 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
28-2-2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto del minimo.
Versamento annuale. Scade il termine per
effettuare il versamento della differenza tra l’Iva dovuta
in base alla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2007
e gli importi già versati in base alle liquidazioni
periodiche; i contribuenti che sono obbligati a presentare
la dichiarazione unificata possono versare entro il termine
di pagamento del saldo delle imposte dovute in base al
modello Unico 2008, con la maggiorazione di interessi nella
misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
successivo al 16 marzo.
È possibile inoltre rateizzare l’importo dovuto a saldo,
anche nel caso di dichiarazione unificata, in un numero
massimo di 9 rate mensili a partire da oggi. Le rate
successive alla prima devono essere versate entro il giorno
16 di ciascun mese di scadenza; pertanto l’ultima rata non
può essere versata oltre il 16-11-2008. All’importo di ogni
rata vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,5%
per ogni mese di rateazione.
In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di
importo superiore a 10 euro.
Si fa presente che quest’anno la dichiarazione Iva, sia
autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente
presentata in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, entro il 31-7-2008.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è disponibile gratuitamente sui siti Internet
www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché la prima rata
dell’acconto 2008 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Inoltre, i datori di lavoro che hanno effettuato il
conguaglio d’imposta nel mese di febbraio, anziché entro la
fine del 2007 o del gennaio scorso, devono ricalcolare
l’imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo
dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla
legge e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef.
Dalla differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2007 e
l’imposta già trattenuta, si ottiene l’importo a conguaglio
che si deve eventualmente versare o recuperare.
Nel caso che durante il rapporto di lavoro il datore di
lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le
ritenute d’imposta in base a un’aliquota più elevata di
quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli
scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del
Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.
Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a
due mesi dopo la fine dell’anno.
Il conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti
corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2007 e alle
ritenute operate fino a tale data. Tuttavia è consentito
includere nelle operazioni di conguaglio anche gli
emolumenti relativi al 2007 corrisposti entro il 12-1-2008.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente
del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM 10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione
separata. Scade il termine per versare all’Inps il
contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote
contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la
legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno
2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre
informazioni si consiglia di visitare il sito
www.inps.it .
SOCIETÀ DI CAPITALI
Versamento tassa annuale per i libri sociali.
Le società di capitali soggette all’Iva esistenti
all’1-1-2008 sono tenute al versamento annuale, entro il
termine di pagamento del saldo Iva 2007, della tassa di
concessione governativa per la numerazione e la bollatura di
libri e registri (nota 3 dell’art. 23 della tariffa allegata
al dpr n. 641 del 26-10-1972 come modificato dal decreto del
Ministero delle finanze 28-12-1995).
La tassa è dovuta in misura forfettaria pari a 309,87 euro
elevata a 516,46 euro per le società con capitale superiore
a 516.456,90 euro, indipendentemente dal numero di libri
utilizzati e delle relative pagine, e va versata tramite il
modello F24 telematico indicando sempre il codice tributo
7085 (tassa annuale vidimazione libri sociali).
Si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n.
92/E del 22-10-2001.
INAIL
Trasmissione denuncia retribuzioni on line o su
supporto magnetico. I contribuenti che devono
presentare all’Inail la denuncia annuale delle retribuzioni,
se non hanno provveduto con il modello cartaceo entro il 18
febbraio scorso, possono adempiere l’obbligo entro oggi
presentando la denuncia in via telematica collegandosi al
sito Internet www.inail.it, dove è possibile consultare la
guida all’autoliquidazione del premio che illustra in
dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli
eventuali contributi associativi e per la rateazione del
premio.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti
blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei
termini di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro
oggi la rata in scadenza.
19 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18
febbraio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
gennaio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 18
febbraio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di gennaio sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 18
febbraio scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’imposta
sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di
fine rapporto (tfr).
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si
ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi
legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo istituiti
dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione n. 109
del 22-5-2007.
20 GIOVEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni
e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue)
devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti
gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni
registrate o soggette a registrazione nel mese precedente,
se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2008 a pag. 85, tenendo presente che dal 2007 sono
cambiate le regole per determinare la periodicità degli
elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso
dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 25-3-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
.
25 MARTEDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av. bancario,
oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca
popolare di Sondrio - sede di Roma - codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008
consultabile sul sito Internet
www.enpaia.it
30 DOMENICA (prorogati a lunedì 31 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di gennaio 2008, in
esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003, convertito con
modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003, che ha
riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dal 1° marzo; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° marzo. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2007
la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-3-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2007
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-3-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni.
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a
gennaio 2008, che non hanno pagato il rinnovo entro il 29
febbraio scorso, possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75%
pari a un ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
31 LUNEDì
POMODORO DA INDUSTRIA
Deposito contratti. È stato prorogato a oggi
il termine per fare pervenire all’organismo pagatore i
contratti di trasformazione del pomodoro da industria
conclusi fra le organizzazioni di produttori o gruppi di
produttori, debitamente riconosciuti, e i primi
trasformatori.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 emanati in
attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49
del 28-3-2003, convertito con modificazioni nella legge n.
119 del 30-5-2003, che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
PRIVACY
Redazione o aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza. Coloro che trattano dati sensibili
e/o giudiziari con strumenti elettronici (anche un semplice
personal computer) sono obbligati, entro oggi, a redigere o
aggiornare il «Documento programmatico sulla sicurezza» (Dps)
come previsto all’articolo 180 del nuovo codice della
privacy (decreto legislativo n. 196 del 30-6-2003 e
successive modificazioni e/o integrazioni).
Considerata la particolarità della scadenza e le onerose
sanzioni collegate, si consiglia di rivolgersi al proprio
consulente di fiducia e di visitare il sito
www.privacy.it
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e in quello degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di febbraio le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di gennaio, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
A cura di
Paolo Martinelli
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