Ottobre 2007
1 LUNEDì
RIFORMA PAC
Presentazione comunicazioni per variazioni domande. Scade il
termine ultimo perentorio per fare pervenire agli uffici
dell’Agea, da parte dei produttori o dei cessionari, le
comunicazioni relative alle variazioni delle domande per
accedere al regime di pagamento unico 2007 dei premi
comunitari, precedentemente presentate, dovute a cause di
forza maggiore debitamente documentate (quali il decesso del
coltivatore, l’incapacità professionale di lunga durata del
coltivatore e la calamità naturale grave che colpisce in
misura rilevante l’azienda agricola) o a cessioni di
aziende, ai sensi degli articoli 72 e 74 del regolamento Ce
n. 796/2004.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 8 del 10-5-2007.
MODELLO UNICO 2007
Presentazione telematica. Scade il termine per presentare la
dichiarazione modello Unico 2007 relativa all’anno d’imposta
2006 in via telematica.
Quest’anno la trasmissione telematica del modello Unico 2007
è obbligatoria per:
- i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione Iva
annuale;
- i soggetti che devono presentare la dichiarazione dei
sostituti d’imposta (modelli 770 semplificato o ordinario);
- i contribuenti soggetti all’Ires, ex Irpeg, (società per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, cooperative, enti commerciali, ecc.);
- i contribuenti che devono presentare il modello per la
comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi
di settore e dei parametri.
L’inoltro telematico può essere effettuato direttamente via
Internet previa abilitazione rilasciata dall’Amministrazione
finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati
(professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri
soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo
servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia
delle entrate.
La scadenza, prorogata ad oggi con decreto del presidente
del Consiglio del 10-7-2007 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 209 dell’8-9-2007), riguarda in particolare:
- le aziende agricole, sia persone fisiche sia società
semplici, titolari di reddito agrario;
- le persone fisiche titolari di reddito d’impresa, di
lavoro autonomo o di partecipazione (collaboratori di
imprese familiari, soci di società di persone, soci di studi
associati, soci di srl trasparenti);
- le società di persone, comprese le società semplici;
- i contribuenti soggetti all’Ires (società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata,
cooperative, enti commerciali, ecc.) con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, ovvero con termine di
presentazione delle dichiarazioni compreso tra il 1° maggio
e il 30-9-2007.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2007 e al Supplemento «Guida a Unico 2007 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2007.
ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel
2006. La dichiarazione Ici per le variazioni che riguardano
gli immobili posseduti nel 2006 (modello approvato con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26-4-2007) deve
essere presentata, di norma, entro la scadenza per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al
2006, vale a dire entro oggi per i contribuenti obbligati a
presentare, sempre entro oggi, il modello Unico 2007 in via
telematica. Tuttavia, coloro che hanno già presentato altre
comunicazioni predisposte dai singoli Comuni per le
variazioni intervenute nel 2006 non devono effettuare alcun
ulteriore adempimento dichiarativo.
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda a quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 25/2007 a pag. 64.
IVA
Presentazione telematica dichiarazione annuale in forma
autonoma. Scade il termine per presentare, esclusivamente in
via telematica direttamente ovvero avvalendosi di
intermediari abilitati, la dichiarazione Iva annuale per i
contribuenti che non sono obbligati a presentare la
dichiarazione unificata modello Unico 2007.
Anche quest’anno la dichiarazione Iva annuale autonoma
riguarderà pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di
capitali e altri soggetti Ires (ex Irpeg) il cui esercizio
sociale non coincide con l’anno solare (cooperative
ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).
Rimborso imposta a credito. I contribuenti che intendono
chiedere il rimborso del credito Iva relativo all’anno
d’imposta 2006 possono ancora provvedervi entro oggi
utilizzando il modello VR/2007 appositamente predisposto; la
richiesta di rimborso va presentata direttamente all’Agente
della riscossione competente in base al domicilio fiscale
del contribuente, da parte dei soggetti che trasmettono in
via telematica, sempre entro oggi, la dichiarazione Iva in
forma autonoma o unificata nel modello Unico 2007.
Si ricorda inoltre che il credito Iva poteva essere
compensato, già dal 16-1-2007, con altre imposte, contributi
e premi, utilizzando il modello di pagamento unificato F24
online, anche se non era ancora stata presentata la
dichiarazione Iva annuale (sia autonoma sia unificata); è
ovvio che il credito Iva utilizzato dovrà essere quantomeno
pari a quello che risulterà dalla dichiarazione annuale.
I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo
d’imposta 2006, con le relative istruzioni, sono disponibili
anche sui siti www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it
Comunicazione opzioni e revoche per l’anno 2006. I
contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro
oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa
all’anno d’imposta 2006, sia in forma autonoma sia
all’interno del modello Unico 2007, devono manifestare,
nell’apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con
decorrenza dall’1-1-2006, tra le quali si evidenziano:
- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello
speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta
pagata sugli acquisti;
- la revoca dell’opzione per il regime normale effettuata
negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima
dell’opzione;
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato
nell’anno 2005 il limite di 2.582,28 o 7.746,85 euro di
volume d’affari;
- la rinuncia al regime semplificato avendo conseguito
nell’anno 2005 un volume d’affari compreso tra 2.582,28 (o
7.746,85) e 20.658,28 euro;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio
dell’attività agrituristica con rinuncia del regime
forfettario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per
l’attività agrituristica effettuata negli anni precedenti,
il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2005;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio delle
altre attività agricole connesse con rinuncia del regime
forfetario.
È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di
comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi
adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento
concludente tenuto, fatta salva l’eventuale applicazione
delle sanzioni per la mancata comunicazione dell’opzione.
In pratica, se un imprenditore agricolo durante l’anno 2006
si è comportato come un contribuente in regime Iva normale,
l’eventuale credito d’imposta maturato nel corso del 2006 è
pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata
all’Amministrazione finanziaria l’opzione per la scelta del
regime normale.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Come
ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non
hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la
presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto
ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione
beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative
tributarie.
In particolare, è prevista la riduzione della sanzione a un
quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia
già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni e verifiche.
Pertanto, possono avvalersi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Unico
2007 in via telematica che non hanno versato, in tutto o in
parte, il saldo delle imposte per l’anno 2005 e l’acconto
delle imposte per l’anno 2006 dovuti in base al modello
Unico 2006 ovvero hanno presentato il mod. Unico 2006 con
dati infedeli;
- i contribuenti, che presentano in via telematica la
dichiarazione Iva relativa al 2006 sia in forma autonoma sia
con Unico 2007, che non hanno versato durante l’anno 2006,
in tutto o in parte, l’Iva risultante a debito dalle
liquidazioni periodiche e per l’acconto di dicembre ovvero
hanno presentato la dichiarazione Iva con dati inesatti;
- i contribuenti che presentano il modello 770/2007
Semplificato, i quali non hanno versato, in tutto o in parte
entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel
corso del 2006 ovvero hanno presentato il mod. 770/2007 con
dati infedeli.
Questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando
entro oggi gli importi dovuti e la sanzione ridotta a un
quinto.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario. Ad
ogni modo, i contribuenti tenuti a presentare entro oggi le
dichiarazioni in via telematica possono, sempre entro oggi,
presentare online senza sanzioni le dichiarazioni
integrative a favore relative all’anno d’imposta 2005.
PARAMETRI
Adeguamento Iva. I contribuenti che esercitano arti e
professioni soggette ai parametri e che si sono adeguati
alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del
modello Unico 2007, devono entro oggi versare con il mod.
F24 online (codice tributo 6493) l’Iva relativa ai maggiori
ricavi indicati nel modello Unico 2007.
2 MARTEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 ottobre
2006 la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili con decorrenza dall’1-9-2006;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-10-2006
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-9-2006.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari
di autoveicoli il cui bollo è scaduto a luglio 2007, che non
hanno pagato il rinnovo entro il 31 agosto scorso, possono
regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa
dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un ottavo della
normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tardivo versamento bollo auto entro 1 anno. I proprietari di
autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2006, che non
hanno pagato il rinnovo entro il 2-10-2006, possono
regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa
dovuta e la sanzione del 6% pari a un quinto della normale
sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
10 MERCOLEDì
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici.
Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono
effettuare il versamento dei contributi previdenziali
relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2007 a mezzo
degli appositi bollettini di pagamento predisposti dall’Inps.
Da quest’anno è possibile pagare anche online con la
procedura illustrata dall’Inps con proprio messaggio n. 5562
dell’1-3-2007.
Oggi scade anche il termine per presentare all’Inps, senza
sanzioni, le denunce (modello LD09) per le nuove assunzioni
avvenute nel corso del terzo trimestre 2007; la compilazione
e la trasmissione delle denunce possono effettuarsi anche
tramite Internet collegandosi al sito
www.inps.it dove si
può trovare, tra le altre informazioni, l’importo dei
contributi dovuti per l’anno 2007.
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata
in vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva,
sono cambiati alcuni adempimenti a carico degli operatori
del settore.
In particolare i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli
olivicoltori il modello F, devono trasmettere all’Agea il
riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese
entro il giorno 10 del mese successivo.
Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in
chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite,
dell’olio ottenuto e di quello restituito ai
produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di
quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive,
nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese.
Con propria circolare n. 693 del 13-10-2006 l’Agea ha
precisato quali sono le principali informazioni produttive
assolutamente necessarie per la campagna 2006-2007, in
attesa di una organica disciplina del settore.
Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del
13-10-2005 che rimanda alla successiva circolare Agea n. 99
del 26-1-2006 per le modalità operative di trasmissione.
15 LUNEDì
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
Trasmissione telematica. Scade il termine per
presentare, esclusivamente in via telematica, gli elenchi
dei clienti e dei fornitori per l’anno 2006 da parte dei
contribuenti Iva, con esclusione dei soggetti in contabilità
semplificata che nell’anno precedente hanno realizzato
ricavi non superiori a 309.874,14 euro (per le imprese che
hanno per oggetto prestazioni di servizi), ovvero a
516.456,90 euro (per le imprese aventi per oggetto altre
attività); sono escluse anche le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, le associazioni di promozione
sociale e di volontariato nonché le Onlus.
Si veda, da ultimo, quanto pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 33/2007 a pag.64.
IVA
Fatturazione differita per consegne di settembre.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto entro oggi devono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di settembre; tali fatture vanno però
contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di
settembre, anziché al mese di ottobre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di settembre a uno stesso cliente, è possibile emettere
entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di settembre ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2007-2008.
Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono
beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 4 del regolamento
Ce n. 1786/2003 devono entro oggi presentare all’organismo
pagatore competente per territorio la domanda mensile di
aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa
nel corso del mese di agosto 2007.
Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di
forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo
dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è
irricevibile.
Si vada sull’argomento la circolare Agea ACIU.2007.418
dell’11-6-2007 reperibile sul sito
www.agea.gov.it
Trasmissione elenchi campagna 2007-2008. Le
imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di
foraggi devono entro oggi trasmettere all’organismo pagatore
competente per territorio l’elenco riepilogativo dei
contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna
presentate nel corso del mese precedente.
Si vada al riguardo la circolare Agea ACIU.2007.418
dell’11-6-2007.
VINI NOVELLI
Esportazione via mare. Primo giorno utile per
anticipare l’uscita dalle cantine dei vini novelli nei
limiti dei quantitativi destinati all’esportazione, con
trasporto via mare, in ambito intercontinentale; si veda
sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
16 MARTEDì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E
TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I
soggetti titolari di partita Iva, che hanno scelto di
rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a
saldo per l’anno d’imposta 2006 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2007 in base al modello Unico 2007, devono versare
la rata in scadenza con il modello F24 esclusivamente per
via telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi, che variano
da caso a caso, sono stati ulteriormente variati per il
combinato disposto della risoluzione ministeriale n. 128/E
del 6-6-2007 e del dpcm n. 154 del 5-7-2007, è opportuno non
fare più riferimento alla tabella pubblicata su
L’Informatore Agrario n. 22/2007 a pag. 84, ma consultare le
tabelle riportate sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
IVA
Versamento rateale saldo 2006. I contribuenti,
sia soggetti a Unico 2007 che alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2006, devono entro oggi effettuare il pagamento
dell’eventuale ottava rata maggiorando l’imposta dovuta del
3,5%; il versamento si effettua con il modello F24
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
16-11-2007) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si rammenta che quest’anno il termine per la trasmissione
telematica della dichiarazione Iva, sia autonoma sia
unificata, è stato fissato all’1-10-2007.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
settembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di settembre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di settembre, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le
aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo,
in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene
di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio
specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini
la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti,
è responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è
stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che
entro il 16-10-2006 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
30-9-2006, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta ad un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2006 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché l’ottava rata
dell’acconto 2007 dell’addizionale comunale all’Irpef
(novità introdotta con la Finanziaria 2007).
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E,
rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2007 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 42 del
20-2-2007.
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente. La denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla
Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps
il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione. Il contributo
complessivamente dovuto va ripartito tra committente e
collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e
un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote
contributive da applicare nell’anno 2007 e per altre novità
introdotte con la legge n. 296 del 27-12-2006 (legge
finanziaria per l’anno 2007 pubblicata sul Supplemento
ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del
27-12-2006) si veda la circolare Inps n. 7 dell’11-1-2007.
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali,
comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono
versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute sui
dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
(luglio-settembre) e deliberati dall’1-7-1998, nonché le
ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel
medesimo periodo.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti
(lingua blu), che hanno usufruito della sospensione dei
termini di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro
oggi la rata in scadenza.
17 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17
settembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
agosto;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 17
settembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di agosto sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17
settembre scorso, in tutto o in parte, la settima rata
dell’Iva a saldo per il 2006 dovuta in base al piano di
rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti
che presentano il modello Unico 2007 di versare entro il
termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base
alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4%
per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto
il versamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2007,
che non hanno versato entro il 17 settembre scorso, in tutto
o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute
a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo
istituiti dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione
n. 109 del 22-5-2007.
20 SABATO (prorogati a lunedì 22 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2006 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2007 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2006 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2007 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2007 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2007, a pag. 108, tenendo presente che:
- sono variati gli importi di alcuni limiti rispetto al
2006;
- dall’1-1-2007 Bulgaria e Romania fanno parte dell’Unione
Europea e quindi è necessario rivedere la periodicità degli
elenchi in base alle importazioni e alle esportazioni
effettuate nell’anno 2006 nei confronti di tali Paesi;
- sono cambiate le regole per determinare la periodicità
degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel
corso dell’anno;
- coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 25-9-2007.
Su queste novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
IVA AUTOVEICOLI
Presentazione domanda rimborso forfettario.
Con un comunicato stampa del 17 settembre scorso l’Agenzia
delle entrate ha anticipato l’emanazione di un dpcm che
proroga a oggi il termine di presentazione telematica della
domanda per il rimborso forfettario dell’Iva detraibile
relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, e
relativi costi accessori, effettuati nell’esercizio
dell’attività a partire dall’1-1-2003 e fino al 13-9-2006;
la percentuale del rimborso forfettario è pari al 35% per
agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura e al
40% per gli altri settori di attività.
È comunque fatta salva la possibilità di chiedere il
rimborso analitico dell’imposta presentando all’Agenzia
delle entrate apposita istanza entro il 15-11-2008.
Il rimborso forfettario o analitico è conseguenza della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del
14-9-2006 che ha dichiarato illegittima la norma italiana
sulla detrazione dell’Iva relativa agli autoveicoli e alle
spese accessorie.
Data la particolarità della scadenza si consiglia di
rivolgersi al proprio consulente di fiducia.
Si veda anche il sito
www.agenziaentrate.it , in particolare il provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 22-2-2007, e l’articolo
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 9/2007 a pag. 81,
tenendo presente che il termine di presentazione indicato
per il 15-4-2007 è stato successivamente prorogato ad oggi.
25 GIOVEDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy disk o Internet (
www.enpaia.it ), la
denuncia (modelli DIPA/01 e DIPA/02 per i consorzi di
bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese
precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – c/c 36000/17 ABI 5696 CAB 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del
28-1-2005.
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per anticipare l’uscita dalle
cantine dei vini novelli nei limiti dei quantitativi
destinati alla commercializzazione in Italia e nell’Unione
Europea e all’esportazione con trasporti in ambito
internazionale per via aerea; si veda sull’argomento il
decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
CONTRIBUENTI MINORI
Comunicazione incassi. I contribuenti persone
fisiche che svolgono attività soggetta a Iva e rientrano nel
nuovo regime della franchigia ex art. 32-bis del dpr 633/72,
devono entro oggi inviare la comunicazione telematica dei
corrispettivi conseguiti nel mese precedente.
Si veda sull’argomento anche il provvedimento dell’Agenzia
delle entrate del 18-7-2007 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3-8-2007.
29 LUNEDì
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2007 PERSONE
FISICHE
Tardiva presentazione telematica. Ultimo
giorno utile per presentare tardivamente (entro 90 giorni
dal termine scaduto il 31-7-2007) in via telematica la
dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2006
da parte dei contribuenti persone fisiche non titolari di
partita Iva e non soci di società di persone o di capitali
per trasparenza. La presentazione con ritardo superiore a 90
giorni viene considerata omessa a tutti gli effetti pur
costituendo titolo per la riscossione delle imposte
indicate.
L’inoltro telematico può essere effettuato direttamente via
Internet, previa abilitazione rilasciata
dall’Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli
intermediari abilitati (professionisti, associazioni di
categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di
svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici
periferici dell’Agenzia delle entrate.
La tardiva presentazione del modello Unico 2007 comporta
l’applicazione della sanzione ridotta pari a 32 euro (un
ottavo della normale sanzione di 258 euro) per ogni tipo di
dichiarazione contenuta nell’Unico 2007 (redditi, Irap, Iva,
ecc.).
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione del modello Unico 2007 e al
Supplemento «Guida a Unico 2007 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2007.
ICI
Tardiva presentazione dichiarazione per le variazioni
avvenute nel 2006. La dichiarazione Ici per le
variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2006
(modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 26-4-2007) doveva essere presentata entro la
scadenza per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativi al 2007, vale a dire entro il 31-7-2007 per
i contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva e
non soci di società di persone o di capitali per trasparenza
che presentano la dichiarazione Unico 2007 in via
telematica.
Coloro che non vi hanno adempiuto possono regolarizzare
l’omissione presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal
termine originario, vale a dire entro oggi, beneficiando
della sanzione ridotta pari al 12,50% dell’imposta dovuta
(un ottavo della normale sanzione del 100%) con un minimo di
6 euro.
Tuttavia, coloro che hanno già presentato altre
comunicazioni predisposte dai singoli Comuni per le
variazioni intervenute nel 2006, non devono effettuare alcun
ulteriore adempimento dichiarativo.
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda a quanto
pubblicato, da ultimo, su L’Informatore Agrario n. 25/2007 a
pag. 64.
30 MARTEDì
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per fare uscire in modo ordinario
dalle cantine i vini novelli destinati ad essere
consumati dal 6 novembre prossimo; si veda sull’argomento il
decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di luglio 2007, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con il versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dall’1-10-2007; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-10-2007. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2008.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67,00 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve
durata, si veda il decreto ministeriale 10-3-2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006)
in vigore dall’8-6-2006.
AIUTO COMUNITARIO ALLO ZUCCHERO
Presentazione documentazione da parte del depositario.
In attuazione dell’intervento comunitario di acquisto di
zucchero ottenuto da barbabietola o canna raccolte nella Ce
– campagna 2006-2007 – il depositario (società saccarifera
beneficiaria di quota) è obbligato a fornire entro oggi
all’Agea un resoconto annuale sullo stato delle scorte,
redatto in base a modalità definite dalla stessa Agea, per
le operazioni svolte dall’1-10-2006 al 30 settembre scorso.
Si veda sull’argomento il disciplinare contenuto nella
circolare Agea n. 21 del 20-5-2005 come rettificato dalla
circolare Agea n. 7 del 6-4-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-10-2006 la registrazione, e conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili con decorrenza dall’1-10-2006;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-10-2006 il versamento dell’imposta annuale successiva
alla prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-10-2006.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
31 MERCOLEDì
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale con nuovo modello.
L’articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e
successive modificazione e integrazioni, detta le regole per
chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al
credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell’anno.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva
infrannuale per il credito maturato nel 3° trimestre 2007
devono presentare apposita richiesta di rimborso infrannuale
alla competente Agenzia delle entrate, anche per
raccomandata postale, entro l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento; da quest’anno è
ammessa la possibilità di trasmettere il modello anche in
via telematica, direttamente o tramite gli intermediari
abilitati.
In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati
possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di
compensare, già a partire dal primo giorno successivo al
trimestre di riferimento, tutto o parte del credito Iva
infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il
rimborso. La compensazione si effettua utilizzando il
modello di pagamento unificato F24 (per il 3° trimestre il
codice è 6038).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del
15-3-2007 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 79 alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22-3-2007), ha approvato il
nuovo modello IVA TR, e relative istruzioni, per la
richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del
credito Iva trimestrale; il nuovo modello è reso disponibile
gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sui siti
www.agenziaentrate.gov.it
e www.finanze.gov.it
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato,
deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi
recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dal
periodo precedente.
AGRUMI
Presentazione domanda aiuto per limoni, arance e pompelmi.
Entro oggi le organizzazioni di produttori devono
trasmettere alle Regioni competenti le domande di aiuto per
i produttori di limoni, arance e pompelmi.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 28 del
28-9-2006.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i venti giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
MODELLO 730/2007 REDDITI 2006
Integrazione del modello. I contribuenti, di norma
lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del
modello 730/2007 per dichiarare i redditi relativi all’anno
d’imposta 2006, rivolgendosi direttamente al proprio
sostituto d’imposta ovvero tramite i Caf (Centri di
assistenza fiscale) o i professionisti abilitati (consulenti
del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti
commerciali), qualora abbiano riscontrato errori nel modello
730/2007 la cui correzione comporta un rimborso o un minor
debito, possono presentare, entro oggi, un nuovo modello 730
con la relativa documentazione a un Caf, o a un
professionista abilitato, il quale provvederà alla verifica
e alla elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita
Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che
hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle
imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2006 e/o in
acconto per l’anno d’imposta 2007 in base al modello Unico
2007, devono versare l’eventuale rata in scadenza
utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi, che variano
da caso a caso, sono stati ulteriormente variati per il
combinato disposto della risoluzione ministeriale n. 128/E
del 6-6-2007 e del dpcm n. 154 del 5-7-2007, è opportuno non
fare più riferimento alla tabella pubblicata su
L’Informatore Agrario n. 22/2007 a pag. 84 e consultare le
tabelle riportate sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive
DM10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il
16-10-2007 i contributi previdenziali e assistenziali
relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di
competenza del mese precedente sono obbligati a trasmettere
entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle
retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione
rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps
con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113 e 114.
Invio telematico nuovo modello EMens. I sostituti d’imposta
obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati
devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via
telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di settembre, utili per il calcolo dei contributi e
per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la
manodopera agricola. Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG Unico),
con riferimento al 3° trimestre 2007, relative alle
retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli
operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce
trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i
termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese
solare successivo al trimestre di riferimento.
Si vedano, tra le altre, la circolare Inps n. 115 del
19-10-2006 e l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 44/2006 a pag. 84.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto
per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella
scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero
complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture
relative agli acquisti intracomunitari devono essere
annotate nel registro delle vendite e nel registro degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di settembre le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati
(volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono
presentare all’Ufficio Iva competente un’apposita
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari
registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente
(modello Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda
i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di
acquisti intracomunitari o che hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni intracomunitarie.
I contribuenti Iva che effettuano cessioni intracomunitarie
(vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare
agli Uffici doganali competenti gli elenchi trimestrali,
relativi alle operazioni registrate o soggette a
registrazione nel 3° trimestre 2007, se hanno effettuato nel
2006 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi
intracomunitari, presumono di realizzare nel 2007 cessioni
intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a
40.000 euro ma non a 250.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2007 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2007 a pag. 108, tenendo presente che:
- sono variati gli importi di alcuni limiti rispetto al
2006;
- dall’1-1-2007 Bulgaria e Romania fanno parte dell’Unione
Europea e quindi è necessario rivedere la periodicità degli
elenchi in base alle importazioni e alle esportazioni
effettuate nell’anno 2006 nei confronti di tali Paesi;
- sono cambiate le regole per determinare la periodicità
degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel
corso dell’anno;
- coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 5-11-2007 previa richiesta al Dipartimento delle
dogane.
Su queste ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2003 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-10-2003;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-10-2005;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-10-2003 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-10-2003 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati tra il 1° e il 31-10-2005.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2007 a
pag. 84.
Canone Rai-Tv
Scade il termine per effettuare il versamento della
quarta e ultima rata trimestrale del canone Rai-Tv
dovuto per l’anno 2007.
La scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di
versare il canone annuo in quattro rate trimestrali.
TOSAP
Pagamento quarta rata. Quanti soggetti al
pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l’eventuale
quarta e ultima rata; il pagamento rateale è possibile se la
tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate,
senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre.
MODELLO 770/2007 ORDINARIO
Termini presentazione dichiarazioni dei sostituti
d’imposta. Coloro che nel corso del 2006 hanno
corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai
vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail,
devono presentare il modello 770/2007 con scadenze diverse a
seconda del modello utilizzato.
Infatti esistono due versioni del mod. 770:
- il mod. 770/2007 Semplificato, nel quale sono di fatto
contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi
di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e
occasionali, da presentare entro il 30 settembre scorso;
- il mod. 770/2007 Ordinario, riservato a particolari
categorie di sostituti d’imposta, da presentare entro oggi.
Entrambi i modelli vanno presentati in forma autonoma, non
essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata
modello Unico 2007, avvalendosi esclusivamente dell’invio
telematico.
Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la
compilazione dei relativi modelli approvate con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15-1-2007
(pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 19-2-2007) e reperibili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento ritenute Irpef 2006 e irregolarità
mod. 770/2006. Come ormai noto, i contribuenti che
per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il
versamento di tributi o la presentazione di denunce possono
avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» per
regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione
delle sanzioni amministrative tributarie.
In particolare, è prevista la riduzione della sanzione a un
quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia
già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni e verifiche.
Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento
operoso i sostituti d’imposta che presentano telematicamente,
sempre entro oggi, il mod. 770/2007 Ordinario per l’anno
d’imposta 2006, i quali non hanno versato, in tutto o in
parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte
operate nel corso dell’anno 2006, ovvero hanno presentato il
mod. 770/2006 con dati infedeli.
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2007.
I contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno scelto
il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2007,
che non hanno versato entro il 1° ottobre scorso, in tutto o
in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la
situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la
sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del
30%) e con gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati
ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche
eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente
dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con
propria risoluzione n. 109 del 22-5-2007.
Tardivo versamento imposta di registro entro 30
giorni. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1°
ottobre scorso il versamento dell’imposta annuale successiva
alla prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-9-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1°
ottobre scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-9-2007.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni.
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad
agosto 2007, che non hanno pagato il rinnovo entro il 1°
ottobre scorso, possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un
ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
A cura di
Paolo Martinelli
|