Novembre 2006
6
Lunedì
MISURE ECCEZIONALI PER IL MERCATO AVICOLO
Presentazione domande di compensazione. Le
aziende produttrici di uova da cova (allevamenti di polli,
faraone, anatre, tacchini e oche, con esclusione di quelli
per uova da consumo) che sono state danneggiate, nel periodo
che va dal 1° settembre 2005 al 30 aprile 2006, in seguito
alle note vicende dell’influenza aviaria, possono entro oggi
presentare domanda per usufruire di misure di sostegno
previste dal regolamento Ce n. 1010 del 3-7-2006 come
modificato dal regolamento Ce n. 1256 del 21-8-2006.
Le domande vanno inoltrate all’Organismo pagatore competente
per territorio (Agea, Avepa, ecc.) con la documentazione
comprovante i danni subiti.
Si veda sull’argomento quanto pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 38/2006 alle pag. 8 e 9.
10 Venerdì
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata
in vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva,
sono cambiati alcuni adempimenti a carico degli operatori
del settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli
olivicoltori il modello F, devono trasmettere ad Agea il
riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese
entro il giorno 10 del mese successivo.
Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in
chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite,
dell’olio ottenuto e di quello restituito ai
produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di
quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive,
nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese.
Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del
13-10-2005 che rimanda alla successiva circolare Agea n. 99
del 26-1-2006 per le modalità operative di trasmissione.
15 Mercoledì
IVA
Fatturazione differita per consegne di ottobre.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di ottobre; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di ottobre, anziché al
mese di novembre.
Per più consegne o spedizioni, effettuate nel corso del mese
di ottobre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare, quando il prezzo è stato
determinato nel mese di ottobre ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
ottobre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
settembre;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
ottobre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di settembre sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti,
compresa l’addizionale regionale all’Irpef e l’eventuale
addizionale comunale per i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese di settembre;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
ottobre scorso, in tutto o in parte, l’ottava rata dell’Iva
a saldo per il 2005 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà, per i soggetti che
presentano il modello Unico 2006, di versare entro il
termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base
alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4%
per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto
il pagamento rateale delle imposte derivanti da modello
Unico 2006, che non hanno versato entro il 16 ottobre
scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario.
16 Giovedì
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp).
Scade il termine per effettuare il versamento della terza
rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori
agricoli professionali, dovuti per l’anno 2006, utilizzando
il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato
dall’Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini
di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da
varie avversità.
Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo
professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n.
99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del
22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del
27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del
15-6-2005), ha sostituito la previgente figura
dell’imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a
decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari
Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente del 24-5-2004,
dell’1-7-2004 e del 24-3-2006.
Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere
gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a
favore delle organizzazioni agricole rappresentative a
livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è
obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la
delega alla riscossione a suo tempo accordata
all’organizzazione sindacale la quale provvederà a
segnalarlo all’Inps.
Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale
per mancanza dei presupposti, gli interessati possono
ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute
inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.
Per i contributi dovuti per l’anno 2006 si veda la circolare
Inps n. 86 del 30-6-2006.
IVA
Versamento rateale saldo 2005. I contribuenti,
sia soggetti all’Unico 2006 sia alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2005, devono entro oggi effettuare il pagamento
dell’eventuale nona e ultima rata maggiorando l’imposta
dovuta del 4%.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro oggi) e che
la maggiorazione dello 0,5% è dovuta per ogni mese o
frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno
di versamento.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n.
83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa,
sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato alla misura del salario convenzionale per i
pescatori della piccola pesca marittima, e delle acque
interne, associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2006 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 30 del
28-2-2006.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF,
IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I
soggetti titolari di partita Iva, che hanno scelto di
rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a
saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2006 in base al modello Unico 2006, devono versare
l’eventuale ultima rata in scadenza utilizzando il modello
di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di ottobre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72)
l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50%
dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario
vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del
15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si veda la recente circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 1/E del 17-1-2006.
Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in
contabilità Iva trimestrale devono effettuare la
liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate
nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2006, nonché alle
fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o
spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per
cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di
settembre (decreto ministeriale del 15-11-1975).
Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro
delle vendite la liquidazione effettuata.
Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta
dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già
ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla
liquidazione Iva del mese di ottobre.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al
terzo trimestre 2006 (contribuenti trimestrali), salvo
quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo
non è tassativo per le aziende agricole che operano nel
regime speciale agricolo, in quanto la determinazione
dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle
fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative
scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-11-2005 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
31-10-2005, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale ed eventuale comunale) che riguardano
la rata relativa all’anno 2005 ovvero i conguagli di fine
rapporto effettuati nel mese precedente.
Poiché l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche ha subito rilevanti modifiche, l’ultima con la legge
finanziaria per il 2005, è opportuno consultare, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n.
10/E, rispettivamente del 3-1
e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale straordinario (ex 10%). Scade il
termine per versare all’Inps il contributo previdenziale
straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese
precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che
esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di
vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da
tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in
partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la misura delle aliquote contributive da applicare
nell’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 11
dell’1-2-2006.
FENOMENO BSE E LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Gli
allevatori di bovini, le aziende di macellazione e gli
esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio
di carni bovine in via esclusiva o prevalente, colpiti dagli
eventi verificatisi a seguito dell’emergenza Bse e le
aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei
ruminanti (lingua blu), che hanno usufruito della
sospensione dei termini di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono
versare entro oggi la rata in scadenza.
INPS
Versamento contributi artigiani e commercianti.
Scade il termine per effettuare il pagamento della terza
rata relativa ai contributi previdenziali dovuti per l’anno
2006 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non
sono titolari di partita Iva, utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 predisposto dall’Inps.
Si veda al riguardo la circolare Inps n. 24 del 15-2-2006.
INAIL
Versamento 4a rata per l’autoliquidazione del
premio. Coloro che hanno optato per il pagamento in
quattro rate trimestrali del premio Inail dovuto a saldo per
l’anno 2005 e in acconto per l’anno 2006 devono versare
l’ultima rata utilizzando il modello di pagamento unificato
F24 e compilando l’apposita sezione Inail.
Sul sito Internet
www.inail.it
è possibile consultare la guida all’autoliquidazione del
premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo
dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la
rateazione del premio.
20 Lunedì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
della Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2006 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 200.000 euro;
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2006 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 150.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2006 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario
n. 6/2006 a pag. 84.
25 Sabato (prorogati a Lunedì 27 i
termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare tramite posta, fax, floppy disk o Internet (www.enpaia.it)
la denuncia (modelli Dipa/01 e DipaA/02 per i consorzi di
bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese
precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio - sede di Roma - c/c 36000/17 - ABI 5696 - CAB
03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del
28-1-2005.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la
manodopera agricola. Scade il termine per presentare telematicamente via Internet le denunce trimestrali (mod.
Dmag Unico), con riferimento al 3° trimestre 2006, relative
alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per
gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo
determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce
trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i
termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese
solare successivo al trimestre di riferimento.
Solo per il 3° trimestre 2006, in via transitoria, è stata
consentita la trasmissione entro oggi anziché entro il 31
ottobre scorso.
Si veda, tra le altre, la recente circolare Inps n. 115 del
19-10-2006 e il commento riportato a pag. 84 di questo
stesso numero della rivista.
30 Giovedì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF,
IRES, IRAP, IVA, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento secondo o unico acconto per l’anno
d’imposta 2006. Scade il termine per effettuare il
versamento delle imposte e dei tributi dovuti in acconto per
l’anno d’imposta 2006, in base al modello Unico 2006,
utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Gli artigiani e i commercianti versano anche il secondo
acconto 2006 dei contributi previdenziali dovuti sul reddito
eccedente il minimale e i soggetti titolari di redditi di
lavoro autonomo il secondo acconto del contributo dovuto
alla gestione separata Inps (ex 10%).
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF,
ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva. Le persone fisiche non titolari di
partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006 in
base al modello Unico 2006, devono versare l’eventuale
ultima rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento
unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato – relativamente al mese di settembre 2006 – in
esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore di Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un
importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito
con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha
riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di
cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con
modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha
riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193
del 21-11-2003.
MODELLO 730/2006 REDDITI 2005
Prelievo secondo o unico acconto Irpef. I
sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici)
devono trattenere dalle retribuzioni o dalle pensioni
corrisposte in questo mese la seconda o unica rata
dell’acconto Irpef dovuto dai contribuenti, di norma
lavoratori dipendenti e pensionati, in base al prospetto di
liquidazione del modello 730/2006, tenendo conto delle
eventuali rettifiche comunicate dagli interessati entro il
30 settembre scorso.
Se la retribuzione o la rata di pensione non è sufficiente
per pagare le imposte, l’importo residuo dovrà essere
trattenuto nel mese successivo con la maggiorazione dello
0,4% mensile a titolo di interesse.
AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO
Presentazione domande di aiuto uniche o di saldo
campagna 2006-2007. Le Associazioni dei produttori
di pomodoro devono entro oggi trasmettere alle Regioni
competenti per territorio le domande di aiuto uniche o di
saldo (nel caso di richiesta di aiuto anticipato entro il
30-9-2006) per la trasformazione del pomodoro relativo alla
campagna 2006-2007 ai sensi dei regolamenti Ce n. 1535/2003
e n. 444/2004.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 6 del 6-4-2006.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Presentazione domande per aiuto comunitario e consegna
prodotto. I distillatori che intendono richiedere
l’aiuto comunitario relativo alla distillazione dei
sottoprodotti della vinificazione devono presentare domanda
all’Agea entro oggi. Anche per quest’anno la presentazione
può essere effettuata, oltre che su modello cartaceo, anche
in via telematica, previa autorizzazione dell’Agea,
collegandosi al sito
www.sian.it
I distillatori riconosciuti possono consegnare all’Agea,
sempre entro oggi l’alcol ottenuto nella campagna 2005-2006
dalle distillazioni obbligatorie offerto in vendita
all’intervento comunitario.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del
17-5-1999 e la circolare Agea n. 46 del 14-12-2005
consultabile sul sito
www.acciseonline.it
CONDONO CONTRIBUTI AGRICOLI
Versamento 16a rata semestrale.
Scade il termine per versare la sedicesima rata dovuta in
base al condono previdenziale da parte dei soggetti agricoli
che hanno presentato all’Inps la domanda di sanatoria entro
il 2-11-1999 scegliendo di pagare in 20 rate semestrali.
L’ultimo condono previdenziale per l’agricoltura è stato
disposto con l’articolo 76 della legge n. 448 del 23-12-1998
di accompagnamento alla legge finanziaria per l’anno 1999
(Supplemento ordinario n. 210/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29-12-1998); il termine per presentare il
condono, inizialmente fissato al 31-5-1999, è stato poi
prorogato al 2-11-1999.
Si ricorda che erano interessati alla nuova sanatoria i
datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori
agricoli a titolo principale, che non hanno versato, in
tutto o in parte, contributi, premi previdenziali e
assistenziali, relativi a periodi contributivi maturati fino
a tutto il 1997.
Per maggiori informazioni si riveda il riquadro pubblicato
su L’Informatore Agrario n. 37/99, a pag. 97, e la
circolare dell’Inps n. 177 del 14-9-1999.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dal 1° novembre; per i contratti
di locazione già registrati si deve versare l’imposta
relativa all’annualità successiva che decorre dal 1°
novembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati
verbalmente o con scrittura privata possono essere
registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del
12-11-2004.
Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve
durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in
vigore dall’8-6-2006.
Per i fabbricati strumentali locati da soggetti Iva con
contratto in corso alla data del 4-7-2006, le parti devono,
esclusivamente per via telematica, presentare un’apposita
dichiarazione per la registrazione e provvedere al
versamento dell’imposta dovuta entro e non oltre oggi,
manifestando contestualmente l’eventuale opzione per
l’imponibilità Iva; per le modalità operative si veda il
provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14-9-2006
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
21-9-2006.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di ottobre le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di settembre, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 2.582,28
euro o a 7.746,85 per determinati comuni montani) devono
presentare all’Ufficio Iva competente un’apposita
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari
registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente
(mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i
soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di
acquisti intracomunitari, o che hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di
trasporto per lo svolgimento della loro attività devono
annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il
numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo
considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16-11-2006 i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps
con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pagine 113 e 114.
Invio telematico nuovo modello EMens. I sostituti d’imposta
obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati
devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via
telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di ottobre, utili per il calcolo dei contributi e
per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2002 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 30-11-2002;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-11-2004;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-11-2002 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 30-11-2002 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 30-11-2004.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n.
3/2006 a pag. 82.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2006.
I contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno scelto
il pagamento rateale delle imposte derivanti dal modello
Unico 2006, che non hanno versato entro il 31 ottobre
scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono
regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi
dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un
ottavo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti
gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere
versati sempre entro oggi utilizzando il modello di
pagamento unificato F24.
A cura di
Paolo Martinelli
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