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L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
23
 8 - 14 Giu.

  2007
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Attualità POLITICA

Multe latte e lingua blu, Agea restituisce i soldi

Si è conclusa una lunga vicenda.
Chi ha subito il blocco della movimentazione del bestiame e il prelievo supplementare nel 2002-2003 ora si vedrà riaccreditare i premi pac finora trattenuti e restituire le somme già riscosse.

Dopo anni di discussioni, scanditi anche da diversi interventi parlamentari, si chiude positivamente per gli allevatori interessati dall’emergenza sanitaria della febbre catarrale degli ovini o lingua blu (blue tongue) la vicenda del versamento del prelievo supplementare riferito alla campagna di commercializzazione 2002-2003.
La sanzione non è dovuta e chi ha pagato avrà i soldi indietro, con i relativi interessi legali. Lo ha comunicato, a fine maggio, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), che ha così chiuso definitivamente una partita che si trascinava da molto tempo.

Priorità riconosciuta
Il Mipaaf ha riconosciuto che a favore dei produttori assoggettati alle restrizioni dei movimenti del bestiame, perché in zone a rischio lingua blu, si applica la priorità nell’attribuzione temporanea e gratuita delle quote inutilizzate, a decorrere dalla campagna 2002-2003 e, quindi, prima dell’entrata in vigore della legge 119/2003.
Il beneficio della priorità, accordato a favore dei produttori colpiti da restrizioni di tipo sanitario, disposto dalle competenti autorità veterinarie, è stato introdotto per la prima volta nella legislazione nazionale con la legge 119/2003, con decorrenza dalla campagna 2002-2003.
Tale disposizione era stata ignorata all’epoca e i produttori che avrebbero avuto diritto alla compensazione delle loro eccedenze, entro un tetto massimo pari al 20% del quantitativo di riferimento individuale, hanno subito l’imputazione del prelievo e in molti casi il relativo importo è stato anche incassato da Agea.
Ora si prende atto che la sanzione non è dovuta ed è necessario rimediare alla svista che c’è stata.
Il Mipaaf ricorda che i produttori interessati sono 2.419, per un prelievo supplementare complessivo di 12,8 milioni di euro, di cui quasi 6 incassati dall’organismo pagatore attraverso le normali procedure previste dalla legge nazionale oppure attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria con gli aiuti della pac.

Notifiche in arrivo
Il Ministero ha annunciato che, dopo un lavoro di ricognizione, Agea «ha identificato analiticamente le aziende che hanno subito il blocco della movimentazione del bestiame e che sono state oggetto di prelievo supplementare latte nella campagna 2002-2003. Per tali aziende il prelievo non è dovuto entro un tetto del 20% del quantitativo individuale disponibile. Ora Agea notificherà il provvedimento ai produttori coinvolti e provvederà a riaccreditare i premi pac finora trattenuti e restituire le somme già riscosse».
Il beneficio della priorità nella compensazione a favore dei produttori di latte colpiti da provvedimenti di restrizione per motivi sanitari, come quelli che ci sono stati in questi anni in Italia, a seguito dell’emergenza della febbre catarrale degli ovini, è previsto all’articolo 9, comma 3, lettera c) bis della legge 119/2003.
Il comma 30 dell’articolo 10 della stessa legge stabilisce chiaramente che tale priorità si applica anche per la campagna 2002-2003, cosa che, in effetti, non è avvenuta, probabilmente per una difficoltà di corretta interpretazione della legge, o forse per una svista da parte dell’Amministrazione. Fatto sta che i produttori si sono visti imputare una sanzione in effetti non dovuta e hanno atteso molti anni prima di risolvere a loro favore la controversia.
Gli importi impropriamente incassati da Agea saranno restituiti, comprensivi degli interessi legali nel frattempo maturati.
La vicenda delle sanzioni a carico degli allevatori in area blue tongue (essenzialmente le regioni del Centro e Sud Italia) è stata trattata anche in sede di Finanziaria per l’anno 2007, quando il legislatore ha chiarito che la restituzione del prelievo non opera per la parte di eccedenza che va oltre il 20% della quota individuale. L’applicazione della disposizione che prevede la priorità nella compensazione agli allevatori soggetti a restrizioni di movimentazione non ha dato sostanziali problemi per le campagne di commercializzazione dal 2003-2004 in poi e cioè da quando è stata attuata per la prima volta la legge 119.
Viceversa, si sono verificati problemi per il periodo 2002-2003, annata nella quale molti allevatori sono stati colpiti dalle imputazioni di prelievo che alla fine si è accertato non essere dovute.
Ora, finalmente, il Ministero interviene autorevolmente in modo chiaro e univoco e annuncia che sono iniziate le procedure per la restituzione agli allevatori del prelievo incassato senza giustificato motivo.

 

Sommario rivista

di S.Tu.


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