POLITICA
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Calano gli infortuni nel settore agricolo |
Dati positivi nel 2007.
La riduzione degli incidenti conferma un trend favorevole già in atto. Il
nuovo decreto sulla sicurezza dei luoghi di lavoro amplia il campo di
applicazione della norma.
Le stime Inail sugli infortuni sul lavoro per l’anno 2007 parlano di circa
1.260 morti, a fronte dei 1.341 dell’anno precedente. Da tali stime risulta
che 1.130 incidenti mortali si sono verificati nel settore dell’industria e
dei servizi, 115 nell’agricoltura (124 nel 2006) e 15 tra i dipendenti
pubblici. In particolare, 295 sono quelli del settore costruzioni. Inoltre
più di un quinto (esattamente 260) sono avvenuti in itinere, ovvero lungo il
tragitto casa lavoro e viceversa.
Gli incidenti sul lavoro, invece, sempre secondo le stime dell’Inail, sono
stati 913.500 nel 2007; nel 2006 erano stati 928.158.
In particolare, gli incidenti sono stati 57.300 nell’agricoltura (63.083 nel
2006), 827.000 nell’industria e nei servizi, di cui 100.000 nelle
costruzioni, e 29.200 tra i dipendenti pubblici.
In attesa di disporre dei dati definitivi del 2007, non si può che ribadire,
nonostante la conferma del trend di diminuzione degli infortuni soprattutto
per il settore agricolo, la necessità di moltiplicare l’impegno sul
miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nuove norme sulla sicurezza sul lavoro
In tale contesto, è stato pubblicato il decreto legislativo 9-4-2008, n. 81
concernente l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3-8-2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30-4-2008, Supplemento ordinario n. 108/L).
Le disposizioni del dlgs 81/2008 per gli aspetti generali entrano in vigore
il 15-5-2008; i nuovi adempimenti che riguardano la valutazione dei rischi e
la conseguente elaborazione del documento di valutazione, nonché le altre
disposizioni che a esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni
sanzionatorie, diventano efficaci il 30-7-2008 (decorsi cioè 90 giorni dalla
data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale); fino a tale
data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
Tra le novità che riguardano anche il settore agricolo ci si sofferma in
particolare sul campo di applicazione e sul rappresentante alla sicurezza
dei lavoratori.
Un aspetto rilevante consiste nell’ampliamento del campo di applicazione
della normativa a tutti i settori e a tutti i lavoratori, indipendentemente
dalla qualificazione del rapporto di lavoro – subordinato, autonomo,
flessibile – in ossequio al cosiddetto principio di effettività della tutela
(tutela di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in azienda).
Con l’estensione del campo di applicazione, le normative sulla sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro si applicano anche:
- ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del Codice civile (quando una
persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio,
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente);
- ai componenti dell’impresa familiare;
- ai piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del Codice civile
(coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che
esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia).
È evidente il forte impatto di tali novità sul settore agricolo, visto che
anche i componenti dell’impresa familiare e lo stesso coltivatore diretto
dovranno rispettare alcuni adempimenti quali:
- utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di
cui al Titolo III (un solo esempio per tutti, l’uso di trattori muniti di
telai di protezione e cinture di sicurezza);
- predisposizione di dispositivi di protezione individuale e utilizzo
conformemente alle disposizioni vigenti (specificate sempre nel Titolo III
del dlgs 81/2008).
Inoltre, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel
quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto devono munirsi
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
proprie generalità. Il lavoratore autonomo oltre a tali adempimenti dovrà
rispettare anche le disposizioni relative ai contratti d’appalto.
Parallelamente sono previste alcune semplificazioni rispetto al dlgs
626/1994:
- ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano
esclusivamente le disposizioni previste per l’impresa familiare (il dlgs
626/1994 prevedeva invece l’applicazione integrale degli adempimenti);
- per i lavoratori stagionali impiegati fino a 50 giornate potranno essere
previste alcune semplificazioni degli adempimenti relativi a informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria. Inoltre, i contratti collettivi
potranno definire specifiche modalità di attuazione delle previsioni,
concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le
imprese utilizzino esclusivamente tale tipologia di lavoratori stagionali.
Anche gli aspetti relativi alle modalità di elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, che può essere istituito a livello territoriale
o di comparto, aziendale e di sito produttivo, devono essere annoverati tra
le principali modifiche al dlgs 626/1994.
Qualora non si proceda alle elezioni previste dei rappresentanti da parte
dei lavoratori, le funzioni sono esercitate dai rappresentanti territoriali
(Rlst) e di comparto, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza, nelle quali sarà quindi
nominato l’Rslt, dovranno partecipare finanziariamente al Fondo di sostegno
alla piccola e media impresa istituito presso l’Inail, nella misura di due
ore lavorative annue per lavoratore.
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