POLITICA |
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Aiuti all'avicoltura in crisi, finalmente c'è il
decreto |
Via all’attuazione del provvedimento
Per la presentazione delle domande è ora necessario che
gli organismi pagatori competenti predispongano la modulistica e
stabiliscano la data entro la quale inoltrare le richieste. Gli aiuti
dovranno comunque essere erogati entro fine anno per usufruire dei fondi
europei
Finalmente è stato firmato dal ministro delle politiche
agricole Paolo De Castro il provvedimento nazionale con il quale sono
concessi agli allevatori di avicoli gli indennizzi per i danni subiti a
seguito dell’emergenza causata dall’influenza aviare. Si tratta delle misure
eccezionali di sostegno al settore introdotte dall’Unione Europea con il
regolamento 1010/2006, successivamente modificato con il regolamento
1256/2006, finanziate al 50% dal bilancio di Bruxelles e per il restante 50%
da fondi nazionali.
La concreta applicazione del pacchetto di interventi è subordinata
all’emanazione di un provvedimento nazionale di attuazione che, dopo una
gestazione un po’ travagliata, è andata a buon fine nei giorni scorsi con la
firma del ministro. Le prime bozze del decreto erano state discusse fin
dallo scorso mese di luglio, ma c’è stata un’incertezza, relativa al ruolo
delle Regioni, con il dubbio sul passaggio o meno alla Conferenza
Stato-Regioni che ha fatto ritardare l’emanazione del provvedimento di
almeno 6 settimane.
Poco tempo a disposizione
Ora, dopo il varo ufficiale del provvedimento, annunciato dallo stesso
ministro a conclusione del Consiglio agricolo dell’Unione Europea del 18
settembre, gli operatori della filiera avicola possono mettere in atto le
operazioni per la presentazione delle domande di contributo e
l’Amministrazione può iniziare a pensare alle fasi dell’istruttoria e della
liquidazione delle richieste.
Manca però un ultimo tassello per chiudere il cerchio. È necessario che gli
organismi pagatori competenti per territorio provvedano a predisporre la
modulistica per le domande e stabiliscano la data entro la quale le imprese
interessate devono presentare la domanda di finanziamento.
Il tempo a disposizione per chiudere la partita non è molto: entro il
prossimo 31 dicembre, infatti, gli Stati membri devono effettuare i
versamenti a favore dei beneficiari. Tale scadenza è stabilita all’articolo
10 del regolamento 1010/2006. I Paesi membri che la rispettano ricevono lo
stanziamento messo a disposizione da Bruxelles; quelli che vanno oltre il
termine stabilito perdono i fondi comunitari e, soprattutto, non danno la
possibilità alle imprese della filiera avicola di ottenere i giusti
indennizzi per i danni economici subiti durante la fase più acuta della
crisi aviare.
Pertanto, considerato il ristretto margine di tempo a disposizione, è
necessario che gli organismi pagatori definiscano al più presto quanto
ricade sotto la loro diretta responsabilità. In una vecchia versione del
decreto ministeriale, era stata individuata la scadenza del 29-9-2006, come
termine ultimo per la presentazione delle domande. La versione del
provvedimento che è stata approvata demanda, invece, questa scelta alla
discrezionalità degli organismi pagatori.
Tipologie di indennizzo
Le misure in via di applicazione sono sette e vanno dall’indennizzo per gli
animali abbattuti, alla copertura delle spese per il prolungamento
volontario del vuoto sanitario negli allevamenti. Per il loro finanziamento
è a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di
45,8 milioni di euro. Il regolamento comunitario ha stabilito per ciascun
Paese membro le coordinate di ciascuna misura in termini di massimale
espresso sotto forma di numero di animali che possono beneficiare degli
indennizzi, il numero massimo di metri quadrati ammessi alla misura del
vuoto sanitario prolungato, il contributo riconosciuto per metro quadro e
per settimana di fermo, il periodo di tempo entro il quale deve essersi
verificato il danno ai fini dell’ammissione all’indennizzo.
Sulla base di tali elementi, il Mipaaf ha predisposto il provvedimento di
attuazione e ha definito le procedure che le imprese interessate e le altre
amministrazioni coinvolte (organismi pagatori) devono seguire per il buon
esito del programma e per la concreta erogazione dei fondi.
A questo fine, spetta ai richiedenti dimostrare il danno subito e richiedere
la convalida delle loro istanze da parte del veterinario della Asl
competente. La documentazione da esibire consiste nei registri ufficiali
detenuti dalle aziende o altra specifica documentazione contabile.
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