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L'Informatore Agrario

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Approfondimento

   
36
 22-28 Set.

  2006
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Attualità POLITICA

Aiuti all'avicoltura in crisi, finalmente c'è il decreto

Via all’attuazione del provvedimento

Per la presentazione delle domande è ora necessario che gli organismi pagatori competenti predispongano la modulistica e stabiliscano la data entro la quale inoltrare le richieste. Gli aiuti dovranno comunque essere erogati entro fine anno per usufruire dei fondi europei

Finalmente è stato firmato dal ministro delle politiche agricole Paolo De Castro il provvedimento nazionale con il quale sono concessi agli allevatori di avicoli gli indennizzi per i danni subiti a seguito dell’emergenza causata dall’influenza aviare. Si tratta delle misure eccezionali di sostegno al settore introdotte dall’Unione Europea con il regolamento 1010/2006, successivamente modificato con il regolamento 1256/2006, finanziate al 50% dal bilancio di Bruxelles e per il restante 50% da fondi nazionali.
La concreta applicazione del pacchetto di interventi è subordinata all’emanazione di un provvedimento nazionale di attuazione che, dopo una gestazione un po’ travagliata, è andata a buon fine nei giorni scorsi con la firma del ministro. Le prime bozze del decreto erano state discusse fin dallo scorso mese di luglio, ma c’è stata un’incertezza, relativa al ruolo delle Regioni, con il dubbio sul passaggio o meno alla Conferenza Stato-Regioni che ha fatto ritardare l’emanazione del provvedimento di almeno 6 settimane.
Poco tempo a disposizione
Ora, dopo il varo ufficiale del provvedimento, annunciato dallo stesso ministro a conclusione del Consiglio agricolo dell’Unione Europea del 18 settembre, gli operatori della filiera avicola possono mettere in atto le operazioni per la presentazione delle domande di contributo e l’Amministrazione può iniziare a pensare alle fasi dell’istruttoria e della liquidazione delle richieste.
Manca però un ultimo tassello per chiudere il cerchio. È necessario che gli organismi pagatori competenti per territorio provvedano a predisporre la modulistica per le domande e stabiliscano la data entro la quale le imprese interessate devono presentare la domanda di finanziamento.
Il tempo a disposizione per chiudere la partita non è molto: entro il prossimo 31 dicembre, infatti, gli Stati membri devono effettuare i versamenti a favore dei beneficiari. Tale scadenza è stabilita all’articolo 10 del regolamento 1010/2006. I Paesi membri che la rispettano ricevono lo stanziamento messo a disposizione da Bruxelles; quelli che vanno oltre il termine stabilito perdono i fondi comunitari e, soprattutto, non danno la possibilità alle imprese della filiera avicola di ottenere i giusti indennizzi per i danni economici subiti durante la fase più acuta della crisi aviare.
Pertanto, considerato il ristretto margine di tempo a disposizione, è necessario che gli organismi pagatori definiscano al più presto quanto ricade sotto la loro diretta responsabilità. In una vecchia versione del decreto ministeriale, era stata individuata la scadenza del 29-9-2006, come termine ultimo per la presentazione delle domande. La versione del provvedimento che è stata approvata demanda, invece, questa scelta alla discrezionalità degli organismi pagatori.
Tipologie di indennizzo
Le misure in via di applicazione sono sette e vanno dall’indennizzo per gli animali abbattuti, alla copertura delle spese per il prolungamento volontario del vuoto sanitario negli allevamenti. Per il loro finanziamento è a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di
45,8 milioni di euro. Il regolamento comunitario ha stabilito per ciascun Paese membro le coordinate di ciascuna misura in termini di massimale espresso sotto forma di numero di animali che possono beneficiare degli indennizzi, il numero massimo di metri quadrati ammessi alla misura del vuoto sanitario prolungato, il contributo riconosciuto per metro quadro e per settimana di fermo, il periodo di tempo entro il quale deve essersi verificato il danno ai fini dell’ammissione all’indennizzo.
Sulla base di tali elementi, il Mipaaf ha predisposto il provvedimento di attuazione e ha definito le procedure che le imprese interessate e le altre amministrazioni coinvolte (organismi pagatori) devono seguire per il buon esito del programma e per la concreta erogazione dei fondi.
A questo fine, spetta ai richiedenti dimostrare il danno subito e richiedere la convalida delle loro istanze da parte del veterinario della Asl competente. La documentazione da esibire consiste nei registri ufficiali detenuti dalle aziende o altra specifica documentazione contabile.
 

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