POLITICA |
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Bieticoltori alle prese con la ricognizione
preventiva |
Il quadro normativo è ancora incompleto
Con la scadenza incombente della domanda di adesione al nuovo regime
della pac, i produttori possono eseguire solo alcune correzioni dei dati di
riferimento loro comunicati, ma non ancora quella assai importante della
superficie di riferimento
I produttori italiani di bietola continuano ad essere
disorientati per la scarsa trasparenza e per la situazione di
approssimazione con la quale si sta applicando per la prima volta la riforma
della pac nel settore, con l’introduzione del regime del pagamento unico
aziendale (disaccoppiamento).
In particolare, a preoccupare gli addetti ai lavori sono almeno due
elementi: l’assegnazione dei titoli all’aiuto e la presentazione della
domanda di partecipazione al regime di sovvenzione per l’anno solare 2006.
Si sta cercando di rimediare in modo affannoso agli scompensi constatati, ma
i disagi restano e ci sono rischi di conseguenze poco piacevoli e di errori
che potrebbero costare caro.
Cosa è possibile correggere
Nei giorni scorsi Agea ha dato la possibilità di avviare le procedure
tecniche per la ricognizione preventiva, così come era accaduto per gli
altri settori interessati dalla riforma della pac nel 2003 e nel 2004. Ora,
i produttori che intendono correggere i dati di riferimento comunicati
attraverso la notifica dei titoli provvisori possono rivolgersi ai Caa di
riferimento e chiedere gli aggiustamenti necessari.
In particolare, è possibile operare nelle seguenti aree di intervento:
- le successioni,
- le fusioni;
- le scissioni;
- la modifica della forma giuridica e della denominazione aziendale;
- le circostanze eccezionali che hanno comportato una riduzione della
produzione di bietole negli anni di riferimento per cause indipendenti dalla
volontà dell’agricoltore.
Queste correzioni consentono di allineare la situazione storica riferita al
triennio 2000-2002 alla effettiva realtà aziendale di questo momento.
Ad esempio, un produttore che ha ricevuto titoli provvisori e che, dopo il
2000, è andato in pensione, cedendo l’azienda ad un congiunto, potrà
chiedere il trasferimento a favore del subentrante dei dati di riferimento
provvisori, invocando la successione anticipata. Lo stesso discorso vale in
caso di decesso del produttore storico e di passaggio dell’attività
aziendale a un erede.
Altresì, l’adeguamento dei dati sull’assegnazione provvisoria dei diritti
può essere richiesto per le modifiche nella compagine aziendale (variazione
della ragione sociale, fusione, scissione, cambiamento della forma giuridica
e denominazione).
Il dispositivo delle circostanze eccezionali (articolo 40 del reg. Ce n.
1782/2003) consente di eliminare dal computo dei dati di riferimento l’anno
e le annate nelle quali la produzione di bietole è stata condizionata
negativamente da situazioni particolari.
Le regole sono le stesse applicate per gli altri settori: si può chiedere di
calcolare la media su 1 o su 2 anni. In alternativa, è possibile scartare
del tutto il triennio 2000-2002 e andare a quello precedente. In tutti i
casi è necessario documentare adeguatamente le ragioni che sono alla base
della richiesta di accesso al dispositivo delle circostanze eccezionali.
La correzione della superficie di riferimento
Un aspetto non è stato ancora reso operativo: la possibilità di correggere
il dato sulla superficie di riferimento e, dunque, sul numero di diritti
supplementari che saranno assegnati al produttore storico di barbabietole da
zucchero.
Il Mipaf e l’Agea si sono impegnati a prendere in considerazione la
questione che, peraltro, è particolarmente sentita dai produttori, in
quanto, con l’utilizzo della resa media provinciale, si trovano spesso ad
avere una assegnazione di diritti superiore ai residui terreni ammissibili a
disposizione. In questi casi, una parte dei titoli non potrà essere abbinata
annualmente e l’azienda incassa meno aiuti dall’Unione Europea.
La circolare Agea dell’8 maggio scorso prevede la possibilità di effettuare
le correzioni attraverso una doppia autocertificazione: una del produttore e
l’altra dell’industria saccarifera. Da queste si deve evincere che il numero
di ettari effettivamente messi a coltura risulta inferiore a quelli che
derivano dall’applicazione della resa Istat. In tal caso, Agea provvederà ad
adeguare il numero di diritti supplementari da attribuire.
Una seconda ipotesi che è stata prospettata, ma non ancora ufficialmente
consentita, è quella di prendere in considerazione i dati indicati
dall’agricoltore nella domanda pac seminativi riferita alle annate 2000,
2001 e 2002, ammesso che in quella circostanza le superfici coltivate a
bietole siano state esplicitamente dichiarate.
Sarebbe opportuno, al fine di completare il quadro giuridico e avere dei
riferimenti certi, che si provvedesse a emanare una circolare apposita per
gestire il processo di ricognizione preventiva e, in quella sede, colmare la
lacuna sulla correzione delle superfici e indicare come comportarsi per
rispettare le scadenze imposte dall’Unione Europea e per effettuare le
modifiche e le integrazioni alla domanda unica, la cui scadenza è ormai
prossima, essendo stata fissata al 15 giugno.
Un altro aspetto di non trascurabile importanza è stato affrontato con la
recente circolare Agea del 29 maggio, con la quale sono state date
indicazioni su come ci si deve comportare per la richiesta degli aiuti
accoppiati transitori, pagati dall’Unione Europea a favore dei bieticoltori
attivi.
Nella domanda unica gli agricoltori devono indicare la particelle coltivate
e fornire il riferimento ai contratti stipulati con l’industria. Tocca ai
singoli organismi pagatori regionali stabilire le procedure per integrare le
domande già presentate e per compilare quelle ancora in sospeso.
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