POLITICA
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Al via un pacchetto di misure contro il lavoro
nero in agricoltura |
Trovata l'intesa tra Governo e parti sociali.
L’innovazione più importante consiste nel trattamento di disoccupazione che
è ora svincolato dal numero delle giornate lavorate. Misure premiali per le
aziende che dichiarano più giornate rispetto all’anno precedente.
Con la firma del protocollo d’intesa per l’emersione del lavoro nero e
sommerso in agricoltura sottoscritto il 21 settembre scorso a Palazzo Chigi
dai ministri del lavoro e delle politiche agricole, da Coldiretti,
Confagricoltura, Cia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e dalle centrali
cooperative alla presenza del presidente del Consiglio, Romano Prodi, giunge
al termine la prima fase di un lungo percorso di lavoro iniziato con la
firma, nel maggio del 2004, dell’Avviso comune sul sommerso in agricoltura.
L’accordo comporta un onere per lo Stato di 140 milioni di euro. A fronte
delle intese raggiunte e rispetto alle misure previste, le parti hanno
ritenuto opportuno concordare ulteriormente sulla definizione di una bozza
di articolato che troverà giusta collocazione nell’ambito del disegno di
legge per la Finanziaria 2008.
Più trasparenza
Molte delle logiche poste a fondamento delle proposte fatte in questi anni
vengono a trovare spazi di effettiva concretezza e applicabilità per
un’importante impulso alla crescita della buona occupazione, alla
trasparenza dei rapporti di lavoro nel contesto di un sistema economico che
ha scelto con forza e determinazione la strada della qualità,
dell’attenzione alla sicurezza alimentare e ambientale al servizio del bene
comune. In questo senso molto importante è il segnale che Governo e parti
sociali offrono al sistema con la tanto attesa riforma della disoccupazione
agricola. A partire dall’1-1-2008 rispetto alle prestazioni di
disoccupazione degli operai a tempo determinato è stato modificato quanto
segue:
- l’importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione risulta
ora svincolato dal numero complessivo di giornate prestate l’anno precedente
ed è fissato pari al 40% della retribuzione stabilita da leggi, regolamenti,
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale;
- per gli operai a tempo determinato (otd), ai fini del trattamento
previdenziale della pensione di vecchiaia, vengono accreditate 270 giornate,
ma risulta introdotta una trattenuta, operata dall’Inps, pari al 9% sul
valore dell’importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione
fi no a un massimo di 150 giornate;
- l’importo giornaliero del trattamento ordinario di disoccupazione a favore
degli operai a tempo determinato è elevato dal 30% alla misura percentuale
del 40% della retribuzione stabilita da leggi, regolamenti, contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale;
- sull’importo giornaliero del trattamento ordinario di disoccupazione a
favore degli operai a tempo determinato è operata dall’Inps una trattenuta
pari al 9% fi no a un massimo di 150 giornate.
Prestazioni e calamità naturali
Un ulteriore elemento di razionalizzazione degli interventi in materia di
prestazioni è quello previsto con riferimento al riordino delle provvidenze
in caso di calamità naturali. In particolare è stata prevista la modifica
del comma 6 dell’articolo 21 della legge 223/91 nella parte in cui
l’intervento a favore degli operai agricoli (otd) veniva previsto per gli
iscritti negli elenchi anagrafi ci dei comuni dichiarati colpiti da calamità
o avversità atmosferica, a prescindere cioè dal fatto che l’impresa da cui
gli stessi dipendevano avesse effettivamente subito danni derivanti da detti
eventi tali da determinare una riduzione dei livelli occupazionali, degni di
interventi di sostegno. La norma riformata prevede ora che le prestazioni in
caso di calamità naturali spettino solo ai lavoratori delle imprese
effettivamente colpite da tali calamità. Sul versante degli incentivi per la
nuova occupazione, un importante passo in avanti risulta conseguito con il
riconoscimento, ancorché in via sperimentale, di un percorso premiale
indirizzato alle imprese che dichiarano più giornate di occupazione rispetto
a quelle denunciate nell’anno precedente. L’erogazione prevista in via
sperimentale per l’anno 2008 è operata a mezzo del riconoscimento di un
credito d’imposta pari a 1 euro per ogni giornata dichiarata in più rispetto
a quelle dell’anno precedente per le imprese ricadenti in aree
dell’Obiettivo 1 e 0,30 euro/giornata per quelle site nell’Obiettivo 2. Al
termine della sperimentazione la misura potrà venire estesa a tutto il
territorio nazionale.
Si premia la sicurezza
Altro importante percorso premiale è quello che finalmente adotta anche per
il settore agricolo una forma di oscillazione della contribuzione
antinfortunistica in relazione al numero degli infortuni occorsi in azienda
e al grado di sicurezza delle stesse. Con effetto dall’1-1-2008 è previsto
un abbattimento fino al 20% dell’aliquota Inail per le imprese con almeno
due anni di attività che:
- non abbiano avuto incidenti negli ultimi due anni;
- siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del
lavoro;
- abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi contributivi e assicurativi;
- investano nella prevenzione.
A contribuzione invariata per l’azienda sono state reperite le risorse
necessarie a finanziare l’attività formativa del Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura (Foragri).
È infatti previsto che lo 0,30% destinato al finanziamento della formazione
continua sia reperito all’interno dell’attuale aliquota per il versamento al
Fondo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
pagata per gli operai agricoli, la cui aliquota risulterà pertanto ridotta
dal 2,75 al 2,45%, ma solo per le aziende aderenti al Fondo paritetico
(tutte le altre imprese continueranno a versare con l’aliquota del 2,75%).
Ciò avverrà, quindi, senza costi aggiuntivi per le imprese agricole e
consentirà di poter rendere effettivamente esigibile la formazione
attraverso Foragri. A integrazione di quanto già previsto dalle modifiche
introdotte alla legge 81/2006 dall’articolo 4-bis del dl 10/2007, viene
previsto che la compensazione tra aiuti comunitari (contributi pac) e
contributi previdenziali dovuti e non pagati dall’impresa agricola possa
essere operata dall’ente pagatore (Agea) con riferimento agli importi già
scaduti (quota capitale, interessi di legge comunque maturati e sanzioni)
alla data del pagamento degli aiuti. Il Governo, inoltre, come previsto nel
protocollo del 23 luglio scorso, si è impegnato ad avviare nelle prossime
settimane incontri per attuare il definitivo superamento del divieto di
cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente. Via ai
«buoni» Il Governo ha infine deciso, a seguito delle pressanti richieste
pervenute dalle organizzazioni in tema di semplificazione burocratica, di
avviare la sperimentazione dei cosiddetti «buoni» dando seguito alle
previsioni del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni
(articolo 70, comma 1, lettera e, ter) prevedendo la possibilità, per
l’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, di
utilizzare studenti e pensionati.
Su tale aspetto il confronto proseguirà al fine di pervenire a una
sostanziale semplificazione degli adempimenti in occasione della raccolta di
tutti i prodotti agricoli e non solo per la vendemmia.
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