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L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
34
 14 - 20 Sett.

  2007
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Attualità POLITICA

Denominazioni a rischio con la nuova ocm vino

I pericoli della proposta formulata.
Molti sono gli elementi critici, a partire dalla definizione di denominazione. Si profila una politica Ue meno stringente e quindi una protezione internazionale meno efficiente.



com vino - Informatore AgrarioUn esame dettagliato della proposta per l’ocm vino nei mesi successivi alla sua presentazione ufficiale ha favorito una migliore definizione delle questioni principali (estirpazione, liberalizzazione degli impianti, zuccheraggio), ma ha anche consentito l’approfondimento di problematiche meno evidenti, in principio, che rischiano di avere un impatto parimenti dirompente sul sistema vitivinicolo europeo.
Il riferimento è soprattutto alle proposte relative ai vini di qualità e all’etichettatura, che in effetti sono tali da minare seriamente le fondamenta di tutto il sistema qualità edificato in questi anni.
Le preoccupazioni maggiori sono per la definizione di denominazione e per le indicazioni in etichetta, ma, come si vedrà in seguito, anche la tutela delle menzioni tradizionali, la rigidità della normativa a carico delle igp e l’eccessiva burocrazia della procedura di riconoscimento e modifica dei disciplinari sono percepiti con preoccupazione dai produttori.

Definizione delle denominazioni
La definizione delle denominazioni d’origine proposta da Bruxelles, com’è noto, esclude la trasformazione in zona e richiede come requisito la sola origine delle uve nel territorio designato.
Secondo le indiscrezioni raccolte a Bruxelles questa norma sarebbe volta a tutelare quelle cantine che hanno l’impianto di trasformazione fuori zona di produzione. Motivazione che non giustifica, come è stato fatto notare in diverse occasioni, il depauperamento del concetto di denominazione il quale, come previsto nella proposta della Commissione, non darebbe, di fatto, alcuna importanza alle tradizioni enologiche del luogo, né al fattore umano.
La limitazione in zona della trasformazione, che dovrebbe essere un requisito basilare, normato e difeso a livello comunitario, verrebbe, invece, affidata alle norme nazionali cui verrebbe delegato anche il compito di preservare alcune particolari caratteristiche del prodotto. Molti operatori ritengono che una politica comunitaria meno stringente sia il presupposto di una protezione internazionale meno efficiente.
Per quanto concerne le menzioni tradizionali (Lacryma Christi, Est! Est!! Est!!!, Sciacchetrà …), che attualmente sono inscindibili dalle denominazioni d’origine e obbligatoriamente riportate in etichetta, con la nuova ocm potrebbero essere «subordinate» alle denominazioni d’origine.
L’articolato prevede, infatti, un comma a parte che le «considera» denominazioni «se» in possesso di specifici requisiti. Con tale base giuridica gli operatori temono che in futuro potrebbe aprirsi un varco per una minore tutela internazionale.
A livello normativo, le attuali igt sono vini da tavola con «indicazione geografica tipica», il loro disciplinare è meno rigido delle doc, con caratteristiche meno stringenti e anche con una procedura per il riconoscimento più agevole.
Con la nuova ocm, le future igp avranno la stessa base normativa delle dop e gli stessi requisiti per l’ottenimento del riconoscimento, comprese le analisi organolettiche. Questa situazione si tradurrebbe in una rigidità eccessiva per un tipo di produzione nata storicamente per trarre beneficio dal valore aggiunto della zona geografica senza, però, sottostare alle rigidità della denominazione d’origine. Inoltre, secondo la proposta comunitaria, le produzioni igp sarebbero vincolate allo stesso sistema di controllo della dop; controlli, le cui spese gli Stati membri sono stati autorizzati dalla Commissione a coprire con l’imposizione di specifiche «tasse» ai produttori.
Con la nuova normativa non è difficile immaginare che molti operatori, soprattutto con la possibilità di mettere vitigno e annata in etichetta per i vini da tavola, si orientino piuttosto verso un prodotto indifferenziato, produttivamente più flessibile e senza indicazione geografica.
La domanda di protezione prevista nella bozza di nuovo regolamento potrebbe essere presentata anche da un singolo richiedente e non necessita alcun requisito di rappresentatività.
La procedura richiede un’analisi preliminare nazionale e, successivamente, un esame da parte della Commissione. Considerato il carico usuale di nuove denominazioni, moltiplicato per il numero dei Paesi membri, si presume un allungamento notevole dei tempi necessari per l’approvazione di una domanda di protezione. Senza considerare, inoltre, che allo stesso iter sarebbe sottoposta anche una semplice modifica del disciplinare.
La proposta europea prevede, inoltre, che gli Stati membri istituiscano le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alle nuove procedure al più tardi entro l’1-8-2009, che si tradurrebbe in una modifica della legge base delle denominazioni (legge n. 164/92)entro «un anno» dall’entrata in vigore dell’ocm.
Infine, è contemplata una procedura di opposizione secondo la quale anche una persona «singola» può opporsi alla protezione semplicemente presentando una dichiarazione motivata. La proposta comunitaria, tuttavia, non specifica quali motivazioni sarebbero ritenute valide.

L’etichettatura
Le questioni connesse all’etichettatura sono legate essenzialmente alla possibilità di riportare in etichetta l’annata e il vitigno per tutti i vini, anche quelli senza indicazione geografica.
La problematica è nota. Un vino senza indicazione geografica, con il vitigno in etichetta, rischia di compromettere il mercato dei prodotti a denominazione che hanno scelto di valorizzare il vitigno nelle strategie commerciali, senza tra l’altro dare garanzie di veridicità.
La Commissione afferma che le nuove regole «dovrebbero permettere l’indicazione del vitigno e dell’annata in etichetta sui vini senza denominazione di origine o indicazione geografica purché siano rispettate determinate condizioni circa la veridicità delle indicazioni riportate in etichetta e il relativo controllo».
Ma il controllo senza delimitazione della zona di produzione non è facilmente attuabile.
Nei consideranda che precedono l’articolato, la Commissione motiva la sua impostazione per la nuova politica di qualità affermando che un regime in linea con l’impianto seguito per le dop (regolamento Ce n. 510/2006) consentirà di ottenere un quadro più trasparente, più completo e semplice per i consumatori.
Alla luce di quanto riportato, gli operatori riscontrano, tuttavia, ben pochi elementi favorevoli, tra i quali forse solo l’opportunità di avere un approccio sulla qualità dei prodotti vitivinicoli uniforme fra i diversi Stati membri.
Le reazioni a queste proposte si stanno via via definendo. Attualmente il testo è analizzato a Bruxelles in fase tecnica dalle delegazioni dei diversi Stati membri. Alcuni Stati hanno richiesto di soprassedere alla modifica del sistema delle denominazioni d’origine rifiutando nettamente la proposta (l’approccio italiano è parimenti molto critico e combattivo); altri hanno trovato elementi positivi, soprattutto, sembra, per la possibilità di indicare il vitigno sui vini senza indicazione geografica.
A ogni modo, il calendario dei lavori prevede a dicembre il voto in sessione plenaria al Parlamento europeo, con successiva analisi al Consiglio dei ministri agricoli; fino ad allora, nell’attesa di un «cambiamento di rotta», l’esame continua in fase tecnica e in campo politico.

 

Sommario rivista

Palma Esposito


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