riviste mensili agricole, riviste settimanali agricole, riviste agricoltura, riviste online agricoltura, riviste agricole specializzate, riviste specializzate agricoltura

riviste agricole, mondo agricoltura, riviste agricoltori  
riviste agricoltura, testate agricoltura, edizioni agricoltura
 
   
Home Riviste   L'Informatore Agrario   Vita in Campagna   Vivere La Casa in Campagna   Mad   Origine   International Agricultural Policy  

elenco prodotti in vendita
n°prodotti: 0
Totale: E. 0,00
cassa

chi siamo





riviste agricole, rivista per gli amanti della campagna, rivista sull'agricoltura professionale, riviste sull'agricoltura non professionale, edizioni dedicate al mondo agricolo, riviste specializzate in agricoltura, testate e giornali online agricoltura


L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
 
19
 5-11 Mag.

  2006
segnala ad un amico  invia ad un amico    scrivi un commento alla redazione  scrivi alla redazione
non in vendita


Rubriche TRIBUTARIA

Il regime fiscale dell'attività agrituristica

I riflessi tributari della nuova legge quadro

L’applicazione del regime forfettario è ora vincolata al rispetto delle disposizioni della legge quadro e delle relative leggi regionali che regolano l’attività

Recentemente, dopo un lungo percorso, è stata finalmente approvata la nuova legge quadro per l’agriturismo (legge n. 96/2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16-3-2006) che fornisce alle Regioni le direttive necessarie da adottare nei propri provvedimenti per disciplinare l’attività a livello locale; come vedremo di seguito, la nuova normativa affronta brevemente anche l’aspetto fiscale dell’agriturismo e ha sicuramente riflessi tributari, in quanto – come viene specificato anche nello stesso testo – per poter applicare il regime forfettario riservato al settore è necessario che venga rispettato quanto previsto dalla legge quadro e dalle leggi regionali che regolano l’attività.
Nella nuova legge viene definita attività agrituristica quella di ricezione e ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzo della propria azienda, in connessione con le attività di coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento di animali. In questa norma viene precisato definitivamente che l’attività agrituristica può essere svolta anche dalle società, sia di persone, che di capitali (queste ultime, però, essendo soggette al reddito d’impresa non possono applicare il regime fiscale forfettario, ma devono determinare il reddito imponibile sulla base dei costi e ricavi d’esercizio).
Viene indicato il criterio del tempo lavoro come idoneo per verificare se l’attività agricola rimane principale, rispetto a quella agrituristica connessa; nella definizione scompare però il concetto di complementarietà con l’attività agricola, che in passato ha spesso rappresentato un grosso ostacolo all’espansione dell’agriturismo. Inoltre, l’attività agricola va ora considerata comunque prevalente se i pasti o l’alloggio vengono offerti a un numero non superiore a 10 ospiti.
Oltre all’imprenditore agricolo, possono essere addetti all’attività agrituristica anche i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, determinato o parziale, i quali sono considerati lavoratori agricoli sia agli effetti fiscali che assicurativi e previdenziali.
Nuove opportunità

La nuova legge quadro specifica che rientrano tra le attività agrituristiche: dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati ai campeggiatori, somministrare pasti e bevande, e le attività ricreative, culturali, didattiche, escursionistiche, di pratica sportiva e ippoturismo finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
In questo passaggio, le novità consistono nel fatto che tali attività possono essere organizzate anche all’esterno dei fondi aziendali e che viene specificata anche la possibilità di organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita dei vini.
Le attività ricreative e culturali possono essere autonome rispetto a quelle dell’ospitalità e della somministrazione di pasti (e dunque non necessariamente offerte solo agli ospiti come servizi integrativi e accessori), e per le stesse può essere richiesto uno specifico corrispettivo solamente se sono connesse con l’attività agricola e le risorse aziendali, oppure con le altre attività di conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale. Gli autonomi corrispettivi richiesti per queste attività vanno assoggettati a Iva con aliquota del 20%, mentre per quelli relativi alla somministrazione di pasti e alloggio nelle ricevute fiscali Iva va applicata l’Iva del 10%.
Relativamente ai fabbricati, la nuova legge stabilisce che per l’attività agrituristica possono essere utilizzati quelli già esistenti sul fondo assimilandoli alle abitazioni rurali; questo, se da un lato conferma la ruralità di questi immobili, e dunque l’irrilevanza dell’eventuale rendita catastale attribuita sia ai fini dell’applicazione dell’Irpef, sia dell’Ici, dall’altro crea alcune perplessità in quanto l’articolo 9 del dl n. 557/93 individua i fabbricati utilizzati per l’agriturismo tra quelli strumentali all’attività agricola, da inserire dunque nella relativa categoria catastale D10 (dpr n. 139/98, articolo 1).
Il reddito derivante dall’attività agrituristica viene considerato reddito agricolo sia ai fini del riconoscimento delle varie qualifiche di imprenditore agricolo (ad esempio, è iap colui che, tra gli altri requisiti necessari, ha almeno il 50% del reddito da lavoro derivante da attività agricola, limite ridotto al 25% per le zone montane), come nella priorità nell’erogazione dei contributi.
La nuova legge fa anche un richiamo, confermandone i contenuti, al regime fiscale forfettario previsto per l’attività agrituristica, che consente di calcolare l’imponibile fiscale sulla base del 25% del fatturato, mentre l’Iva da versare all’Erario corrisponde al 50% dell’imposta sui corrispettivi incassati; diversamente, è possibile optare per il regime normale Iva, con il quale l’imposta da versare si calcola sulla base della differenza tra Iva vendite e Iva acquisti, ma questo obbliga anche ad adottare il regime ordinario ai fini delle imposte sul reddito, con il quale l’imponibile fiscale si determina in base alla differenza tra costi e ricavi di esercizio. La citata opzione è vincolante per almeno un triennio.
Si ricorda anche che gli obblighi contabili per un agriturismo in regime forfettario si esauriscono con la tenuta dei registri obbligatori ai fini Iva, mentre la contabilità deve obbligatoriamente essere tenuta separatamente da quella dell’attività agricola.
 

Sommario rivista Daniele Hoffer


la ricerca

trova 

© 2024 Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. - Tutti i diritti riservati