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L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
18
 4 - 10 Mag.

  2007
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Attualità POLITICA

Senza conto corrente l’Agea non paga le domande pac

Da quest’anno basta assegni dagli organismi pagatori.
In vista della scadenza per la presentazione della domanda unica pac bisogna ricordare di specificare gli estremi del conto corrente bancario o postale, altrimenti l’Agea non potrà pagare il contributo.


Il 15 maggio prossimo scade il termine per la presentazione della domanda unica di pagamento relativa al 2007 ed è opportuno che gli agricoltori interessati conoscano tutte le più significative novità e le scadenze da rispettare, in modo da sfruttare al meglio le opportunità ed evitare di subire penalità e sanzioni che sono dietro l’angolo.
Di seguito proponiamo all’attenzione una breve carrellata di notizie utili agli agricoltori e di consigli sui comportamenti da tenere.

Addio agli assegni

La novità principale del 2007 è l’obbligo, per l’agricoltore che presenta domanda di pagamento, di specificare il conto corrente sul quale chiede sia perfezionata la liquidazione degli aiuti. Da quest’anno, infatti, non saranno più emessi i tradizionali assegni di Agea che per molto tempo hanno costituito una assai diffusa modalità di pagamento a favore dei produttori agricoli. L’argomento è tanto importante che l’organismo pagatore nazionale ha inteso nei giorni scorsi diffondere su ampia scala un opuscolo illustrato dal significativo titolo: «Non hai il conto corrente? L’Agea non può pagarti», proprio per mettere all’erta gli agricoltori, esortandoli con il minaccioso avvertimento ad adeguarsi al nuovo vincolo.
«Il vecchio assegno con cui venivano pagati gli aiuti pac è andato in pensione» si legge nell’opuscolo. «Per le domande di aiuto presentate quest’anno le erogazioni comunitarie saranno, infatti, effettuate esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale. Lo impone la nuova normativa nazionale e comunitaria (legge finanziaria per il 2007, legge 231/2005, articolo 3 comma 5 bis, regolamento Ce n. 885/206, allegato 1, paragrafo 2, lettera b). Di conseguenza, le aziende non potranno ricevere i pagamenti richiesti fin quando non avranno comunicato il loro numero di conto corrente».
Agea consiglia di effettuare tale comunicazione contestualmente alla presentazione della domanda unica per il 2007, e comunque il termine massimo entro il quale gli estremi del conto corrente devono essere comunicati è il 31 maggio 2007. «Le comunicazioni che arriveranno oltre questa data – precisa Agea – saranno, infatti, inefficaci e determineranno l’impossibilità a procedere ai pagamenti richiesti».
La domanda unica 2007 va presentata entro il 15 maggio prossimo. Sono considerate accettabili anche le domande pervenute in ritardo, ma a due precise condizioni: non sono ammesse dilazioni superiori a 25 giorni – quindi il termine ultimo cade all’11 giugno – e per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penalità sui pagamenti diretti da corrispondere (1% per ogni giorno successivo alla scadenza ordinaria del 15 maggio).
Ai fini della presentazione della domanda unica, l’agricoltore richiedente ha due opzioni: servirsi di una Centro di assistenza agricola (Caa) al quale affidare il mandato di rappresentanza, oppure, in alternativa, rivolgersi direttamente all’organismo pagatore di competenza sul territorio. Il modulo di domanda unica è altresì inserito sul portale Internet dell’organismo pagatore di competenza e da qui può essere scaricato dall’agricoltore per essere compilato e recapitato.
In caso di errori o di incompleta compilazione, è possibile intervenire e modificare la domanda, ma unicamente per cambiare la destinazione d’uso del suolo e/o per inserire nuove superfici a seguito dell’aggiornamento del fascicolo aziendale. In ogni caso, è bene tenere presente che il termine ultimo per le modifiche è fissato al 31 maggio 2007.
Gli agricoltori che sono interessati a richiedere agli istituti creditizi l’anticipazione dei pagamenti della pac avranno a disposizione a tale proposito la comunicazione nella quale è indicato l’importo dei pagamenti spettanti che può essere utilizzata per formulare l’istanza di anticipazione finanziaria.

Al via la Camera arbitrale

Tra le altre novità degne di considerazione, si ricorda l’imminente avvio delle attività della Camera arbitrale nazionale in agricoltura. Tramite un recente avviso pubblicato sul sito Internet del Mipaaf, sono stati indicati i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica che gli agricoltori interessati possono utilizzare per i contatti preliminari con l’organismo che si occuperà di risolvere i contenziosi sulla regolarità delle domande pac e sugli eventuali mancati pagamenti.
L’istituzione della Camera arbitrale è avvenuta tramite il decreto ministeriale n. 43, del 20-12-2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21-2-2007. Il Ministero ha annunciato l’imminente pubblicazione di un vademecum operativo che conterrà le informazioni utili ai fini del funzionamento di questo organismo.
Da ultimo, è opportuno segnalare una recente novità normativa che interessa da vicino i produttori zootecnici che hanno titoli da ritiro e che pertanto sono tenuti a lasciare a set aside una porzione della superficie agricola aziendale. Grazie a una disposizione da poco introdotta, è più semplice e immediato beneficiare della deroga che consente di utilizzare le superfici ritirate ai fini della produzione di alimenti per il bestiame. Fino a oggi, per avere la deroga è stato necessario attendere la decisione della Commissione e la pubblicazione del relativo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Con il regolamento 2002/2006 e il provvedimento Mipaaf che lo ha recepito (decreto 22-3-2007, uscito sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19-4-2007), in presenza di una calamità naturale è sufficiente una circolare ministeriale di autorizzazione e il foraggio ottenuto su set aside dalle aziende a indirizzo zootecnico può essere dato agli animali.

 

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C.Di.


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