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Latte: sospeso il versamento del prelievo |
Misure urgenti per il settore agricolo
Con il differimento al prossimo 31 luglio del versamento ad Agea degli
importi trattenuti mensilmente viene neutralizzato di fatto per il 2005-2006
lo strumento per dare concreta applicazione al regime delle quote
Il decreto legge n. 2 del 10-1-2006 relativo agli interventi urgenti in
agricoltura è stato convertito e il testo è stato pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11-3-2006.
Nel testo non potevano mancare norme in materia di quote latte. In
particolare due sono gli aspetti che interessano.
Quello di minore importanza è contenuto nell’articolo 7 bis e riguarda gli
allevatori coinvolti dal problema della lingua blu nel corso della campagna
di commercializzazione lattiero-casearia 2002-2003. La novità di maggiore
rilevanza riguarda tutti i produttori e interessa la campagna di
commercializzazione in corso, nell’ambito della quale sono state apportate
modifiche sostanziali al sistema di versamento del prelievo e ai criteri per
la chiusura dei conteggi di fine annata. Andando con ordine, la disposizione
applicabile ai produttori interessati dalla blue tongue consiste nella
restituzione del prelievo imputato e versato dai produttori di latte, in
riferimento alla campagna 2002-2003, destinatari di provvedimenti emessi
dall’autorità sanitaria competente, che imponevano il blocco delle
movimentazioni degli animali in aree interessate da malattie infettive; per
tale ragione sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore di
latte rispetto a quello di riferimento assegnato.
La nuova legge impone all’Agea di restituire il prelievo supplementare
versato e stabilisce che il commissario di governo alla Bse comunichi
all’Agea le aziende oggetto di prelievo supplementare.
Trattenute sospese
L’altra disposizione applicabile in materia di quote latte è contenuta
nell’articolo 2 ter e dispone il differimento al 31-7-2006 del versamento ad
Agea degli importi trattenuti mensilmente dai primi acquirenti a carico dei
produttori che hanno superato il quantitativo di riferimento individuale.
Tale proroga si applica limitatamente alla campagna di commercializzazione
2005-2006.
Nonostante la limitazione temporale, la nuova norma avrà un effetto
importante sullo svolgimento dell’annata di produzione, in particolare sui
conteggi di fine periodo.
In pratica, per quest’anno, la trattenuta effettuata dall’industria
acquirente a carico del produttore con eccedenze produttive non deve essere
versata ad Agea. La proroga al 31 luglio implica, di fatto, la
neutralizzazione per il 2005-2006 del versamento anticipato del prelievo
mensile sul quale tanto affidamento era stato fatto in passato per sistemare
una volta per tutte la vicenda della mancata applicazione del regime delle
quote latte in Italia.
Le somme non pagate ai produttori eccedentari restano nella disponibilità
dell’industria, in attesa che l’organismo competente esegua i conteggi di
fine campagna e imputi a ciascun allevatore l’esatto importo del prelievo da
pagare. A quel punto, il primo acquirente versa il dovuto e restituisce
all’interessato la parte della trattenuta che è stata oggetto di
compensazione. Resta da vedere in che modo sarà possibile utilizzare lo
strumento delle idonee garanzie (ad esempio la fideiussione) per non far
mancare la liquidità alle aziende zootecniche. Su questo fronte le opinioni
non sono concordi. C’è chi sostiene la possibilità di ricorrere a un tale
dispositivo, da anni impiegato largamente in Italia, anche dopo la riforma
del 2003 con la legge n. 119. Di contro, altri sono più cauti circa tale
opzione e sostengono sia necessario eseguire delle attente verifiche.
Chiusura dei conteggi
L’effetto più eclatante che deriva dalla sospensione del versamento del
prelievo mensile si avrà al momento della chiusura dei conteggi della
campagna.
Con la legge 119 del 2003 i produttori con eccedenze erano divisi in due
categorie: quella di coloro che avevano con regolarità ottemperato al
versamento degli anticipi su base mensile e quella dei produttori che hanno
rifiutato di sottostare a tale regole o si sono assoggettati in modo non del
tutto conforme.
La differenza tra le due categorie è sostanziale. Alla prima è riconosciuta
la precedenza nell’assegnazione temporanea delle quote inutilizzate e quindi
il beneficio di annullare il prelievo calcolato. Tecnicamente questa
operazione è definita restituzione del prelievo versato in eccesso ed è
possibile nella misura in cui una parte dei produttori di latte non saturi
completamente la quota disponibile.
Avendo temporaneamente sospeso lo strumento del prelievo mensile, viene meno
anche l’elemento discriminatorio con il quale si individua chi può accedere
con precedenza alla ripartizione temporanea delle quote inutilizzate. Tutti
sono sullo stesso piano e la chiusura dei conteggi di fine periodo segue
l’ordine di priorità stabilito dalla legge 119 (prima la montagna e poi a
seguire gli altri).
In tal modo si avrà che, in riferimento alla campagna in corso, il prelievo
si distribuirà su un numero elevato di produttori, invertendo quella
tendenza degli ultimi anni che ha visto una concentrazione delle sanzioni su
poco più di mille allevatori.
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