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L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
 
12
17-23 Mar.

  2006
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Attualità POLITICA

Latte: sospeso il versamento del prelievo

Misure urgenti per il settore agricolo

Con il differimento al prossimo 31 luglio del versamento ad Agea degli importi trattenuti mensilmente viene neutralizzato di fatto per il 2005-2006 lo strumento per dare concreta applicazione al regime delle quote  

Il decreto legge n. 2 del 10-1-2006 relativo agli interventi urgenti in agricoltura è stato convertito e il testo è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11-3-2006.
Nel testo non potevano mancare norme in materia di quote latte. In particolare due sono gli aspetti che interessano.
Quello di minore importanza è contenuto nell’articolo 7 bis e riguarda gli allevatori coinvolti dal problema della lingua blu nel corso della campagna di commercializzazione lattiero-casearia 2002-2003. La novità di maggiore rilevanza riguarda tutti i produttori e interessa la campagna di commercializzazione in corso, nell’ambito della quale sono state apportate modifiche sostanziali al sistema di versamento del prelievo e ai criteri per la chiusura dei conteggi di fine annata. Andando con ordine, la disposizione applicabile ai produttori interessati dalla blue tongue consiste nella restituzione del prelievo imputato e versato dai produttori di latte, in riferimento alla campagna 2002-2003, destinatari di provvedimenti emessi dall’autorità sanitaria competente, che imponevano il blocco delle movimentazioni degli animali in aree interessate da malattie infettive; per tale ragione sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore di latte rispetto a quello di riferimento assegnato.
La nuova legge impone all’Agea di restituire il prelievo supplementare versato e stabilisce che il commissario di governo alla Bse comunichi all’Agea le aziende oggetto di prelievo supplementare.
Trattenute sospese
L’altra disposizione applicabile in materia di quote latte è contenuta nell’articolo 2 ter e dispone il differimento al 31-7-2006 del versamento ad Agea degli importi trattenuti mensilmente dai primi acquirenti a carico dei produttori che hanno superato il quantitativo di riferimento individuale. Tale proroga si applica limitatamente alla campagna di commercializzazione 2005-2006.
Nonostante la limitazione temporale, la nuova norma avrà un effetto importante sullo svolgimento dell’annata di produzione, in particolare sui conteggi di fine periodo.
In pratica, per quest’anno, la trattenuta effettuata dall’industria acquirente a carico del produttore con eccedenze produttive non deve essere versata ad Agea. La proroga al 31 luglio implica, di fatto, la neutralizzazione per il 2005-2006 del versamento anticipato del prelievo mensile sul quale tanto affidamento era stato fatto in passato per sistemare una volta per tutte la vicenda della mancata applicazione del regime delle quote latte in Italia.
Le somme non pagate ai produttori eccedentari restano nella disponibilità dell’industria, in attesa che l’organismo competente esegua i conteggi di fine campagna e imputi a ciascun allevatore l’esatto importo del prelievo da pagare. A quel punto, il primo acquirente versa il dovuto e restituisce all’interessato la parte della trattenuta che è stata oggetto di compensazione. Resta da vedere in che modo sarà possibile utilizzare lo strumento delle idonee garanzie (ad esempio la fideiussione) per non far mancare la liquidità alle aziende zootecniche. Su questo fronte le opinioni non sono concordi. C’è chi sostiene la possibilità di ricorrere a un tale dispositivo, da anni impiegato largamente in Italia, anche dopo la riforma del 2003 con la legge n. 119. Di contro, altri sono più cauti circa tale opzione e sostengono sia necessario eseguire delle attente verifiche.
Chiusura dei conteggi
L’effetto più eclatante che deriva dalla sospensione del versamento del prelievo mensile si avrà al momento della chiusura dei conteggi della campagna.
Con la legge 119 del 2003 i produttori con eccedenze erano divisi in due categorie: quella di coloro che avevano con regolarità ottemperato al versamento degli anticipi su base mensile e quella dei produttori che hanno rifiutato di sottostare a tale regole o si sono assoggettati in modo non del tutto conforme.
La differenza tra le due categorie è sostanziale. Alla prima è riconosciuta la precedenza nell’assegnazione temporanea delle quote inutilizzate e quindi il beneficio di annullare il prelievo calcolato. Tecnicamente questa operazione è definita restituzione del prelievo versato in eccesso ed è possibile nella misura in cui una parte dei produttori di latte non saturi completamente la quota disponibile.
Avendo temporaneamente sospeso lo strumento del prelievo mensile, viene meno anche l’elemento discriminatorio con il quale si individua chi può accedere con precedenza alla ripartizione temporanea delle quote inutilizzate. Tutti sono sullo stesso piano e la chiusura dei conteggi di fine periodo segue l’ordine di priorità stabilito dalla legge 119 (prima la montagna e poi a seguire gli altri).
In tal modo si avrà che, in riferimento alla campagna in corso, il prelievo si distribuirà su un numero elevato di produttori, invertendo quella tendenza degli ultimi anni che ha visto una concentrazione delle sanzioni su poco più di mille allevatori.

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