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Aiuto energetico a bietole e soia nelle domande
pac 2007 |
In fase di recepimento le novità normative dell'unione europea
Le nuove disposizioni intendono semplificare il quadro normativo sulle
colture energetiche e offrire agli agricoltori possibilità di coltivazione e
di reddito aggiuntive
Si sta lavorando a livello ministeriale alla preparazione di un
provvedimento che introduce numerose semplificazioni e nuove regole per
l’erogazione dell’aiuto energetico a favore degli agricoltori che utilizzano
le loro superfici per la produzione di materie prime destinate a produzioni
di tipo energetico, sia con trasformazione presso imprese specializzate, sia
per la trasformazione in azienda (ad esempio biogas).
Un regime più accessibile
L’esigenza di mettere mano alla normativa nazionale si è manifestata a
seguito delle nuove disposizioni che sono state varate a livello comunitario
lo scorso dicembre, con la modifica del regolamento n. 1782/2003,
successivamente seguita dall’aggiornamento del regolamento 1973/2004.
Le novità sono interessanti e numerose e si muovono lungo il solco della
semplificazione e della possibilità di consentire nuove opzioni a favore
degli agricoltori, rendendo più accessibile il regime di aiuto a favore
delle colture energetiche.
Si ricorda che grazie a tale sistema l’Unione Europea eroga, a favore degli
agricoltori che inseriscono nei loro ordinamenti colture destinate ad
agroenergie, un premio di 45 euro/ha, destinati, però, solamente alle
superfici abbinate ai diritti ordinari.
Sono esclusi, pertanto, i terreni a set aside, nei quali si pratica la
coltivazione non food.
Le nuove regole nazionali, con le quali si prende atto della modifica
dell’assetto legislativo europeo, dovrebbero essere varate quanto prima, in
modo da essere recepite per la prima volta nell’ambito della presentazione
della domanda unica di pagamento per l’anno solare 2007.
Una prima novità riguarda la possibilità di coltivare le barbabietole, fino
a oggi escluse dal regime di aiuto energetico, a condizione però che i
prodotti congiunti derivanti dal processo di lavorazione siano impiegati
secondo criteri compatibili con l’ocm zucchero.
Una notizia da tempo attesa dagli agricoltori italiani riguarda la non
applicazione del principio dell’equivalenza alla soia.
Pertanto, è possibile eseguire tale coltivazione e richiedere l’aiuto
energetico anche se il valore dei prodotti destinati a energia (l’olio) non
supera quello delle farine.
Con tale disposizione sarà possibile, finalmente, coltivare la soia e
presentare domanda ai sensi del regime per le colture energetiche,
rispettando, ovviamente, tutti i requisiti stabiliti dalle norme vigenti,
escluso, appunto, la regola dell’equivalenza.
Una terza novità da recepire nella normativa nazionale è l’esclusione
dall’obbligo del contratto per le colture permanenti nel corso degli anni in
cui non c’è produzione.
In questa fase è sufficiente che l’agricoltore presenti una dichiarazione
all’organismo pagatore, mentre il contratto è necessario in occasione del
primo raccolto ed eventualmente per quelli successivi. Un aspetto assai caro
agli agricoltori che trasformano in azienda le materie prime per ricavare
energia, è quello relativo alla denaturazione del raccolto.
Con le nuove regole sancite a livello comunitario, e in via di recepimento
in Italia, non c’è più tale obbligo che crea difficoltà e problemi per i
soggetti interessati, essendo difficile da gestire e attuare.
Contemporaneamente sono stati aboliti gli obblighi relativi alla pesatura e
alla determinazione volumetrica delle materie prime prodotte. In
alternativa, però, lo Stato membro deve provvedere a mettere in atto un
sistema equivalente che eviti speculazioni e comportamenti illeciti. Si
tratta, sostanzialmente, di rafforzare il regime di controlli, in modo da
evitare comportamenti contrari al diritto comunitario.
Cauzioni, si cambia
Cambiamenti in vista anche sul sistema della cauzione.
Come noto, le regole vigenti impongono al collettore o al trasformatore di
versare una somma di 60 euro/ha contrattato.
Grazie alle recenti decisioni prese a livello europeo, ogni Stato membro è
ora in grado di decidere la soppressione dell’obbligo della cauzione, ma
deve necessariamente mettere in atto un sistema alternativo basato sul
riconoscimento degli operatori della filiera (collettori e trasformatori),
sulla fissazione di una serie di requisiti minimi che tali operatori devono
possedere e mantenere nel tempo, su controlli rigorosi e sull’applicazione
di sanzioni a carico degli inadempienti.
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