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L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
 
9
 23 Feb.-2 Mar.

  2006
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Rubriche TRIBUTARIA

Fisco incerto sui titoli della pac

Contabilità e trattamento fiscale da chiarire

I titoli pac, che rappresentano un diritto a incassare dei contributi, sono diversi dai diritti a produrre, come le quote latte, o dai diritti al reimpianto del vigneti. Questa diversità pone problemi di gestione contabile e fiscale che il legislatore deve affrontare al più presto

Nelle scorse settimane le aziende agricole hanno ricevuto dall’Agea la comunicazione con la quale sono stati notificati numero e valore dei diritti pac assegnati, i quali, una volta attribuiti definitivamente, possono anche essere ceduti. Addentrandoci nell’aspetto fiscale dell’argomento, non si può fare a meno di affrontare la materia ricollegandosi e ripercorrendo la vicenda degli altri diritti e quote che ormai da anni regolano alcune produzioni agricole, ai quali i titoli pac si aggiungono, facendo alcune distinzioni particolari.
Un po’ di storia
Finora i contributi pac percepiti dalle aziende erano a tutti gli effetti contributi in conto esercizio, percepiti sulla base delle coltivazioni praticate, e dunque ricavi, i quali andavano ad aumentare il reddito imponibile fiscalmente, anche ai fini Irap, solamente per le aziende che operavano in reddito d’impresa (prevalentemente società, a esclusione delle società semplici). Per la maggior parte degli agricoltori, invece, il loro incasso era irrilevante dal punto di vista fiscale, in quanto il reddito derivante dall’attività agricola era (ed è tuttora) soggetto alle imposte sul reddito in base alle rendite catastali dei terreni; essendo anche escluso dall’applicazione dell’Iva e dall’emissione di fattura, l’importo dei contributi non era per costoro soggetto nemmeno a Irap.
Ora, invece, il contributo viene annualmente percepito sulla base dei diritti pac attribuiti, i quali rappresentano un nuovo titolo che nel settore agricolo va ad aggiungersi a quelli già esistenti, quali ad esempio le quote latte (ma anche i diritti di reimpianto dei vigneti, ecc.); queste vengono contabilmente considerate come immobilizzazioni immateriali, essendo assimilabili a licenze o concessioni, e imputabili alla voce B, I, 4 del bilancio redatto secondo l’articolo 2424 del Codice civile, obbligatorio per le società di capitali, nonché ammortizzate in quanto beni strumentali all’attività agricola svolta.
La vendita delle quote latte va fatturata (al momento del pagamento dell’importo stabilito) applicando l’Iva nella misura del 20%, la quale va versata interamente mentre, nel caso in cui la cessione avvenga unitariamente all’azienda agricola, mediante apposito atto, deve essere pagata l’imposta di registro.
Per coloro che determinano il reddito imponibile sulla base dei costi e ricavi d’esercizio, in quanto operano in reddito d’impresa, al pari di quanto avviene per gli altri beni, la cessione di quote latte produce plusvalenza tassabile, che viene calcolata sulla base della differenza tra il valore di acquisto e quello di vendita. Nel caso di aziende agricole individuali e società semplici, invece, la cessione delle quote rientra nell’attività agricola esercitata, che viene tassata sulla base dei redditi catastali dei terreni condotti e dunque non genera plusvalenza tassabile. L’operazione risulta comunque rilevante ai fini dell’applicazione dell’Irap, se avviene con l’emissione di fattura, poiché la vendita è compresa tra le registrazioni effettuate ai fini Iva che formano la base imponibile. Le società diverse dalle società semplici, soggette al reddito d’impresa, applicano invece l’Irap sulla plusvalenza derivante dalla vendita delle quote; per costoro si evidenzia che i titoli pac assegnati, al pari delle quote latte non acquistate ma attribuite in base alla produzione storica, non vanno ammortizzati in quanto non c’è un costo iniziale e nel caso di cessione l’intero corrispettivo percepito rappresenta una plusvalenza.
Diverse interpretazioni
Sorge dunque anche il problema di valutare, ed esporre contabilmente (per le aziende obbligate al bilancio), una voce patrimoniale che non corrisponde a un costo sostenuto, e successivamente di rilevare annualmente gli incassi dei contributi.
Inoltre, a differenza ad esempio delle quote latte – le quali rappresentano il quantitativo di produzione concesso a ogni azienda e dunque un diritto a produrre, oppure dei diritti di reimpianto dei vigneti che danno all’agricoltore il diritto di impiantare un nuovo vigneto – i titoli pac rappresentano innanzitutto un diritto a incassare dei contributi, e questa differenza crea ulteriori difficoltà nella loro gestione contabile e fiscale.
Infatti, mentre alcune interpretazioni porterebbero alla conclusione che i diritti pac devono subire lo stesso trattamento fiscale e contabile delle immobilizzazioni immateriali, al pari delle quote latte o altri diritti come sopra esaminato, altre interpretazioni, a mio avviso più corrette, prevedono che gli stessi vadano invece assimilati ai crediti. In questo caso i crediti andrebbero inseriti in contabilità al valore (di presumibile realizzo) dei contributi stimati fino al 2013, anno fino al quale rimarrà questo regime della pac, utilizzando come contropartita la voce risconti passivi. Ogni anno i due conti andrebbero chiusi per l’importo incassato, riferito al ricavo d’esercizio. A sfavore di questa tesi potrebbe essere evidenziata la non certezza del credito, che potrebbe divenire inesigibile nel caso di perdita dei requisiti di legge.
La differenza tra le due posizioni non è irrilevante, basti pensare che nel caso di cessione dei crediti, non trattandosi di beni o servizi, l’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.
A oggi non esistono norme e nemmeno principi contabili che aiutino a fare chiarezza sull’argomento e dunque per dare certezza agli operatori del settore si ritiene urgente un intervento del legislatore, altrimenti si rischia la confusione sia da parte di coloro che devono operare nella pratica, sia da parte di coloro che devono verificare il rispetto delle norme.

 

Sommario rivista Daniele Hoffer


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