POLITICA |
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La nuova legge sul bio muove i primi passi |
Tanti nuovi spunti interessanti
Al biologico si vuole riconoscere un ruolo centrale nel mercato
tramite opportuni controlli e regole, per dare piena tutela ai consumatori,
anche in considerazione di una domanda in forte crescita
Venerdì 16 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del
ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Paolo De Castro, il
disegno di legge dal titolo «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività
della produzione agricola con metodo biologico».
Lo schema di provvedimento, come recita il comunicato stampa del Mipaaf, «dà
vita a una disciplina organica del settore dell’agricoltura biologica, con
l’obiettivo di predisporre strumenti idonei perché assuma un ruolo centrale
nel mercato tramite gli opportuni controlli e le regole necessarie a dare
piena tutela ai consumatori, anche in considerazione di una domanda in forte
crescita».
Si tratta di un percorso di modifica che era già stato avviato sotto la
gestione di Alemanno e che ora, nella logica bipartisan che sembra
contraddistinguere le legislature di Centro-destra e Centro-sinistra che si
sono succedute, pare avviato alla conclusione.
Le principali novità
Si tratta di un provvedimento che contiene spunti molto interessanti per il
settore, a cominciare dalle norme in materia di distretti territoriali e
intese di filiera, promozione delle produzioni nazionali, sistema di
controllo e di certificazione, acquacoltura e importazioni.
Innanzi tutto va sottolineato lo sforzo di allargare il campo di
applicazione a prodotti alimentari la cui disciplina comunitaria è ancora
assente e cioè acquacoltura, vino e specie animali diverse da quelle oggi
previste, ad esempio struzzi e conigli.
Sempre con questo obiettivo, la legge introduce l’obbligo, nelle aree di
proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo
ricreativo da parte del pubblico, specialmente se in età scolare, di
adottare tecniche di gestione e manutenzione compatibili con il metodo
biologico.
Secondariamente, il disegno di legge cerca di spingere l’acceleratore sui
consumi di prodotti biologici che, in Italia, sono ancora troppo bassi
rispetto al resto d’Europa.
Per tale motivo sono state previste iniziative, quali:
- un logo nazionale;
- un programma nazionale per l’informazione e la promozione dei prodotti
biologici;
- l’estensione dell’obbligo di utilizzo dei prodotti biologici nella
ristorazione collettiva privata che agisce in regime di convenzione con
l’ente pubblico.
La legge prevede inoltre alcune azioni di rinforzo anche sul versante della
produzione biologica, ad esempio:
- l’istituzione dei distretti biologici;
- le intese di filiera;
- le organizzazioni dei produttori biologici.
Infine sono state previste delle misure specifiche per la salvaguardia di
sementi delle cosiddette «varietà da conservazione», ovvero le varietà, le
popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo,
minacciate da erosione genetica oppure non più coltivate sul territorio
nazionale.
Il sistema di controllo e certificazione
Il disegno di legge interviene anche sul sistema di controllo oggi in
vigore, modificando alcune sue caratteristiche e, in parte, ricercando con
una certa incisività un maggiore coordinamento a livello nazionale.
In questo senso si leggono:
- la chiara definizione di un Comitato consultivo per l’agricoltura
biologica e delle sue commissioni tecniche specialistiche;
- la regolazione del conflitto di interesse per i membri del Comitato di
valutazione degli organismi di controllo;
- l’obbligo dell’accreditamento dell’ente secondo la norma EN 45011;
- l’introduzione dell’autorizzazione a scadenza quadriennale, ma
rinnovabile;
- la redazione di piani tipo di controllo per comparto e/o settore
produttivo, la quale dovrebbe aumentare il livello di sicurezza dei
controlli.
Per quanto concerne gli operatori biologici, il provvedimento regolamenta
alcuni punti deboli che in passato sono emersi, tra cui: il passaggio di un
operatore da un organismo di controllo e certificazione a un altro, allo
scopo di evitare che, in caso di irregolarità e/o infrazioni, egli possa
«dribblare» la sanzione comminata; il Programma annuale di produzione, che
deve essere inviato non più il 31 gennaio dell’anno in corso, ma entro il 30
novembre dell’anno precedente.
Interessante il tentativo di realizzare una forma di maggiore collaborazione
tra enti certificatori e Ministero per quanto concerne il rilascio delle
autorizzazioni all’importazione, almeno fino a quando non sarà pienamente
operativa la recentissima riforma dell’articolo 11 del regolamento Ce n.
2092/91 (vedi anche L’Informatore Agrario n. 5/2007, pag. 16).
Da apprezzare il tentativo di introdurre meccanismi di semplificazione del
sistema di controllo e certificazione, laddove talune condizioni oggettive
consentono di mantenere alto il livello di garanzia, ad esempio in presenza
di distretti biologici e/o intese di filiera.
Per gli enti certificatori il disegno di legge riserva alcune sorprese.
La prima riguarda la tariffa da versare a copertura dei costi di
presentazione della domanda di autorizzazione e dell’iter istruttorio.
La seconda concerne l’obbligo di sottoporre preventivamente ad approvazione
da parte del Ministero, previo parere del Comitato di valutazione, le
variazioni che intendono apportare alla propria struttura e alla propria
documentazione di sistema.
La terza riguarda la definizione di un profilo professionale specifico per
l’ispettore e l’obbligo, per l’ente certificatore, di informare il Ministero
ogni volta che un nuovo soggetto è stato inserito nell’organico, tramite
l’invio del curriculum.
Previsti 20 decreti applicativi
Il provvedimento, sul quale sarà acquisito il parere della Conferenza
Stato-Regioni e che inizierà il suo cammino parlamentare, segnala lo sforzo
del legislatore italiano di mantenersi al passo con i tempi.
Anche a livello comunitario si sta concludendo il processo di modifica del
regolamento Ce n. 2092/91 che per sedici anni ha disciplinato il settore.
Entro il prossimo giugno, ma solo dopo aver acquisito il parere del
Parlamento sulla spinosa questione delle soglie di tolleranza agli ogm, il
Consiglio dei ministri agricoli darà il suo via libera definitivo al nuovo
regolamento.
Due brevissime annotazioni.
La prima: si chiamano organismi di controllo e certificazione e non più
organismi di controllo e anche questo parrebbe un segnale che l’approccio
sia cambiato.
La seconda: il disegno di legge prevede venti decreti da emanarsi in 9 casi
a 90 giorni, in 4 casi a 120 giorni, in 4 casi a 180 giorni dall’entrata in
vigore della legge, mentre in 3 casi non esiste un termine.
Il vecchio decreto legislativo n. 220/95, che ha calcato la scena per dodici
anni, era bastato a se stesso.
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