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L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
8
 23 Feb. - 1 Mar.

  2007
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Attualità POLITICA

La nuova legge sul bio muove i primi passi

Tanti nuovi spunti interessanti
Al biologico si vuole riconoscere un ruolo centrale nel mercato tramite opportuni controlli e regole, per dare piena tutela ai consumatori, anche in considerazione di una domanda in forte crescita


Venerdì 16 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Paolo De Castro, il disegno di legge dal titolo «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola con metodo biologico».
Lo schema di provvedimento, come recita il comunicato stampa del Mipaaf, «dà vita a una disciplina organica del settore dell’agricoltura biologica, con l’obiettivo di predisporre strumenti idonei perché assuma un ruolo centrale nel mercato tramite gli opportuni controlli e le regole necessarie a dare piena tutela ai consumatori, anche in considerazione di una domanda in forte crescita».
Si tratta di un percorso di modifica che era già stato avviato sotto la gestione di Alemanno e che ora, nella logica bipartisan che sembra contraddistinguere le legislature di Centro-destra e Centro-sinistra che si sono succedute, pare avviato alla conclusione.

Le principali novità
Si tratta di un provvedimento che contiene spunti molto interessanti per il settore, a cominciare dalle norme in materia di distretti territoriali e intese di filiera, promozione delle produzioni nazionali, sistema di controllo e di certificazione, acquacoltura e importazioni.
Innanzi tutto va sottolineato lo sforzo di allargare il campo di applicazione a prodotti alimentari la cui disciplina comunitaria è ancora assente e cioè acquacoltura, vino e specie animali diverse da quelle oggi previste, ad esempio struzzi e conigli.
Sempre con questo obiettivo, la legge introduce l’obbligo, nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, specialmente se in età scolare, di adottare tecniche di gestione e manutenzione compatibili con il metodo biologico.
Secondariamente, il disegno di legge cerca di spingere l’acceleratore sui consumi di prodotti biologici che, in Italia, sono ancora troppo bassi rispetto al resto d’Europa.
Per tale motivo sono state previste iniziative, quali:
- un logo nazionale;
- un programma nazionale per l’informazione e la promozione dei prodotti biologici;
- l’estensione dell’obbligo di utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione collettiva privata che agisce in regime di convenzione con l’ente pubblico.
La legge prevede inoltre alcune azioni di rinforzo anche sul versante della produzione biologica, ad esempio:
- l’istituzione dei distretti biologici;
- le intese di filiera;
- le organizzazioni dei produttori biologici.
Infine sono state previste delle misure specifiche per la salvaguardia di sementi delle cosiddette «varietà da conservazione», ovvero le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, minacciate da erosione genetica oppure non più coltivate sul territorio nazionale.

Il sistema di controllo e certificazione
Il disegno di legge interviene anche sul sistema di controllo oggi in vigore, modificando alcune sue caratteristiche e, in parte, ricercando con una certa incisività un maggiore coordinamento a livello nazionale.
In questo senso si leggono:
- la chiara definizione di un Comitato consultivo per l’agricoltura biologica e delle sue commissioni tecniche specialistiche;
- la regolazione del conflitto di interesse per i membri del Comitato di valutazione degli organismi di controllo;
- l’obbligo dell’accreditamento dell’ente secondo la norma EN 45011;
- l’introduzione dell’autorizzazione a scadenza quadriennale, ma rinnovabile;
- la redazione di piani tipo di controllo per comparto e/o settore produttivo, la quale dovrebbe aumentare il livello di sicurezza dei controlli.
Per quanto concerne gli operatori biologici, il provvedimento regolamenta alcuni punti deboli che in passato sono emersi, tra cui: il passaggio di un operatore da un organismo di controllo e certificazione a un altro, allo scopo di evitare che, in caso di irregolarità e/o infrazioni, egli possa «dribblare» la sanzione comminata; il Programma annuale di produzione, che deve essere inviato non più il 31 gennaio dell’anno in corso, ma entro il 30 novembre dell’anno precedente.
Interessante il tentativo di realizzare una forma di maggiore collaborazione tra enti certificatori e Ministero per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni all’importazione, almeno fino a quando non sarà pienamente operativa la recentissima riforma dell’articolo 11 del regolamento Ce n. 2092/91 (vedi anche L’Informatore Agrario n. 5/2007, pag. 16).
Da apprezzare il tentativo di introdurre meccanismi di semplificazione del sistema di controllo e certificazione, laddove talune condizioni oggettive consentono di mantenere alto il livello di garanzia, ad esempio in presenza di distretti biologici e/o intese di filiera.
Per gli enti certificatori il disegno di legge riserva alcune sorprese.
La prima riguarda la tariffa da versare a copertura dei costi di presentazione della domanda di autorizzazione e dell’iter istruttorio.
La seconda concerne l’obbligo di sottoporre preventivamente ad approvazione da parte del Ministero, previo parere del Comitato di valutazione, le variazioni che intendono apportare alla propria struttura e alla propria documentazione di sistema.
La terza riguarda la definizione di un profilo professionale specifico per l’ispettore e l’obbligo, per l’ente certificatore, di informare il Ministero ogni volta che un nuovo soggetto è stato inserito nell’organico, tramite l’invio del curriculum.

Previsti 20 decreti  applicativi
Il provvedimento, sul quale sarà acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e che inizierà il suo cammino parlamentare, segnala lo sforzo del legislatore italiano di mantenersi al passo con i tempi.
Anche a livello comunitario si sta concludendo il processo di modifica del regolamento Ce n. 2092/91 che per sedici anni ha disciplinato il settore.
Entro il prossimo giugno, ma solo dopo aver acquisito il parere del Parlamento sulla spinosa questione delle soglie di tolleranza agli ogm, il Consiglio dei ministri agricoli darà il suo via libera definitivo al nuovo regolamento.
Due brevissime annotazioni.
La prima: si chiamano organismi di controllo e certificazione e non più organismi di controllo e anche questo parrebbe un segnale che l’approccio sia cambiato.
La seconda: il disegno di legge prevede venti decreti da emanarsi in 9 casi a 90 giorni, in 4 casi a 120 giorni, in 4 casi a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, mentre in 3 casi non esiste un termine.
Il vecchio decreto legislativo n. 220/95, che ha calcato la scena per dodici anni, era bastato a se stesso.

Sommario rivista Davide Pierleoni


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