POLITICA |
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Riconoscimento delle op, cambiano i requisiti |
Approvate nuove regole
Stabiliti il nuovo numero minimo di produttori e il grado di
rappresentatività necessari. Alle Regioni, che possono introdurre parametri
più severi, affidati ruoli di accertamento e controllo
È stato definitivamente varato il provvedimento applicativo del decreto
legislativo n. 102 del 27-5-2005 in materia di organizzazione economica dei
produttori agricoli e di regolazione dei mercati agroalimentari.
Si tratta di un decreto ministeriale con il quale si sono risolte alcune
lacune e sono state fissate delle regole. Precisamente:
- sono stati stabiliti i requisiti minimi che le organizzazioni dei
produttori devono possedere per essere riconosciute dalle competenti
autorità: operare nell'ambito delle loro attività caratteristiche ed essere
iscritte allo specifico albo nazionale;
- sono state definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni dei produttori, in modo da tenere sotto costante osservazione
il loro operato e, in particolare, la loro capacità di svolgere le funzioni
previste dalla normativa nazionale e di conservare nel tempo i requisiti
minimi stabiliti;
- infine sono state individuate le modalità e le procedure per revocare il
riconoscimento alle op che non soddisfano più i requisiti prescritti.
Il decreto ministeriale è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
alla fine dello scorso mese di gennaio e ora deve solo essere pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Non è esclusa la possibilità che le Regioni intervengano con propri
provvedimenti per legiferare in materia di requisiti minimi per il
riconoscimento, ma a condizione che i parametri introdotti a livello
regionale siano superiori e più severi di quelli contenuti nel decreto del
Mipaaf.
Inoltre, prima dell'applicazione di quanto disposto nel decreto è necessario
che Ministero e Regioni concordino insieme delle linee guida nazionali, per
stabilire ulteriori dettagli operativi, per l'acquisizione di ulteriori
informazioni sull'attività delle op e per il monitoraggio delle attività
relative all'attuazione delle disposizioni sulla regolazione dei mercati.
La concreta applicazione di quanto disposto dal nuovo provvedimento in
materia di riconoscimento delle op e di controllo delle loro attività è
demandata alle Regioni che, pertanto, hanno una grande responsabilità nel
far funzionare il nuovo schema di organizzazione economica della produzione
agricola, imperniato su organismi gestiti dagli agricoltori, in grado di
concentrare l'offerta ed essere diretti protagonisti sul mercato, con
un'attività di commercializzazione e di marketing gestita direttamente.
Spetta alle Regioni esercitare le attività di controllo e di accertamento ex
ante, cioè in sede di primo riconoscimento di una organizzazione, ed ex post
per certificarne il regolare svolgimento. Per consolidare tale secondo
ruolo, il provvedimento assegna loro il potere di sancire la revoca del
riconoscimento.
I nuovi parametri
Venendo agli aspetti che maggiormente interessano gli agricoltori
intenzionati a giocare la sfida dell'aggregazione dell'offerta, i parametri
minimi che una op deve possedere per il riconoscimento sono i seguenti:
- numero minimo di produttori, che va da 5 a 50 a seconda dei comparti
produttivi considerati. Per olive, patate, tabacco e vino c'è bisogno di più
agricoltori aderenti. Per gli altri settori bastano 5 produttori;
- rappresentatività, che si esprime sotto forma di quota percentuale di
produzione commercializzata, conferita dai soci, rispetto alla produzione
lorda vendibile regionale. Per tutti i settori la quota coperta dalla op
deve essere come minimo del 3%. Fanno eccezione l'agricoltura biologica e l'agroenergia,
settori per i quali non è richiesta alcuna percentuale minima di
rappresentatività;
- in alternativa al peso sulla plv regionale può essere preso in
considerazione, ai fini del riconoscimento, il parametro del valore minimo
della produzione commercializzata dalla op. Il decreto Mipaaf ha stabilito
al riguardo dei parametri che vanno da 300.000 euro fino a 1,5 milioni di
euro, a seconda dei settori considerati. Così, ad esempio, una op che opera
nel comparto delle api, che intende essere riconosciuta, potrebbe ottenere
l'iscrizione all'albo nazionale nel caso avesse un fatturato diretto
superiore a 300.000 euro, pur non rappresentando almeno il 3% della plv
regionale. Per una op del tabacco occorrono almeno 1,5 milioni di euro.
Rappresentatività a piccoli passi
Il provvedimento ministeriale disciplina i casi particolari in cui una
organizzazione economica associa aderenti localizzati in più regioni
produttive. Inoltre detta specifiche disposizioni sulla gradualità temporale
per il raggiungimento dei requisiti minimi in materia di commercializzazione
diretta della produzione di ogni singolo socio. Come noto, al riguardo, il
decreto n. 102/2005 prevede che si debba vendere direttamente almeno il 75%
della produzione. Con il provvedimento applicativo, il Mipaaf ha voluto
introdurre un meccanismo di gradualità e ha stabilito che tale rigido
parametro può essere raggiunto entro la fine del terzo anno di attività
successivo al riconoscimento. Il decreto ministeriale individua due
tipologie di op: quelle a carattere universale e quelle specializzate.
Le prime trattano tutti i prodotti di un intero settore (ad esempio le
organizzazioni che operano in campo lattiero-caseario e si interessano di
latte bovino, ovino, bufalino, ecc.). Le seconde sono invece quelle che,
nell'ambito di un certo settore, si occupano di uno o più prodotti (ad
esempio una organizzazione economica che vende latte bovino, nell'ambito del
settore lattiero-caseario).
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