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L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
 
8
 17-23 Feb.

  2006
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Attualità POLITICA

Misure urgenti per l’agricoltura solo a fine Legislatura

Tra gli ultimi atti del Governo va segnalato quello di interesse agricolo che prevede, oltre alla soluzione della titolarità dei titoli pac sulle soccide, una importante apertura per incentivare l’utilizzo di energia da fonti agricole rinnovabili

Il Senato ha approvato il provvedimento di conversione in legge del decreto n. 2 del 10-1-2006 in materia di interventi urgenti in agricoltura. Ora l’ultima parola spetta alla Camera dei deputati che dovrebbe ratificare definitivamente il testo.
Nel corso della discussione politica numerose e importanti sono state le nuove disposizioni introdotte. Oltre al capitolo del condono previdenziale (vedi articolo a pag. 11), particolare rilevanza rivestono le nuove norme in materia di:
- ripartizione dei diritti disaccoppiati maturati a seguito di contratti di allevamento di bovini da carne in soccida;
- gestione della campagna lattiero-casearia 2006-2007 per quanto riguarda le multe per le eccedenze del latte;
- misure per incentivare l’utilizzo dei biocarburanti.
Contratti di soccida
La questione soccida è stata risolta con una decisione pragmatica che prevede la divisione dei titoli pac maturati nel corso del periodo di riferimento 2000-2002 al 50% tra le due figure coinvolte: metà al soccidante proprietario degli animali e metà al soccidario che ha svolto l’attività di allevamento e ha detenuto e avuto cura degli animali. Tale soluzione si applica «ove non diversamente disposto» e cioè fatta salva la possibilità per i soggetti interessati di accordarsi utilizzando una diversa chiave di ripartizione.
Fino a oggi, la problematica della soccida è stata affrontata con provvedimenti ministeriali e di Agea che prevedevano l’assegnazione del diritto in capo al soccidante, con l’utilizzo annuale assoggettato al consenso del soccidario. In pratica, una specie di potere di veto che però aveva posto in condizione di difficoltà quest’ultimo.
Gli stessi soccidanti non hanno approvato la scelta fatta e hanno presentato ricorsi opponendosi ai vari provvedimenti.
Ne è derivato un contenzioso lungo e incerto che ora potrebbe essere archiviato alla luce delle scelte politiche che sono state assunte a livello parlamentare. La divisione al 50% è una via di mezzo che dovrebbe ristabilire un equilibrio tra le parti, ma che non è stata favorevolmente accettata dalle organizzazioni che tutelano i soccidanti.
Quote latte
In materia di quote latte il testo in via di definitiva conversione introduce una disposizione ambigua, i cui effetti concreti non sono ancora ben chiari. In pratica, è sancita la proroga al 31 luglio 2006 dell’obbligo da parte dei primi acquirenti di latte di versare nelle casse di Agea il prelievo supplementare incassato mensilmente dai produttori che superano il limite quantitativo della quota aziendale disponibile.
In pratica, è stata introdotta una modifica temporanea della legge 119/2003 che congela per un anno lo strumento del versamento anticipato delle multe sulle eccedenze di produzione. Dispositivo questo previsto per disincentivare i produttori dall’oltrepassare la quota, agendo immediatamente sulla liquidità aziendale, senza attendere il momento della chiusura dei conteggi della campagna e scoraggiando, in una certa misura, le azioni di contenzioso promosse dopo l’imputazione del prelievo supplementare annuale.
Per la campagna in corso i primi acquirenti non effettuano il versamento mensile ad Agea, anche se sono comunque tenuti ad attuare le trattenute dei pagamenti a carico dei produttori con eccedenze.
La nuova disposizione disturba in una certa misura il processo di graduale, piena attuazione della legge 119/2003 e, soprattutto, incide sui conteggi di fine periodo, quando si dovrà effettuare la distribuzione delle quote non utilizzate a favore dei produttori che hanno registrato eccedenze. Nelle due precedenti campagne di commercializzazione è stata attuata prima la restituzione a favore dei produttori in regola con i versamenti anticipati e poi, in caso di ulteriori disponibilità di quote inutilizzate, si è proceduto con la compensazione per quelli non in regola.
Per il 2006-2007 non si potrà fare la distinzione tra le procedure della restituzione e della compensazione. Ci sarà un unico conteggio, eseguito applicando le categorie di priorità individuate nella legge 119/2003.
Agrienergie
Infine, al decreto in conversione è stato inserito un atteso emendamento in materia di interventi nel settore agroenergetico, tutti finalizzati a incentivare la filiera dell’utilizzo di materie prime agricole e dei relativi sottoprodotti e prodotti congiunti nel settore della produzione di energia, di elettricità e di calore.
In sintesi, il pacchetto delle norme agroenergetiche si può distinguere in quattro importanti dispositivi. Il primo è il programma di defiscalizzazione con una esenzione totale dalle accise, da finanziare con un prelievo annuale sulle entrate del lotto.
Il secondo riguarda l’introduzione di un tasso minimo di incorporazione dei biocarburanti nel gasolio e nella benzina: si parte con l’1% nel 2006 e si arriva al 5% nel 2010.
Quindi sono state introdotte una serie di disposizioni finalizzate a favorire l’integrazione della filiera agroenergetica e l’organizzazione economica della stessa, favorendo il modello previsto nella legge sulla regolazione dei mercati (intese di filiera, contratto quadro e contratti di coltivazione).
Il quarto pilastro sul quale si basa l’intervento in materia di energie da fonti agricole rinnovabili è l’assimilazione alle attività connesse ai fini fiscali anche della produzione in azienda agricola dell’energia termica proveniente dalle biomasse e l’impiego del fotovoltaico.

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