POLITICA |
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Indicazione d’origine in etichetta, per ora vince
il no dell’Europa |
Si apre una lunga controversia.
Il disegno di legge comunitaria 2007 ha accolto i rilievi della Commissione
europea e abroga gli articoli della legge n. 204/2004 contestati, tra i
quali vi è quello relativo all’indicazione obbligatoria nell’etichettatura
dell’origine dei prodotti alimentari
L’Unione Europea non ne vuol sapere delle disposizioni
italiane in materia di indicazione dell’origine della materia prima agricola
utilizzata nelle produzioni alimentari e ora la legge n. 204/2004 deve
essere modificata, sopprimendo le parti dove erano per l’appunto introdotte
tali norme.
Fin dal primo momento, la Commissione aveva espresso dubbi e perplessità
sulla decisione italiana di prevedere in maniera generalizzata (per tutte le
produzioni agroalimentari) l’obbligo di inserire nelle etichette l’origine
della materia prima agricola, invocando argomentazioni forti legate alla
compatibilità con il Trattato Ue e con le specifiche norme comunitarie in
materia di etichettatura.
Poi, nel mese di ottobre 2006, la Commissione si è decisa a inviare una
formale nota allo Stato italiano, con la quale ha dato un mese di tempo per
una risposta soddisfacente e definitiva.
La legge comunitaria 2007
Le competenti autorità nazionali hanno fornito secondo i tempi indicati le
necessarie rassicurazioni e ora non resta che compiere l’ultimo atto
ufficiale di questa vicenda: l’abrogazione degli articoli della legge
nazionale contestati da Bruxelles.
Il Governo vi ha provveduto in questi giorni con la presentazione del
disegno di legge contenente le disposizioni per gli adempimenti degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea: la
cosiddetta legge comunitaria relativa all’anno 2007.
L’articolo 7 di questo provvedimento, che ha appena iniziato l’iter
parlamentare, modifica la legge 204 del 3-8-2004 e dispone le seguenti
abrogazioni:
• l’articolo 1, comma 3-bis, relativo all’utilizzo della denominazione
vitello;
• l’articolo 1-bis, relativo all’indicazione obbligatoria nell’etichettatura
dell’origine dei prodotti alimentari. In pratica, la disposizione di legge
in via di abrogazione prevedeva che nei successivi sei mesi alla
promulgazione della stessa i Ministeri competenti (politiche agricole e
attività produttive) avrebbero dovuto emanare dei provvedimenti per dettare
le modalità di attuazione. Tale attività non si è mai concretizzata, perché
si è deciso di soprassedere, alla luce delle contestazioni da subito
formulate dalla Commissione europea;
• l’articolo 1-ter, specifico per l’etichettatura degli oli di oliva, che
sancisce l’obbligo di indicare il luogo di coltivazione e di molitura delle
olive nelle etichette che accompagnano gli oli vergini ed extravergini.
Anche in questo caso, la concreta applicazione della norma è subordinata
alla definizione di provvedimenti di attuazione che non sono mai stati
emanati per le stesse motivazioni indicate al punto precedente.
In definitiva, che la questione dell’obbligo dell’origine fosse controversa
era emerso chiaramente fin dalle settimane successive all’approvazione delle
legge, tanto che una prima dettagliata reazione della Commissione,
contenente delle contestazioni alle disposizioni nazionali, è stata
trasmessa il 26 -10- 2004, sia alle autorità italiane sia a Federalimentare,
la quale, come noto, ha esercitato una forte opposizione al provvedimento
sull’origine e ha investito direttamente l’Esecutivo comunitario, proprio
con l’intenzione di bloccare l’iniziativa, giudicata contraria agli
interessi delle imprese industriali. I rilievi dei servizi comunitari sono
riconducibili essenzialmente alla mancata notifica preventiva
dell’iniziativa legislativa italiana ai servizi della Commissione, per le
valutazioni di rito circa la compatibilità con le norme tecniche vigenti a
livello comunitario e alla contraddizione delle disposizioni italiane con il
diritto comunitario in vigore, in particolare con l’articolo 28 del Trattato
e alla direttiva 2000/13/Ce in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari. La regola base europea a tale riguardo è che l’indicazione
obbligatoria e generalizzata, del luogo di origine o di provenienza della
materia prima agricola, incita il consumatore a preferire i prodotti
nazionali. In base alle disposizioni europee vigenti, la specificazione
dell’origine può essere apposta sull’etichetta soltanto qualora il
consumatore possa essere indotto in errore circa l’origine o la provenienza
effettiva del prodotto.
Alternative difficili
Cosa succede adesso?
Intanto, c’è da seguire con attenzione il percorso parlamentare che porterà
alla definitiva approvazione della legge comunitaria 2007.
Non ci sono alternative a quanto è stato proposto nel disegno di legge
governativo, ma non dev’essere trascurato il fatto che i parlamentari
italiani non sono certo contenti di soccombere senza opporre qualche
resistenza, anche perché la legge 204/2004 era stata voluta in maniera
trasversale da tutti gli schieramenti politici.
Una soluzione alternativa deve essere necessariamente trovata, non fosse
altro perché ci sono settori dove è assolutamente necessaria una maggiore
trasparenza (si veda tra tutti l’olio di oliva) e la strada dell’origine è
sicuramente coerente con due obiettivi fondamentali: la valorizzazione della
produzione agricola nazionale e la corretta informazione del consumatore.
La tormentata
storia dell’obbligo dell’indicazione dell’origine della materia
prima agricola nelle etichette |
Fase 1 |
Approvazione della legge n. 204 del 3-8-2004 |
Fase 2 |
Prime contestazioni della Commissione europea fin dal mese di
settembre del 2004, culminate con la nota del 26-10-2004 con la
quale si formulano una serie di rilievi critici in ordine alla
compatibilità con il diritto comunitario |
Fase 3 |
Pubblicazione della circolare del Ministero delle attività produttive,
con la quale si precisa che l’operatività degli obblighi
sull’etichettatura è subordinata all’entrata in vigore dei decreti
ministeriale applicativi |
Fase 4 |
Nota ufficiale della Commissione del 13-10-2006, con la quale la
Commissione ha chiesto alle autorità italiane di far conoscere le
proprie decisioni in ordine all’abrogazione delle norme
sull’origine. Nota ufficiale della Commissione del 13-10-2006, con
la quale la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di far
conoscere le proprie decisioni in ordine all’abrogazione delle norme
sull’origine |
Fase 5 |
Risposta del Mipaaf alla nota comunitaria del 13-10-2006 con la quale
si annuncia l’avvio di un iter parlamentare per l’abrogazione delle
norme contestate |
Fase 6 |
Presentazione della legge comunitaria per l’anno 2007 con le norme
sull’abrogazione |
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