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L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
7
 16 - 22 Feb.

  2007
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Attualità POLITICA

Indicazione d’origine in etichetta, per ora vince il no dell’Europa

Si apre una lunga controversia.

Il disegno di legge comunitaria 2007 ha accolto i rilievi della Commissione europea e abroga gli articoli della legge n. 204/2004 contestati, tra i quali vi è quello relativo all’indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari

L’Unione Europea non ne vuol sapere delle disposizioni italiane in materia di indicazione dell’origine della materia prima agricola utilizzata nelle produzioni alimentari e ora la legge n. 204/2004 deve essere modificata, sopprimendo le parti dove erano per l’appunto introdotte tali norme.
Fin dal primo momento, la Commissione aveva espresso dubbi e perplessità sulla decisione italiana di prevedere in maniera generalizzata (per tutte le produzioni agroalimentari) l’obbligo di inserire nelle etichette l’origine della materia prima agricola, invocando argomentazioni forti legate alla compatibilità con il Trattato Ue e con le specifiche norme comunitarie in materia di etichettatura.
Poi, nel mese di ottobre 2006, la Commissione si è decisa a inviare una formale nota allo Stato italiano, con la quale ha dato un mese di tempo per una risposta soddisfacente e definitiva.

La legge comunitaria 2007
Le competenti autorità nazionali hanno fornito secondo i tempi indicati le necessarie rassicurazioni e ora non resta che compiere l’ultimo atto ufficiale di questa vicenda: l’abrogazione degli articoli della legge nazionale contestati da Bruxelles.
Il Governo vi ha provveduto in questi giorni con la presentazione del disegno di legge contenente le disposizioni per gli adempimenti degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea: la cosiddetta legge comunitaria relativa all’anno 2007.
L’articolo 7 di questo provvedimento, che ha appena iniziato l’iter parlamentare, modifica la legge 204 del 3-8-2004 e dispone le seguenti abrogazioni:
• l’articolo 1, comma 3-bis, relativo all’utilizzo della denominazione vitello;
• l’articolo 1-bis, relativo all’indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari. In pratica, la disposizione di legge in via di abrogazione prevedeva che nei successivi sei mesi alla promulgazione della stessa i Ministeri competenti (politiche agricole e attività produttive) avrebbero dovuto emanare dei provvedimenti per dettare le modalità di attuazione. Tale attività non si è mai concretizzata, perché si è deciso di soprassedere, alla luce delle contestazioni da subito formulate dalla Commissione europea;
• l’articolo 1-ter, specifico per l’etichettatura degli oli di oliva, che sancisce l’obbligo di indicare il luogo di coltivazione e di molitura delle olive nelle etichette che accompagnano gli oli vergini ed extravergini. Anche in questo caso, la concreta applicazione della norma è subordinata alla definizione di provvedimenti di attuazione che non sono mai stati emanati per le stesse motivazioni indicate al punto precedente.
In definitiva, che la questione dell’obbligo dell’origine fosse controversa era emerso chiaramente fin dalle settimane successive all’approvazione delle legge, tanto che una prima dettagliata reazione della Commissione, contenente delle contestazioni alle disposizioni nazionali, è stata trasmessa il 26 -10- 2004, sia alle autorità italiane sia a Federalimentare, la quale, come noto, ha esercitato una forte opposizione al provvedimento sull’origine e ha investito direttamente l’Esecutivo comunitario, proprio con l’intenzione di bloccare l’iniziativa, giudicata contraria agli interessi delle imprese industriali. I rilievi dei servizi comunitari sono riconducibili essenzialmente alla mancata notifica preventiva dell’iniziativa legislativa italiana ai servizi della Commissione, per le valutazioni di rito circa la compatibilità con le norme tecniche vigenti a livello comunitario e alla contraddizione delle disposizioni italiane con il diritto comunitario in vigore, in particolare con l’articolo 28 del Trattato e alla direttiva 2000/13/Ce in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. La regola base europea a tale riguardo è che l’indicazione obbligatoria e generalizzata, del luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola, incita il consumatore a preferire i prodotti nazionali. In base alle disposizioni europee vigenti, la specificazione dell’origine può essere apposta sull’etichetta soltanto qualora il consumatore possa essere indotto in errore circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto.

Alternative difficili
Cosa succede adesso?
Intanto, c’è da seguire con attenzione il percorso parlamentare che porterà alla definitiva approvazione della legge comunitaria 2007.
Non ci sono alternative a quanto è stato proposto nel disegno di legge governativo, ma non dev’essere trascurato il fatto che i parlamentari italiani non sono certo contenti di soccombere senza opporre qualche resistenza, anche perché la legge 204/2004 era stata voluta in maniera trasversale da tutti gli schieramenti politici.
Una soluzione alternativa deve essere necessariamente trovata, non fosse altro perché ci sono settori dove è assolutamente necessaria una maggiore trasparenza (si veda tra tutti l’olio di oliva) e la strada dell’origine è sicuramente coerente con due obiettivi fondamentali: la valorizzazione della produzione agricola nazionale e la corretta informazione del consumatore.

La tormentata storia dell’obbligo dell’indicazione dell’origine della materia prima agricola nelle etichette

Fase 1

Approvazione della legge n. 204 del 3-8-2004

Fase 2

Prime contestazioni della Commissione europea fin dal mese di settembre del 2004, culminate con la nota del 26-10-2004 con la quale si formulano una serie di rilievi critici in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario

Fase 3

Pubblicazione della circolare del Ministero delle attività produttive, con la quale si precisa che l’operatività degli obblighi sull’etichettatura è subordinata all’entrata in vigore dei decreti ministeriale applicativi

Fase 4

Nota ufficiale della Commissione del 13-10-2006, con la quale la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di far conoscere le proprie decisioni in ordine all’abrogazione delle norme sull’origine. Nota ufficiale della Commissione del 13-10-2006, con la quale la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di far conoscere le proprie decisioni in ordine all’abrogazione delle norme sull’origine

Fase 5

Risposta del Mipaaf alla nota comunitaria del 13-10-2006 con la quale si annuncia l’avvio di un iter parlamentare per l’abrogazione delle norme contestate

Fase 6

Presentazione della legge comunitaria per l’anno 2007 con le norme sull’abrogazione


 

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