POLITICA |
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Si completa il quadro degli aiuti ai produttori
di tabacco |
A partire dal 2006 e fino al 2009 la liquidazione dei premi accoppiati
ruota attorno al dispositivo della contrattazione preliminare e della
verifica a fine campagna dell’eventuale superamento del massimale
finanziario disponibile per stabilire l’aiuto definitivo al produttore
Le Regioni e il Mipaf hanno sancito l’accordo politico per la
determinazione delle modalità di gestione a livello nazionale degli aiuti
accoppiati a favore dei produttori di tabacco e tra qualche giorno il
relativo decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Con questo provvedimento si completa il set delle disposizioni di attuazione
della riforma dell’organizzazione comune di mercato per il tabacco varata
dal Consiglio dei ministri agricoli nell’aprile 2004.
Dal 2006 al 2009 convivono due regimi di sostegno: il regime disaccoppiato,
con i pagamenti diretti per il tabacco che confluiscono nei titoli pac, la
cui erogazione è indipendente dalle scelte produttive seguite
dall’agricoltore beneficiario; il regime accoppiato che prevede l’effettiva
erogazione dei contributi in presenza di una produzione e di un contratto di
coltivazione tra agricoltore e acquirente industriale.
Al disaccoppiamento vanno il 40% dei premi storici, al lordo delle
trattenute per la riserva, la modulazione e il rispetto del massimale
finanziario nazionale. Il rimanente 60%, al lordo delle trattenute per la
modulazione, rimane legato alla produzione.
Dal 2010 in avanti si entra nella fase di pieno regime: scompaiono gli aiuti
legati al prodotto e rimane solo il disaccoppiamento, la cui aliquota sale
al 50% rispetto ai premi storici. Il rimanente 50% confluisce nel secondo
pilastro della pac (sviluppo rurale), per finanziare la riconversione
produttiva dei tabacchicoltori che abbandoneranno l’attività.
A partire dall’estate 2006, l’Italia aveva predisposto diversi interventi,
sia di natura legislativa (le decisioni politiche sulle modalità di
attuazione della riforma), sia amministrativa (le procedure per la prima
applicazione della riforma).
All’appello mancava un ultimo tassello: i criteri per la gestione del regime
degli aiuti accoppiati. Ora che sono stati varati si può dare luogo alle
operazioni di contrattazione e di coltivazione per l’anno 2006.
I soggetti economici interessati al regime di aiuti sono tre: i produttori
di tabacco aventi diritto ad accedere ai premi accoppiati; le associazioni
di produttori che gestiscono la fase contrattuale (per i soli produttori
associati) e possono effettuare la cernita o l’allestimento della
produzione; le imprese di prima trasformazione che acquistano la materia
prima e procedono alla successiva lavorazione.
Le associazioni dei produttori e le imprese trasformatrici possono operare
nella misura in cui siano state preventivamente riconosciute dal competente
organismo dello Stato membro e rispondano ai requisiti stabiliti nella
vigente normativa.
La contrattazione preventiva
Tutto il sistema che porta all’utilizzo dei circa 200 milioni di euro per
gli aiuti accoppiati (al lordo degli aiuti destinati ai produttori storici
pugliesi) e alla liquidazione dei premi per i produttori di tabacco in
attività, ruota attorno al dispositivo della contrattazione preliminare, con
il quale il produttore si impegna a eseguire la coltivazione salvo le
verifiche e la successiva autorizzazione di Agea, a trasformare l’impegno
preliminare in contratto di coltivazione definitivo.
La contrattazione preventiva si pone due importanti obiettivi: consentire il
pieno sfruttamento del massimale di risorse finanziarie disponibile a favore
del nostro Paese per il regime di aiuti legati alla produzione; tutelare la
figura dei produttori storici, attraverso delle forme di garanzia a loro
favore e scaricando i rischi di superamento del massimale a carico di coloro
che incrementano i volumi produttivi rispetto al passato.
Il meccanismo si basa sulla fissazione di due variabili di riferimento:
l’importo indicativo dell’aiuto e quello definitivo.
Il primo è fissato all’epoca della contrattazione preliminare, il suo
livello è differenziato in funzione della varietà di tabacco (l’importo è
diverso a seconda della categoria) e delle specificità produttive locali (a
parità di varietà il premio può essere differente a seconda dell’area dove è
localizzato il produttore potenziale beneficiario). Il premio indicativo
unitario è stabilito a un livello ben superiore a quanto sarebbe necessario
per coprire il 60% degli aiuti storici che non sono confluiti nei titoli
disaccoppiati. In tal modo si ha la quasi certezza di utilizzare per intero
le risorse a disposizione.
Il premio definitivo è stabilito a consuntivo, sulla base delle consegne di
materia prima eseguite, confrontato con il plafond finanziario.
Nel caso la verifica dei dati della contrattazione preliminare facesse
emergere un possibile superamento del massimale finanziario, la
sottoscrizione del contratto individuale di coltivazione è autorizzata
dall’Agea nei limiti del massimo quantitativo annuale ammesso a premio
nell’ultimo triennio a favore di ciascun produttore.
In pratica, eventuali superamenti del massimale saranno neutralizzati
attraverso un sistema di penalizzazioni che colpisce in modo specifico i
produttori che hanno sottoscritto contratti preliminari per volumi superiori
al livello storico dei tre anni precedenti.
Mentre si attende la pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale, gli
operatori economici stanno già avviando le discussioni per stabilire i
prezzi della materia prima e le altre variabili contrattuali. Nel contempo,
a livello ministeriale si ragiona per stabilire il livello indicativo
dell’aiuto.
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