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L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
 
3
 20-26 Gen.

  2006
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Rubriche TRIBUTARIA

La nuova tassazione delle plusvalenze

Interessati i trasferimenti di immobili

La vendita di immobili, acquistati o costruiti da meno di 5 anni, effettuata da privati, che genera una plusvalenza, è soggetta dal 1° gennaio 2006 a una imposta sostitutiva del 12,5%. Il nuovo sistema consente un significativo risparmio fiscale

La Finanziaria 2006 ha rivoluzionato la tassazione delle plusvalenze che si realizzano in presenza di trasferimenti di immobili effettuati da privati; in virtù di quanto previsto nella legge n. 266/2005, i maggiori valori (rispetto a quelli di acquisizione) che vengono realizzati con le vendite di fabbricati o terreni sono infatti ora soggetti a un’imposta sostitutiva del 12,5%.
L’articolo 67 del Testo unico sulle imposte sui redditi (Tuir) individua, tra i redditi diversi da assoggettare a tassazione, anche le plusvalenze realizzate mediante la vendita di immobili (fabbricati o terreni agricoli), acquistati o costruiti da meno di 5 anni, con esclusione di quelli avuti in successione o donazione, e delle abitazioni che, per la maggior parte del periodo di possesso, sono state utilizzate come abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari; sono plusvalenze tassabili anche quelle realizzate con la vendita di terreni edificabili.
La plusvalenza consiste nella differenza tra il valore di vendita dell’immobile e quello di acquisto, oppure, nel caso di acquisizione gratuita (successione o donazione), tra il valore di vendita e quello dichiarato a suo tempo nelle denunce e negli atti; i valori di acquisizione vanno aumentati di ogni altro costo inerente agli immobili, successivamente sostenuto.
Finora, queste plusvalenze venivano tassate sulla base dell’aliquota Irpef media, calcolata sui due anni precedenti, in base ai redditi dichiarati dal contribuente che vende gli immobili (nel caso di tassazione separata), oppure con l’aliquota Irpef applicata in dichiarazione per tutti gli altri redditi; ora, invece, viene applicata un’imposta sostitutiva del 12,5%, sulle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche con la vendita di aree fabbricabili e di fabbricati o terreni acquistati da meno di 5 anni, con un risparmio fiscale non indifferente.
La nuova agevolazione si attua mediante apposita dichiarazione che, al momento del rogito, il venditore deve rendere al notaio, il quale, su delega del contribuente, provvede a determinare, riscuotere e versare l’imposta al Fisco, utilizzando il modello F24, con codice tributo 1107, riportando come anno di riferimento quello in cui è avvenuta la cessione del bene.
Nel caso di vendita di un’area edificabile, come anche di un terreno agricolo acquistato da meno di 5 anni, bisogna comunque sottolineare che, per il momento, la norma potrebbe risultare poco interessante per coloro che hanno fatto, o prevedono di fare, la rivalutazione dei terreni mediante perizia con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% (si veda L’Informatore Agrario n. 50/2005); costoro, infatti, avendo stimato il terreno a un valore aggiornato e potendo utilizzare questo valore per il calcolo della plusvalenza in luogo di quello di acquisto, rendono così minima o nulla la differenza con il prezzo di vendita, abbattendo l’importo tassabile.
La nuova tassazione non si applica invece nel caso di plusvalenze realizzate con la lottizzazione di terreni.
L’acquisto di abitazioni
La Finanziaria 2006 ha portato delle novità anche per le compravendite di abitazioni e relative pertinenze tra privati; dal 1° gennaio scorso, l’acquirente può infatti calcolare l’imposta di registro da versare, sul valore determinato in base alle rendite catastali e non più sulla base del prezzo dichiarato nell’atto di vendita. Anche in questo caso, l’applicazione della nuova tassazione deve essere espressamente richiesta dalle parti al momento del rogito.
Nel caso di acquisto di prima casa, per determinare l’imponibile su cui calcolare l’imposta di registro si deve dunque rivalutare del 5% la rendita catastale dell’abitazione e moltiplicarla per 110 (oppure rendita×115,5); se non si tratta invece di prima casa, la rendita catastale, rivalutata del 5%, va moltiplicata per 120 (oppure rendita×126). Nel rogito vengono dunque dichiarati due valori: il prezzo pattuito tra le parti per la cessione del fabbricato e il valore determinato sulla base delle rendite su cui calcolare le imposte di registro, ipotecarie e catastali. Questo comporterà sicuramente maggiore trasparenza nei dati indicati negli atti di compravendita, cosa che agevolerà il Catasto negli aggiornamenti delle tariffe d’estimo, nonché, dal punto di vista legale, maggiori garanzie per l’acquirente, che vede così ufficializzata la spesa sostenuta. Il Fisco coprirà in parte le minori entrate conseguenti all’applicazione della nuova tassazione con i maggiori incassi relativi all’Iva calcolata sulle parcelle dei notai, i cui compensi vengono determinati sulla base del prezzo dell’immobile oggetto di compravendita (sono stati comunque previsti degli sconti per contenere gli aumenti), nonché con le maggiori imposte che i contribuenti dovranno in futuro versare relativamente a Irpef e Ici, quando saranno aggiornate le rendite catastali dei fabbricati.

Sommario rivista Daniele Hoffer


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