POLITICA |
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Via alla ricognizione preventiva sul latte bovino |
Appuntamento importante per i produttori
Gli allevatori devono verificare con attenzione la situazione aziendale
comunicando eventuali trasformazioni che possono incidere
sull’entità degli aiuti da percepire dal 2006 in poi
Con la pubblicazione della circolare Agea del 12-1-2006 parte l’ultima
fase che condurrà, entro alcune settimane, alla prima applicazione del
regime del pagamento unico aziendale nel settore del latte bovino.
Anche in questo settore si passerà attraverso la sperimentata procedura
della ricognizione preventiva. In pratica, una fase di preparazione
all’ingresso nel disaccoppiamento nell’ambito della quale i produttori di
latte hanno la possibilità di comunicare all’organismo pagatore tutte le
modifiche e le situazioni che sono intervenute durante il periodo di
riferimento e la fase transitoria, tali da consentire una puntuale
determinazione dei dati di riferimento e, in particolare, una coerente
assegnazione di titoli disaccoppiati.
Si tratta, dunque, di un appuntamento assai importante per i produttori di
latte, perché dalla corretta gestione della ricognizione dipende l’entità
degli aiuti pac che saranno incassati dalle aziende dal 2006 in poi.
Nelle prossime settimane i produttori devono verificare con attenzione la
situazione aziendale e procedere a denunciare gli eventi modificativi che si
sono verificati nel corso dell’ultima campagna di commercializzazione e
richiedere, laddove sussistano le condizioni, di poter accedere ai benefici
previsti per le aziende che hanno subito cause di forza maggiore ed eventi
eccezionali, tali da incidere sui livelli produttivi in conseguenza dei
quali si è deciso di concedere in affitto a terzi la parte di quota latte
non saturata.
Gli eventi modificativi da dichiarare sono quelli che hanno comportato delle
trasformazioni aziendali durante il periodo di riferimento che, per il
settore del latte,
non è il triennio 2000-2002, ma la campagna di commercializzazione lattiera
2005-2006.
Così, ad esempio, in caso di variazione di ragione sociale o di
denominazione, fusioni, scissioni, successioni effettive o anticipate, i
produttori di latte hanno tutto l’interesse a evidenziare cosa è accaduto e
come stanno i termini della questione. Perché altrimenti, l’assegnazione dei
titoli pac sarà eseguita sulla base del quantitativo di riferimento
individuale disponibile al 31-3-2006 che, nel caso di eventi modificativi
intercorsi durante la corrente campagna, risulta inferiore a quello valido a
partire dal 1° aprile successivo, in coincidenza con l’avvio della nuova
annata di produzione. Ad esempio, un allevatore che nel mese di agosto 2005
ha ereditato un’azienda zootecnica con quota latte da un congiunto, al
31-3-2006 disporrà solo di una parte della quota latte avuta in eredità (la
parte non prodotta dal precedente conduttore). La disponibilità dell’intera
quota inizierà solo a partire dall’1-4-2006.
La ricognizione preventiva è lo strumento che consente all’allevatore che ha
ereditato di chiedere ad Agea il calcolo dei diritti sulla base della quota
disponibile al 1° aprile e non al 31-3-2006.
Il mercato degli affitti
Discorso a parte deve essere fatto per le cause di forza maggiore e gli
eventi eccezionali che sono lo strumento impiegato dall’Amministrazione per
sbloccare il mercato degli affitti delle quote latte, ingessato in Italia
per effetto della peculiare combinazione tra norme europee e nazionali in
materia di avvio del disaccoppiamento.
I produttori di latte colpiti da situazioni indipendenti dalla propria
volontà, che non coprono interamente la quota di riferimento e che procedono
ad affittare a terzi la parte residua, possono chiedere l’accesso alla
riserva nazionale e avere l’assegnazione dei diritti pac anche sulla quota
non disponibile al 31-3-2006 perché ceduta in affitto. In tali casi si
verifica la duplice assegnazione dei diritti pac: a favore del produttore
concessionario, titolare della quota al 31-3-2006 (l’affittuario), come
stabilisce il regolamento comunitario, e a favore del concedente (il
titolare della quota costretto ad affittare per eventi indipendenti dalla
propria volontà), in deroga al principio che il diritto pac spetta a chi
dispone della quota a fine marzo 2006.
Nel caso non ci siano eventi esterni che giustificano l’accesso ai benefici
delle circostanze eccezionali e delle cause di forza maggiore è stato
inventato un singolare meccanismo: la restituzione dei titoli generati
dall’affitto delle quote latte.
In pratica, il produttore concedente che non intende rinunciare ai premi
disaccoppiati della pac dovrà introdurre nel contratto di affitto che
stipulerà una clausola per la retrocessione dei diritti pac maturati grazie
alla quota concessa temporaneamente in affitto. Tale clausola garantisce la
non applicazione delle trattenute ordinarie previste in caso di
trasferimento dei diritti disaccoppiati (50%).
Alcune perplessità
Quale giudizio si può fornire sulle scelte compiute? Intanto deve essere
evidenziato che le disposizioni applicative sono arrivate in ritardo.
Sarebbe stato utile partire per tempo e fornire un quadro di certezze ai
produttori di latte fin dalla prima metà della campagna di
commercializzazione in corso. Poi non convincono affatto i meccanismi
escogitati per dare fiato al mercato degli affitti.
La duplicazione nell’assegnazione del titolo pac all’affittuario e al
concedente è un elemento assai pericoloso, possibile fonte di abusi, di
ingiustificati vantaggi economici e di incertezze nei meccanismi di
formazione del prezzo delle quote. La clausola della restituzione è poco
chiara, complessa da amministrare e non facile da comprendere per i
produttori. Infine, ci sono alcuni problemi legati alla prima applicazione
del disaccoppiamento nel settore del latte che non sono stati presi in
considerazione e che prima o poi si presenteranno all’attenzione.
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