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Latte, gli splafonatori cominciano a pagare |
Agea ha impartito le disposizioni
Le aziende non in regola con il versamento delle multe sul latte sono
state escluse dalle liquidazioni in corso degli aiuti disaccoppiati per il
2006. Primi incidenti di percorso
A metà dicembre, nel corso dell’ultima Conferenza
Stato-Regioni del 2006, è stata sancita un’intesa tra il Ministero delle
politiche agricole e le Regioni, con la quale si dà avvio all’applicazione
in Italia di una procedura, prevista nella normativa europea, di
compensazione finanziaria per il recupero del prelievo supplementare nel
settore lattiero-caseario.
In pratica, gli agricoltori che non sono in regola con il versamento delle
multe per le eccedenze del latte non riceveranno i pagamenti della pac, fino
a quando il debito non sarà del tutto regolarizzato.
Per applicare questo dispositivo, che va nella direzione di una seria e
definitiva gestione del regime delle quote latte in Italia, è necessario
mettere a punto una procedura tecnica di compensazione finanziaria tra le
somme che le aziende agricole devono percepire a titolo di contributo per
interventi di politica agraria nazionale e comunitaria e le somme dovute
dalle stesse aziende a titolo di prelievo supplementare. Agea si è presa
carico di formulare le disposizioni per il recupero del prelievo non versato
attraverso un’apposita circolare che è stata definita poco prima della pausa
per le festività natalizie.
Errori e verifiche
La prima concreta applicazione della compensazione finanziaria parte dalle
liquidazioni in corso per gli aiuti disaccoppiati relativi all’anno solare
2006. Ma qualche cosa non è andata per il verso giusto, perché in qualche
regione (la Lombardia, ad esempio, è tra queste) risulta che abbiano
ricevuto regolarmente gli aiuti della pac anche aziende agricole
notoriamente non a posto con il versamento del prelievo. Nei giorni scorsi,
in molti hanno strombazzato che sarebbe stato attuato un nuovo meccanismo
che colpisce in maniera mirata gli allevatori che si pongono volontariamente
e sistematicamente al di fuori delle regole vigenti e, invece, si profila
un’altra delusione.
Negli elenchi dei beneficiari degli aiuti della pac per il 2006 ci sono
nominativi che non dovevano essere presenti.
Non si conosce al momento perché si sia verificato tale incidente di
percorso e chi siano i responsabili di una disattenzione che è incredibile e
che suona come un’ulteriore beffa nei confronti di chi, da anni, attende il
momento della rigorosa applicazione delle regole europee in materia di quote
latte da parte delle competenti autorità nazionali.
Dalle prime indiscrezioni pare che la mancata eliminazione dagli elenchi dei
beneficiari dei pagamenti diretti riguardi solo una parte dei produttori non
in regola con il versamento delle multe del latte. In pratica, si sarebbe
trattato di un errore che ha coinvolto solo un numero limitato di soggetti.
Nella maggior parte dei casi, coloro che hanno qualche pendenza con Agea,
per quanto riguarda il regolare versamento delle multe latte, sono stati
regolarmente esclusi dagli elenchi dei destinatari degli aiuti e non li
hanno ricevuti.
Sono in corso verifiche scrupolose e attente che porteranno ad accertare con
precisione l’origine dell’errore e le responsabilità, oltre ovviamente a
individuare i necessari rimedi da mettere in campo da subito. Perché una
cosa è certa: la regola della compensazione finanziaria e del mancato
pagamento della pac, a chi non ha versato le multe del latte, si applica
dagli aiuti relativi all’anno solare 2006 e poi si andrà avanti fino a
completo recupero di quanto dovuto. In relazione alla procedura definita da
Agea, il perno del sistema ruota attorno alla predisposizione del registro
dei debitori dell’organismo pagatore Agea che, come noto, è il tramite tra
il produttore di latte e l’Unione Europea per quanto riguarda la gestione
del prelievo supplementare.
Per ogni debitore sono indicate le somme dovute a titolo di prelievo che non
risultano versate e gli interessi nel frattempo maturati. Non sono
considerati i prelievi per i quali il produttore dispone di un provvedimento
giurisdizionale di sospensione o di annullamento. I crediti Agea così
determinati sono considerati certi, liquidi ed esigibili.
Gli organismi pagatori che operano sul territorio devono acquisire tali
elenchi nel proprio archivio dei debitori e procedere di volta in volta al
recupero, attraverso il dispositivo della compensazione finanziaria in fase
di pagamento, degli aiuti comunitari.
In caso sussistano più debiti per uno stesso soggetto, il recupero inizia
con il debito relativo alla campagna di commercializzazione più recente e
poi si procede a ritroso.
Mano a mano che effettua il recupero, l’organismo pagatore trasmette i dati
ad Agea che informa i vari soggetti interessati (produttore, primo
acquirente, Regione) e calcola il debito residuo. Di particolare interesse è
la disposizione che prevede la sospensione dei trasferimenti dei titoli
disaccoppiati fino a concorrenza dell’importo dovuto a carico dei produttori
iscritti nell’elenco dei debitori.
Tale norma è stata prevista per evitare che vengano messe in atto manovre
allo scopo di vanificare l’efficacia della compensazione finanziaria.
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