Primi chiarimenti sulla fatturazione elettronica

mani e computer

Dopo i problemi legati all’avvio del sistema di fatturazione elettronica avvenuto col 1° gennaio scorso, sono diversi gli aspetti operativi pratici che si stanno chiarendo o devono essere ancora chiariti.
Sono esclusi dalla fatturazione in formato elettronico solo gli agricoltori in regime Iva di esonero, oppure coloro che, svolgendo attività extra agricole d’impresa o lavoro autonomo, rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio», e quelli che rientrano nel cosiddetto «regime forfettario». A questi soggetti non è però precluso l’utilizzo del codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche di acquisto.

Nel caso in cui il cliente sia un privato (come pure quando è un agricoltore in regime di esonero), in luogo del codice destinatario vanno messi sette zeri; in questo caso deve essere prodotta copia cartacea al cliente. Nel caso invece che si tratti di una cessione all’estero (nell’ambito dell’Unione europea) dove ancora le fatture sono in forma cartacea, in luogo del codice destinatario la fattura elettronica va trasmessa con sette X (inviandone copia cartacea al cliente). Così facendo si evita di dover predisporre l’Esterometro, il nuovo adempimento per comunicare i dati delle cessioni all’estero.

Le fatture emesse nel 2018 sono corrette se cartacee, anche se ricevute nel 2019, mentre quelle emesse in gennaio 2019 anche se riferite a operazioni effettuate nel 2018 (si veda il documento di trasporto) devono essere state emesse in formato elettronico. Nel caso in cui si decida di rilasciare comunque copia cartacea al cliente munito di partita Iva (ad esempio per agevolargli la lettura degli estremi dell’operazione), nella stessa va indicata l’annotazione “stampa priva di valore ai fini fiscali e giuridici”.

 

Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 2/2019
Fatturazione elettronica, primi chiarimenti in arrivo
di D. Hoffer
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