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SUPPLEMENTO CONCIMI MINERALI |
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Rassegna dei concimi minerali presenti sul
mercato italiano |
Censimento 2003
I prodotti inseriti e
catalogati in questo secondo aggiornamento del Censimento dei concimi minerali
sono sia Ce che nazionali al fine di dare una visione più globale del mercato.
Per i concimi Ce è entrato in vigore un nuovo regolamento comunitario di cui si
riportano le principali novità
In questa sede è riportato
l’elenco dei concimi minerali relativo alla campagna 2003, che rappresenta il
secondo aggiornamento del primo Censimento pubblicato nel Supplemento al n.
14/1999 de L’Informatore Agrario; il primo aggiornamento è apparso nel
Supplemento al n. 11/2001. I prodotti inseriti e catalogati sono sia Ce che
nazionali, per permettere una visione più globale del mercato in considerazione
della rilevante distribuzione dei concimi liquidi minerali sia semplici che
composti.
Un’altra puntualizzazione
doverosa è quella riguardante la modalità di catalogazione dei concimi, a
seguito dell’approvazione del regolamento (Ce) n. 2003 del 13-10-2003 relativo
ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del
21-11-2003. L’entrata in vigore del regolamento (20 giorni dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) abroga le direttive precedenti e le sostituisce
con un unico strumento giuridico con la finalità di «semplificare la
legislazione per il mercato interno» (Slim) e di stabilire direttamente
prescrizioni precise per i fabbricanti da applicare contemporaneamente e
uniformemente nell’intera Comunità.
Il nuovo regolamento si
applica solo ai prodotti immessi sul mercato che rechino l’indicazione «concime
Ce» e introduce il principio della necessità della tracciabilità, poco
considerato nella normativa italiana rispetto agli altri Stati europei, in riferimento
alla quale il produttore garantisce la registrazione dell’origine e della
destinazione per due anni (articolo 8), che entrerà in vigore l’11-6-2005.
Le definizioni più importanti
riportate nel regolamento sono:
- concime: «sostanza la cui
funzione è fornire elementi nutritivi alle piante»;
- elementi nutritivi
principali: «N, P, K»;
- elementi nutritivi
secondari: «Ca, Mg, S, Na»;
- microelementi: «B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn»;
- concime minerale: «concime
nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono sotto forma di composti
minerali»;
- concime semplice:
«dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali»;
- concime composto: «un
concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi
nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione o per
combinazione dei due»;
- concime complesso: «un
concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione o allo stato
solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due
degli elementi nutritivi principali»;
- concime fogliare: «un
concime adatto per l’applicazione e l’assunzione dell’elemento nutritivo
all’apparato fogliare di una coltura»;
- dichiarazione:
«precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la
solubilità, garantita entro tolleranze specifiche»;
- concime fluido: «un concime
in sospensione o in soluzione»;
- norme europee: norme Cen
(Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla
Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee;
- immissione sul mercato:
«fornitura (a titolo oneroso o gratuito), immagazzinamento finalizzato alla
fornitura»;
- fabbricante: «la persona
fisica o giuridica responsabile dell’immissione del concime sul mercato
(produttore, confezionatore, importatore).
Il nuovo regolamento non è
più diviso negli allegati A, B e C della legge 748/84, ma in 5, come riportato
nella tabella.
La catalogazione dei concimi
minerali nel presente Supplemento è stata effettuata sia per i nazionali che
per quelli Ce ai sensi della legge 748/84. I primi perché non rientrano nel
nuovo regolamento e, pertanto, è ancora in vigore la legge nazionale; per gli
altri perché la realizzazione del Censimento è avvenuta in un arco temporale a
ridosso del passaggio di consegna tra la normativa italiana e il regolamento
della Comunità europee e in considerazione del fatto che queste tipologie non
hanno subito sostanziali modifiche.
Sommario rivista |
Silvia Dell’Orco
Istituto sperimentale per la nutrizione delle
piante - Roma
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